IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Vista  la  legge  15 maggio 1997, n. 127, e, in particolare, l'art.
17, commi 113 e 114, e le successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 novembre  1997,  n.  398, e, in
particolare,   l'art.  16,  recante  modifiche  alla  disciplina  del
concorso   per   uditore   giudiziario   e   norme  sulle  scuole  di
specializzazione   per   le   professioni   legali  e  le  successive
modificazioni;
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;
  Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 48;
  Visto il regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537,
concernente   l'istituzione   e   l'organizzazione  delle  scuole  di
specializzazione  per le professioni legali e, in particolare, l'art.
3,  comma  1, che prescrive che il numero complessivo dei laureati in
giurisprudenza  da  ammettere  alle scuole di specializzazione per le
professioni  legali  e'  determinato annualmente con decreto ai sensi
dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997;
  Vista la nota in data 22 aprile 2002 del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, Servizio centrale affari generali e
sistema informativo e statistico, ufficio V;
  Vista  la nota in data 6 maggio 2002 del Ministero della giustizia,
Dipartimento  dell'  organizzazione  giudiziaria, del personale e dei
servizi  -  Direzione  generale  del  personale  e  della formazione,
ufficio V;
  Vista  la  nota in data 30 maggio 2002 dello stesso Ministero della
giustizia,  Dipartimento  per  gli  affari  di  giustizia - Direzione
generale della giustizia civile, ufficio III Notariato;
  Vista  la  nota  in  data  11 giugno  2002  del predetto Ministero,
Dipartimento  per  gli affari di giustizia - Direzione generale della
giustizia civile, ufficio III;
  Considerata  la  necessita'  di determinare, ai sensi dell'art. 16,
comma  5,  del  decreto  legislativo  n.  398  del 1997 il numero dei
laureati    in   giurisprudenza   da   ammettere   alle   scuole   di
specializzazione  per  le  professioni  legali  nell'anno  accademico
2002-2003;
                              Decreta:
  1.   Il  numero  complessivo  dei  laureati  in  giurisprudenza  da
ammettere    nell'anno    accademico   2002-2003   alle   scuole   di
specializzazione  per  le  professioni  legali,  determinato ai sensi
dell'art.  16,  comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.
398, e' pari a 4980 unita'.
  2.  Con  il  decreto  di  cui  all'art. 4, comma 1, del regolamento
adottato  con  decreto 21 dicembre 1999, n. 537, sara' determinata la
ripartizione  dei  posti  disponibili  tra  le universita' sedi delle
predette scuole di specializzazione.
    Roma, 2 luglio 2002


                                   Il Ministro dell'istruzione
                                 dell'università e della ricerca
                                             Moratti

Il Ministro della giustizia
          Castelli