IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento  (C.E.E.)  n.  2081/92  del Consiglio del 14
luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e
delle  denominazioni  di origine dei prodotti agricoli e alimentari e
in particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  della  Commissione  C.E. n. 1263/1996 del 1
luglio  1996,  con  il  quale  l'Unione  europea  ha  provveduto alla
registrazione,  fra le altre, della denominazione di origine protetta
"Pecorino  sardo"  nel  quadro della procedura di cui all'art. 17 del
regolamento (C.E.E.) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto   il  decreto  27  luglio  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 1999, con
il  quale  l'organismo  di controllo "O.C.P.A. - Organismo consortile
per  il  controllo  sui  formaggi sardi a D.O.P.", con sede in Olmedo
(Sassari),  localita'  Bonassi,  e' stato autorizzato ad effettuare i
controlli sulla denominazione di origine protetta "Pecorino sardo";
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dall'11 agosto 1999, data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in
precedenza citato;
  Visto  lo  schema  tipo  di  controllo  relativo alle denominazioni
protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo
il  gruppo  tecnico  di valutazione, di cui alla previsione dell'art.
53,  comma  1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e
in  relazione  al  quale  dovranno  essere  riformulati  i  piani  di
controllo di tutti i formaggi a denominazione di origine protetta, al
fine  di  soddisfare  l'esigenza  di  fissare  modalita' uniformi per
l'esercizio  dell'attivita'  di  controllo  sulle  rispettive aree di
produzione;
  Ritenuto  opportuno  che  il  piano  di  controllo approvato con il
citato  decreto  27  luglio  1999  per  la  denominazione  di origine
protetta   "Pecorino  sardo"  venga  adeguato  allo  schema  tipo  di
controllo sopra indicato;
  Considerato  che il consorzio per la tutela del formaggio "Pecorino
sardo  D.O.P."  con  nota  del  15  aprile 2002 ha comunicato di aver
deliberato  il  rinnovo  della  designazione di "O.C.P.A. - Organismo
consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.", con sede in
Olmedo  (Sassari),  localita' Bonassi, quale organismo di controllo e
di  certificazione  ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE)
n. 2081/92;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la  denominazione di origine "Pecorino sardo"
anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della  predetta
autorizzazione   e   il   rinnovo   della   stessa,   per  consentire
all'organismo  di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo
schema tipo di controllo citato in precedenza;
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa,
alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
"O.C.P.A.  - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi
a  D.O.P.",  con  sede  in  Olmedo  (Sassari), localita' Bonassi, con
decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione
di  origine  protetta  "Pecorino Sardo" registrata con il regolamento
della  Commissione  (C.E.) n. 1263/96 del 1 luglio 1996, e' prorogata
di centoventi giorni a far data dal 10 agosto 2002.