IL MINISTRO DELL'INTERNO
    Vista  la domande in data 5 novembre 2001 e la successiva nota in
data  13  dicembre 2001 con cui la "Vassale & Figli S.r.l.", con sede
in  La  Spezia, ha chiesto l'approvazione di tipo del contenitore per
il trasporto di detonatori denominato "VAS/3/bis";
    Sentita la Commissione consultiva centrale per il controllo delle
armi,  per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed
infiammabili, nella seduta n. 32/01E del 18 dicembre 2001;
    Vista  l'ulteriore  documentazione  prodotta  dal  richiedente  e
trasmessa alla prefettura di La Spezia con nota del 25 febbraio 2002;
    Visto il punto 6, capitolo II dell'allegato C del regolamento per
l'esecuzione del T.U.L.P.S.;
                              Decreta:
    Il  contenitore  "VAS/3/bis",  rispondente  alle  caratteristiche
indicate  nell'istanza del 13 dicembre 2001 e nella relazione tecnica
presentata dalla societa' "Vassale & Figli S.r.l.", che ancorche' non
allegate  al  presente  decreto  si  intendono  parte  integrante, e'
dichiarato di tipo approvato per il trasporto di dodici detonatori di
potenza  fino  al  n.  10  di  tipo  elettrico,  nonel  ed  ordinario
(istantaneo  o ritardato), per via terrestre, marittima e aerea anche
in  presenza  sul  mezzo  di  trasporto  di  altri  esplosivi, con la
prescrizione  che in caso di trasporto di detonatori nonel i relativi
tubi  per la distribuzione dell'onda d'urto devono essere trasportati
in un altro contenitore privato della struttura a nido d'ape.
    Il  contenitore  si  intende  altresi'  approvato  alle  seguenti
condizioni:
      a)  che  il  contenitore corrisponda nelle misure dimensionali,
nonche'   alle   caratteristiche   strutturali   di  cui  ai  disegni
costruttivi (allegati in copia al presente decreto) ed alla relazione
tecnica  depositati  presso  il Ministero dell'interno all'atto della
presentazione della domanda;
      b)  che ogni contenitore risulti registrato dal fabbricante con
l'indicazione del numero progressivo di fabbricazione e la data delle
revisioni  periodiche che devono essere eseguite ogni cinque anni per
accettarne l'integrita';
      c) che su ogni contenitore risulti indicato a mezzo di apposita
targhetta  metallica  apposta  in modo ben visibile, indelebile e non
asportabile,  il  nome  del  fabbricante, il numero progressivo e gli
estremi  del  decreto  di  approvazione. I dati di cui sopra dovranno
risultare,  unitamente all'indicazione dell'utilizzatore intestatario
della  licenza  di trasporto ed alle date delle revisioni effettuate,
su  un apposito libretto che dovra' accompagnare in ogni trasporto il
contenitore stesso;
      d)  che  il  contenitore  sia  fissato al mezzo sul quale viene
trasportato  e che il coperchio dia ben serrato ed i detonatori siano
correttamente inseriti nei loro alloggi;
      e)  che  vengano  utilizzati  gli  appositi astucci ermetici in
legno  Iroko in funzione dei detonatori contenuti, che possono essere
elettrici, ordinari e nonel.
    Il  presente  decreto,  con  gli allegati, sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 20 giugno 2002
                                            p. Il Ministro: Mantovano