IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
  Visto  il  decreto  legislativo  del 24 febbraio 1998, n. 58 (testo
unico  delle  disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di seguito "testo unico");
  Visto  l'art.  6, comma 1, lettera a) del testo unico, ai sensi del
quale  la Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina, tra l'altro,
l'adeguatezza  patrimoniale  e  il contenimento del rischio nelle sue
diverse  configurazioni  delle  societa' di intermediazione mobiliare
(di seguito "SIM");
  Visto  il  regolamento  in  materia  di  intermediari  del  mercato
mobiliare emanato dalla Banca d'Italia il 4 agosto 2000;
  Vista   la  direttiva  n.  93/6/CEE  del  15 marzo  1993,  relativa
all'adeguatezza  patrimoniale  delle  imprese di investimento e degli
enti  creditizi, modificata dalla direttiva n. 98/31/CE del 22 giugno
1998,  che  prevede  la  possibita'  per  le  autorita' competenti di
consentire  alle  imprese di investimento di adottare, in alternativa
al  metodo uniforme, modelli interni per la misurazione dei rischi di
mercato;
  Considerata l'opportunita' di introdurre per le SIM la possibilita'
di  avvalersi  di  propri  modelli  interni  di calcolo dei requisiti
patrimoniali a fronte dei rischi di mercato;
  Sentita la Consob;
                                Emana
l'unito  regolamento  che  modifica il citato regolamento della Banca
d'Italia  del  4 agosto  2000,  al fine di disciplinare l'adozione da
parte  delle  SIM di propri modelli interni per calcolare i requisiti
patrimoniali a copertura dei rischi di mercato.
    Roma, 17 giugno 2002
                                                Il Governatore: Fazio