IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visti  i  decreti  4 febbraio  2002 e 23 maggio 2002 con i quali la
validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di
controllo denominato "Check Fruit S.r.l.", con decreto del 28 gennaio
1999, e' stata prorogata fino al 3 settembre 2002;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
indicazione  geografica  protetta  "Pera  dell'Emilia-Romagna",  allo
schema  tipo  di  controllo,  trasmessogli  con nota ministeriale del
18 marzo 2002, protocollo numero 61363;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente     la     indicazione    geografica    protetta    "Pera
dell'Emilia-Romagna";
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 28 gennaio 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
"Check  Fruit S.r.l.", con sede in Bologna, via Cedare Baldini n. 24,
con   decreto  28 gennaio  1999,  ad  effettuare  i  controlli  sulla
indicazione geografica protetta "Pera dell'Emilia-Romagna" registrata
con  il  regolamento  della  Commissione  CE n. 134/98 del 20 gennaio
1998, gia' prorogata con decreti 4 febbraio 2002 e 23 maggio 2002, e'
ulteriormente   prorogata   di  centoventi  giorni  a  far  data  dal
3 settembre 2002.