IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  l'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
in  forza  del  quale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche,  dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo
ammontare, un importo pari al 36 per cento delle spese sostenute sino
a  un  importo  massimo delle stesse di lire 150 milioni, pari a euro
77.468,53,  ed  effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione
degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31
della  legge  5  agosto  1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio
residenziale  di  cui  all'articolo  1117,  n. 1), del codice civile;
nonche' per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b),
c)  e  d)  dell'articolo  31  della  legge  5  agosto  1978,  n. 457,
effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi
categoria catastale, possedute o detenute e sulle loro pertinenze;
  Visto  il  regolamento  recante  norme di attuazione e procedure di
controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
in  materia  di detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia,
approvato con decreto 18 febbraio 1998, n. 41;
  Visto  l'articolo 9, comma 1, della legge 29 dicembre 2001, n. 448,
che consente la detrazione fiscale di cui all'articolo 1 della legge
  27  dicembre  1997,  n.  449 anche per le spese sostenute nell'anno
  2002;
Visto l'articolo 9, comma 2, della legge 29 dicembre 2001, n. 448,
in  base  al  quale  l'incentivo  fiscale di cui all'articolo 1 della
legge  27  dicembre  1997,  n.  449  si  applica anche nel caso degli
interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c) e d) della
legge  5  agosto 1978, n. 457 riguardanti interi fabbricati, eseguiti
entro   il   31   dicembre   2002   da   imprese   di  costruzione  o
ristrutturazione   immobiliare   e   da   cooperative  edilizie,  che
provvedano  alla  successiva alienazione o assegnazione dell'immobile
entro il 30 giugno 2003;
  Ritenuto  di dover apportare modifiche al regolamento approvato con
decreto 18 febbraio 1998, n. 41 in materia di detrazione per le spese
di ristrutturazione edilizia;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 marzo 2002;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400, del 1988,
effettuata con nota n. 3-5062/UCL, del 19 marzo 2002;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

  1.  Nel  regolamento  recante  norme  di  attuazione e procedure di
controllo  di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
in  materia  di detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia,
approvato  con  decreto  18  febbraio  1998, n. 41, sono apportate le
seguenti modifiche:
    a) all'articolo 1, comma 1:
      1)  nell'alinea,  dopo  le  parole:  "41  per cento delle spese
sostenute"  sono inserite le seguenti: "negli anni 1998 e 1999, e del
36 per cento delle spese sostenute negli anni 2000, 2001 e 2002";
      2)  nella  lettera  a)  le parole: "al centro di servizio delle
imposte  dirette  e  indirette, individuato con decreto dirigenziale"
sono   sostituite   dalle   seguenti:   "all'Ufficio  delle  entrate,
individuato   con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate";  le  parole "medesimo decreto dirigenziale" sono sostituite
dalle  seguenti:  "medesimo  provvedimento";  le parole: "copia delle
ricevute  di  pagamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa
all'anno  1997,  se  dovuta"  sono  sostituite dalle seguenti: "copia
delle  ricevute  di  pagamento  dell'imposta  comunale sugli immobili
relativa agli anni a decorrere dal 1997, se dovuta";
      3)  nella  lettera c), le parole: "1998 e 1999" sono sostituite
dalle  seguenti:  "1998,  1999,  2000,  2001 e 2002" e le parole: "ai
sensi  dell'articolo  3,  comma  4,  del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600" sono sostituite dalle seguenti:
"ai  sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 600";
      4) nella lettera d), dopo le parole "il cui importo complessivo
supera  la  somma di" sono inserite le seguenti: "euro 51.645,69 pari
a";
    b)  dopo l'articolo 1, e' aggiunto il seguente: "Art. 1-bis. - 1.
Ai  fini  della  detrazione  dell'articolo 9, comma 2, della legge 29
dicembre  2001,  n. 448, non devono essere effettuati gli adempimenti
di cui all'articolo 1 del presente regolamento.";
    c)  all'articolo  2,  comma  1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "La  detrazione  spettante  a  partire dall'anno 2002 e' da
ripartire in dieci quote annuali di pari importo.";
    d) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. Ai fini
dei  controlli  concernenti  la detrazione, le banche presso le quali
sono  disposti  i  bonifici trasmettono all' Agenzia delle entrate in
via  telematica,  con le modalita' ed entro il termine individuato da
apposito  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate, i
dati  identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e
dei destinatari dei pagamenti.".
    Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Roma, 9 maggio 2002


                                       Il Ministro dell'economia
                                            e delle finanze
                                                Tremonti

Il Ministro delle infrastrutture
        e dei trasporti
             Lunardi


Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 1 luglio 2002
  Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
n. 5 Economia e finanze, foglio n. 169
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Nota al titolo:
              - Per  l'art.  9,  commi  1  e 2 della legge n. 448 del
          2001, vedasi in note alle premesse.

          Note alle premesse:
              - Si   trascrive  il  testo  dell'art.  1  della  legge
          27 dicembre   1997,   n.   449,   recante  "Misure  per  la
          stabilizzazione della finanza pubblica":
              "Art. 1 (Disposizioni tributarie concernenti interventi
          di   recupero  del  patrimonio  edilizio).  -  1.  Ai  fini
          dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche, si detrae
          dall'imposta   lorda,   fino   alla   concorrenza  del  suo
          ammontare,  una  quota  delle  spese  sostenute  sino ad un
          importo  massimo  delle  stesse  di  lire  150  milioni  ed
          effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli
          interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31
          della  legge  5 agosto  1978, n. 457, sulle parti comuni di
          edificio  residenziale  di  cui  all'art.  1117, n. 1), del
          codice   civile,   nonche'   per   la  realizzazione  degli
          interventi  di  cui  alle  lettere b), c) e d) dell'art. 31
          della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole
          unita'  immobiliari  residenziali  di  qualsiasi  categoria
          catastale,  anche rurali, possedute o detenute e sulle loro
          pertinenze.  Tra le spese sostenute sono comprese quelle di
          progettazione  e  per  prestazioni  professionali  connesse
          all'esecuzione  delle  opere  edilizie e alla messa a norma
          degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per
          quanto  riguarda  gli  impianti  elettrici,  e  delle norme
          UNI-CIG,  di  cui  alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per
          gli  impianti  a  metano.  La  stessa  detrazione,  con  le
          medesime  condizioni  e  i  medesimi limiti, spetta per gli
          interventi  relativi  alla  realizzazione  di autorimesse o
          posti  auto  pertinenziali  anche a proprieta' comune, alla
          eliminazione   delle  barriere  architettoniche  aventi  ad
          oggetto  ascensori  e  montacarichi,  alla realizzazione di
          ogni   strumento   che,  attraverso  la  comunicazione,  la
          robotica  e  ogni  altro mezzo di tecnologia piu' avanzata,
          sia  adatto  a  favorire  la  mobilita'  interna ed esterna
          all'abitazione  per  le  persone  portatrici di handicap in
          situazioni  di  gravita',  ai  sensi  dell'art. 3, comma 3,
          della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'adozione di misure
          finalizzate  a  prevenire il rischio del compimento di atti
          illeciti  da  parte  di  terzi, alla realizzazione di opere
          finalizzate  alla  cablatura degli edifici, al contenimento
          dell'inquinamento  acustico,  al  conseguimento di risparmi
          energetici  con  particolare  riguardo all'installazione di
          impianti  basati  sull'impiego  delle  fonti rinnovabili di
          energia,  nonche'  all'adozione  di misure antisismiche con
          particolare  riguardo  all'esecuzione di opere per la messa
          in   sicurezza   statica,   in   particolare   sulle  parti
          strutturali  e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli
          infortuni  domestici.  Gli interventi relativi all'adozione
          di  misure  antisismiche  e  all'esecuzione di opere per la
          messa  in  sicurezza statica devono essere realizzati sulle
          parti  strutturali  degli  edifici  o  complessi di edifici
          collegati  strutturalmente  e comprendere interi edifici e,
          ove  riguardino  i  centri  storici, devono essere eseguiti
          sulla  base  di  progetti  unitari  e non su singole unita'
          immobiliari.  Gli  effetti  derivanti dalle disposizioni di
          cui  al  presente comma sono cumulabili con le agevolazioni
          gia'  previste  sugli  immobili oggetto di vincolo ai sensi
          della   legge   1   giugno  1939,  n.  1089,  e  successive
          modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento.
              1-bis.  La  detrazione  compete, altresi', per le spese
          sostenute    per    la   redazione   della   documentazione
          obbligatoria  atta  a  comprovare  la sicurezza statica del
          patrimonio  edilizio  nonche'  per  la  realizzazione degli
          interventi    necessari    al   rilascio   della   suddetta
          documentazione.
              2.  La  detrazione stabilita al comma 1 e' ripartita in
          quote  costanti  nell'anno  in  cui sono state sostenute le
          spese  e  nei  quattro  periodi  d'imposta  successivi.  E'
          consentito,  alternativamente,  di  ripartire  la  predetta
          detrazione  in  dieci  quote  annuali  costanti  e  di pari
          importo.
              3.  Con  decreto del Ministro delle finanze di concerto
          con  il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  da emanare entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite le modalita' di
          attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonche'
          le  procedure  di  controllo,  da effettuare anche mediante
          l'intervento  di  banche,  in funzione del contenimento del
          fenomeno   dell'evasione  fiscale  e  contributiva,  ovvero
          mediante   l'intervento   delle  aziende  unita'  sanitarie
          locali,  in funzione dell'osservanza delle norme in materia
          di  tutela  della  salute  e  della  sicurezza sul luogo di
          lavoro  e  nei  cantieri,  previste dai decreti legislativi
          19 settembre  1994,  n.  626,  e  14 agosto 1996, n. 494, e
          successive  modificazioni  ed integrazioni, prevedendosi in
          tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla
          detrazione.  Le detrazioni di cui al presente articolo sono
          ammesse  per  edifici  censiti all'ufficio del catasto o di
          cui  sia  stato richiesto l'accatastamento e di cui risulti
          pagata  l'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) per gli
          anni a decorrere dal 1997, se dovuta.
              4.  In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e
          3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della
          tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
              5.   I   comuni   possono  fissare  aliquote  agevolate
          dell'I.C.I.  anche  inferiori  al  4 per mille, a favore di
          proprietari  che  eseguano  interventi volti al recupero di
          unita'  immobiliari  inagibili  o  inabitabili o interventi
          finalizzati  al recupero di immobili di interesse artistico
          o  architettonico  localizzati  nei  centri storici, ovvero
          volti  alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche
          pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota
          agevolata    e'   applicata   limitatamente   alle   unita'
          immobiliari  oggetto di detti interventi e per la durata di
          tre anni dall'inizio dei lavori.
              6.  La  detrazione  compete, per le spese sostenute nei
          periodi  d'imposta  in  corso alla data del 1 gennaio degli
          anni  2000 e 2001, per una quota pari al 41 per cento delle
          stesse  e,  per  quelle  sostenute nel periodo d'imposta in
          corso  alla  data del 1 gennaio 2000, per una quota pari al
          36 per cento.
              7.  In  caso  di  vendita dell'unita' immobiliare sulla
          quale  sono stati realizzati gli interventi di cui al comma
          1   le   detrazioni   previste  dai  precedenti  commi  non
          utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i
          rimanenti   periodi   di   imposta   di   cui  al  comma  2
          all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare.
              8.  I  fondi  di  cui all'art. 2, comma 63, lettera c),
          della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono destinati ad
          incrementare  le  risorse di cui alla lettera b) del citato
          comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse
          modalita' di cui alla medesima lettera b).
              9.  I  commi  40,  41  e  42  dell'art.  2  della legge
          23 dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti:
              "40.  Per  i  soggetti  o i loro aventi causa che hanno
          presentato  domanda  di  concessione  o  di  autorizzazione
          edilizia  in  sanatoria  ai  sensi  del capo IV della legge
          28 febbraio  1985,  n.  47,  e  successive modificazioni, e
          dell'art.  39  della  legge  23 dicembre  1994,  n.  724, e
          successive  modificazioni,  il mancato pagamento del triplo
          della  differenza  tra la somma dovuta e quella versata nel
          termine  previsto dall'art. 39, comma 6, della legge n. 724
          del   1994,   e  successive  modificazioni,  o  il  mancato
          pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'art. 39,
          comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994, e successive
          modificazioni,   comporta   l'applicazione   dell'interesse
          legale  annuo  sulle  somme  dovute, da corrispondere entro
          sessanta  giorni dalla data di notifica da parte dei comuni
          dell'obbligo di pagamento.
              41.  E'  ammesso  il  versamento  della somma di cui al
          comma  40  in un massimo di cinque rate trimestrali di pari
          importo.  In  tal  caso, gli interessati fanno pervenire al
          comune,   entro   trenta  giorni  dalla  data  di  notifica
          dell'obbligo  di  pagamento,  il  prospetto  delle  rate in
          scadenza,   comprensive   degli   interessi   maturati  dal
          pagamento  della  prima  rata  allegando l'attestazione del
          versamento della prima rata medesima.
              42.  Nei  casi  di  cui  al comma 40, il rilascio della
          concessione   o   dell'autorizzazione   in   sanatoria   e'
          subordinato  all'avvenuto  pagamento dell'intera oblazione,
          degli  oneri  concessori,  ove  dovuti,  e degli interessi,
          fermo  restando  quanto  previsto dall'art. 38 della citata
          legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni .
              10.  L'art.  32  della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
          successive  modificazioni,  deve  intendersi  nel senso che
          l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini
          dell'espressione  del  parere  di  propria competenza, deve
          attenersi    esclusivamente    alla    valutazione    della
          compatibilita' con lo stato dei luoghi degli interventi per
          i  quali  e'  richiesta  la  sanatoria,  in  relazione alle
          specifiche competenze dell'amministrazione stessa.
              11. Nella tabella A, parte III (Beni e servizi soggetti
          all'aliquota  del  10  per  cento), allegata al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633, e
          successive  modificazioni,  dopo il numero 127-undecies) e'
          inserito il seguente:
              "127-duodecies)   prestazioni   di  servizi  aventi  ad
          oggetto  la  realizzazione  di  interventi  di manutenzione
          straordinaria  di cui all'art. 31, primo comma, lettera b),
          della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia
          residenziale pubblica; ".
              - Si  trascrive il testo dell'art. 31, comma 1, lettere
          a),  b),  c),  d),  e),  della legge 5 agosto 1978, n. 457,
          recante "Norme per l'edilizia residenziale":
              "Art.   31   (Definizione   degli  interventi).  -  Gli
          interventi  di  recupero  del patrimonio edilizio esistente
          sono cosi definiti:
                a) interventi  di  manutenzione ordinaria, quelli che
          riguardano   le   opere   di  riparazione,  rinnovamento  e
          sostituzione   delle   finiture   degli  edifici  e  quelle
          necessarie  ad  integrare  o  mantenere  in  efficienza gli
          impianti tecnologici esistenti;
                b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere
          e  le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti
          anche  strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed
          integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
          che  non  alterino  i  volumi  e le superfici delle singole
          unita'   immobiliari   e  non  comportino  modifiche  delle
          destinazioni di uso;
                c) interventi    di   restauro   e   di   risanamento
          conservativo,   quelli  rivolti  a  conservare  l'organismo
          edilizio  e  ad  assicurarne  la  funzionalita' mediante un
          insieme  sistematico  di  opere  che,  nel  rispetto  degli
          elementi  tipologici,  formali e strutturali dell'organismo
          stesso,   ne   consentano   destinazioni   d'uso  con  essi
          compatibili.
              Tali   interventi  comprendono  il  consolidamento,  il
          ripristino   e   il   rinnovo  degli  elementi  costitutivi
          dell'edificio,  l'inserimento  degli  elementi  accessori e
          degli    impianti    richiesti    dalle   esigenze   d'uso,
          l'eliminazione   degli   elementi   estranei  all'organismo
          edilizio;
                d) interventi  di  ristrutturazione  edilizia, quelli
          rivolti  a  trasformare  gli  organismi edilizi mediante un
          insieme  sistematico  di  opere  che  possono portare ad un
          organismo   edilizio  in  tutto  o  in  parte  diverso  dal
          precedente.  Tali interventi comprendono il ripristino o la
          sostituzione  di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
          la  eliminazione,  la  modifica  e  l'inserimento  di nuovi
          elementi ed impianti;
                e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli
          rivolti      a      sostituire      l'esistente     tessuto
          urbanistico-edilizio  con altro diverso mediante un insieme
          sistematico    di   interventi   edilizi   anche   con   la
          modificazione  del disegno dei lotti, degli isolati e della
          rete stradale.
              Le  definizioni  del presente articolo prevalgono sulle
          disposizioni  degli  strumenti  urbanistici  generali e dei
          regolamenti  edilizi.  Restano  ferme  le disposizioni e le
          competenze  previste  dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e
          29 giugno  1939,  n.  1497,  e  successive modificazioni ed
          integrazioni".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  1117,  n. 1) del
          codice civile:
              Sono  oggetto  di proprieta' comune dei proprietari dei
          diversi  piani  o  porzioni  di piani di un edificio, se il
          contrario non risulta dal titolo:
                1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i
          muri  maestri,  i  tetti  e  i lastrici solari, le scale, i
          portoni  d'ingresso,  i vestiboli, gli anditi, i portici, i
          cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie
          all'uso comune;".
              - Il   decreto   18 febbraio   1998,   n.   41,   reca:
          "Regolamento  recante  norme  di  attuazione e procedure di
          controllo  di  cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997,
          n.   449,   in  materia  di  detrazioni  per  le  spese  di
          ristrutturazione edilizia".
              - Si trascrive il testo dell'art. 9, commi 1 e 2, della
          legge  28 dicembre  2001, n. 448, recante "Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2002):
              "Art.  9  (Ulteriori effetti di precedenti disposizioni
          fiscali).  -  1.  La  detrazione  fiscale spettante per gli
          interventi  di  recupero  del  patrimonio  edilizio  di cui
          all'art.   1  della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449,  e
          successive  modificazioni,  compete, per le spese sostenute
          nell'anno  2002,  per  una quota pari al 36 per cento degli
          importi  rimasti a carico del contribuente, da ripartire in
          dieci  quote  annuali  di pari importo. Nel caso in cui gli
          interventi  di  recupero del patrimonio edilizio realizzati
          nel  2002  consistano nella mera prosecuzione di interventi
          iniziati  successivamente  al  1  gennaio 1998, ai fini del
          computo  del  limite  massimo  delle spese ammesse a fruire
          della   detrazione,   si  tiene  conto  anche  delle  spese
          sostenute negli stessi anni.
              2.  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  l'incentivo  fiscale previsto dall'art. 1
          della   legge   27 dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
          modificazioni,  si  applica anche nel caso di interventi di
          restauro  e  risanamento conservativo e di ristrutturazione
          edilizia  di cui all'art. 31, primo comma, lettere c) e d),
          della  legge  5 agosto  1978,  n.  457,  riguardanti interi
          fabbricati,  eseguiti  entro il 31 dicembre 2002 da imprese
          di   costruzione   o   ristrutturazione  immobiliare  e  da
          cooperative   edilizie,   che  provvedano  alla  successiva
          alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno
          2003.  In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai
          lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente
          o assegnatario delle singole unita' immobiliari, in ragione
          di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi
          eseguiti,  che  si  assume  pari al 25 per cento del prezzo
          dell'unita'  immobiliare  risultante  nell'atto pubblico di
          compravendita   o   di   assegnazione  e,  comunque,  entro
          l'importo  massimo  previsto  dal medesimo art. 1, comma 1,
          della citata legge n. 449 del 1997.".
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 17, comma 3, della
          legge   23 agosto   1988,   n.   400,  recante  "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri":
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti  interministeriali ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

          Note all'art. 1:
              - Per il testo dell'art. 1 della legge 27 dicembre1997,
          n. 449, vedere note alle premesse.
              - Si  riporta il testo degli articoli 1 e 2 del decreto
          18 febbraio  1998,  n.  41, come modificati dal decreto qui
          pubblicato:
              "Art.   1   (Adempimenti  dei  soggetti  che  intendono
          avvalersi della detrazione del 41%). - 1. I soggetti che ai
          fini   dell'imposta   sul  reddito  delle  persone  fisiche
          intendono  avvalersi  della detrazione d'imposta del 41 per
          cento  delle  spese sostenute negli anni 1998 e 1999, e del
          36  per cento delle spese sostenute negli anni 2000, 2001 e
          2002  per  l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 1,
          comma  1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono tenuti
          a:
                a) trasmettere,   prima   dell'inizio   dei   lavori,
          all'Ufficio dell entrate, individuato con provvedimento del
          direttore     dell'Agenzia    delle    entrate,    mediante
          raccomandata,  comunicazione  della  data  in  cui  avranno
          inizio  i  lavori redatta su apposito modello approvato con
          il   medesimo   provvedimento;   copia  della  concessione,
          autorizzazione  ovvero  della  comunicazione  di inizio dei
          lavori,  se  previste dalla vigente legislazione in materia
          edilizia;  i dati catastali identificativi dell'immobile o,
          in  mancanza,  copia della domanda di accatastamento; copia
          delle  ricevute  di  pagamento  dell'imposta comunale sugli
          immobili  relativa  agli  anni  a  decorrere  dal  1997, se
          dovuta;  nel caso in cui gli interventi siano effettuati su
          parti  comuni  dell'edificio  residenziale  di cui all'art.
          1117  del codice civile, copia della delibera assembleare e
          della tabella millesimale di ripartizione delle spese; se i
          lavori  sono  effettuati  dal  detentore,  gli  estremi  di
          registrazione  dell'atto che ne costituisce titolo, nonche'
          la  dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione
          dei lavori;
                b) comunicare  preventevamente  all'azienda sanitaria
          locale  territorialmente competente, mediante raccomandata,
          la data di inizio dei lavori;
                c) conservare  ed  esibire,  previa  richiesta  degli
          uffici   finanziari,  le  fatture  o  le  ricevute  fiscali
          comprovanti  le  spese  effettivamente sostenute negli anni
          1998,   1999,  2000  e  2002  per  la  realizzazione  degli
          interventi   di  recupero  del  patrimonio  edilizio  e  la
          ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale e' stato
          effettuato il pagamento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  600.  Se le cessioni di beni e le prestazioni di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  la  prova delle spese puo' essere costituita da altra
          idonea documentazione;
                d) trasmettere,   per   i   lavori   il  cui  importo
          complessivo  supera  la  somma  di  euro  51.645,69  pari a
          L. 100.000.000,  dichiarazione  di  esecuzione  dei  lavori
          sottoscritta  da  un  soggetto  iscritto  negli  albi degli
          ingegneri,  architetti  e geometri ovvero da altro soggetto
          abilitato all'esecuzione degli stessi.
              2. Per i lavori iniziati prima della data di entrata in
          vigore  del  presente regolamento gli adempimenti di cui al
          comma  1,  lettere  a) e b), sono effettuati entro quaranta
          giorni da questa ultima data.
              3.  Il  pagamento  delle  spese  detraibili e' disposto
          mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del
          versamento,   il  codice  fiscale  del  beneficiario  della
          detrazione  ed  il  numero  di partita IVA ovvero il codice
          fiscale  del  soggetto  a  favore  del quale il bonifico e'
          effettuato.".
              "Art.  2  (Ripartizione  della  detrazione  in cinque o
          dieci   quote   annuali   costanti   da  effettuarsi  nella
          dichiarazione  dei  redditi).  -  1.  Il contribuente opera
          irrevocabilmente   la   scelta   della  ripartizione  della
          detrazione  in  cinque  o dieci quote annuali costanti e di
          pari  importo  nella  dichiarazione dei redditi relativa al
          periodo  d'imposta  in  cui la spesa e' stata sostenuta. La
          detrazione   spettante  a  partire  dall'anno  2002  e'  da
          ripartire in dieci quote annuali di pari importo.".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  3,  comma 3, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.   600,   recante  (Disposizioni  comuni  in  materia  di
          accertamento delle imposte sui redditi):
              "3.  I  contribuenti  devono conservare, per il periodo
          previsto  dall'art.  43,  le  certificazioni  dei sostituti
          d'imposta,  nonche'  i  documenti  probatori dei crediti di
          imposta,  dei  versamenti  eseguiti  con  riferimento  alla
          dichiarazione  dei  redditi  e  degli  oneri  deducibili  o
          detraibili  ed ogni altro documento previsto dal decreto di
          cui  all'art.  8.  Le  certificazioni ed i documenti devono
          essere  esibiti  o  trasmessi,  su  richiesta,  all'ufficio
          competente".
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972,   n.   633,   recante   "Istituzione   e   disciplina
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto",  e'  stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del-l'11 novembre 1972.