IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito "testo unico"); Visto l'art. 6, comma 1, lettera a) del testo unico, ai sensi del quale la Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina, tra l'altro, l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni delle societa' di intermediazione mobiliare (di seguito "SIM"); Visto il regolamento in materia di intermediari del mercato mobiliare emanato dalla Banca d'Italia il 4 agosto 2000; Vista la direttiva n. 93/6/CEE del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, modificata dalla direttiva n. 98/31/CE del 22 giugno 1998, che prevede la possibita' per le autorita' competenti di consentire alle imprese di investimento di adottare, in alternativa al metodo uniforme, modelli interni per la misurazione dei rischi di mercato; Considerata l'opportunita' di introdurre per le SIM la possibilita' di avvalersi di propri modelli interni di calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato; Sentita la Consob; Emana l'unito regolamento che modifica il citato regolamento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000, al fine di disciplinare l'adozione da parte delle SIM di propri modelli interni per calcolare i requisiti patrimoniali a copertura dei rischi di mercato. Roma, 17 giugno 2002 Il Governatore: Fazio