IL DIRETTORE GENERALE PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA del Dipartimento delle politiche di mercato Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 127, recante misure urgenti per la semplificazione dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti cosi' come modificata dal decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996 convertito con legge n. 639 del 20 dicembre 1996; Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.37 del 15 febbraio 2000, concernente la sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito regionale marittimo veneto; Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2000, concernente la disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 aprile 2001, concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi; Visto il decreto ministeriale 28 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.86 del 12 aprile 2001 concernente la modifica della disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia; Visto il decreto ministeriale 3 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2001 con il quale e' stata consentita la gestione sperimentale della pesca dei cannolicchi nell'area compresa nell'ambito dei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia; Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2002, con il quale e' stata prorogata fino alla data di entrata in vigore dell'emanando provvedimento di affidamento definitivo, la gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi affidata ai consorzi di gestione; Viste le proposte del comitato di coordinanento istituito ai sensi dell'art. 2 del succitato decreto ministeriale 17 dicembre 1999, rese nella riunione dell'11 giugno 2002; Decreta: Art. 1. 1. Al comma 1 dell'art. 9 del decreto ministeriale 11 febbraio 2000, dopo la parola "sanzioni" e' aggiunta la seguente frase: ", in relazione ai quantitativi fissati dai medesimi".