IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici
  Visti:
    la  legge  7 agosto  1990,  n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.
341;  il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n. 115; il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del
30 gennaio  1998;  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il
decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n. 115, di riconoscimento dei titoli di
formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunita'
europea  dalla  cittadina  comunitaria  sotto  indicata,  nonche'  la
documentazione  prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente
ai  requisiti  formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto
legislativo n. 115, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli
di formazione;
  Rilevato,  in  base a quanto comprovato da apposita documentazione,
che  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini dell'esercizio della
professione   corrispondente   (art.   1,  comma  2,  citato  decreto
legislativo n. 115) a quella cui l'interessata e' abilitata nel Paese
che  ha  rilasciato  i  titoli  (art.  1,  comma  1,  citato  decreto
legislativo n. 115);
  Rilevato   che   l'esercizio  della  professione  in  argomento  e'
subordinato,  sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed
art.  2  citato  decreto  legislativo  n.  115),  al  possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali
verte   la   formazione  attestata  dai  titoli  professionali;  alle
attivita'  comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; ad
altri titoli;
  Visto  il  decreto  direttoriale  del 27 dicembre 2000 con cui sono
stati  riconosciuti,  subordinatamente  al  superamento  di una prova
relativa   alla   conoscenza   della  lingua  italiana,  alla  sig.ra
Nicola-Kristina Osswald i titoli professionali conseguiti in Germania
ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della professione di docente di
"Lingua straniera" - russo - classe di concorso 45/A, nelle scuole di
istruzione  di primo grado e di "Lingue e civilta' straniere" - russo
-  classe  di  concorso  46/A,  nelle scuole di istruzione di secondo
grado;
  Vista  la  nota  datata  11 giugno  2002 (prot. n. 6154) e relativi
allegati con la quale l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia
ha  comunicato che l'interessata ha sostenuto con esito favorevole la
suddetta prova;
  Ritenuto,  conformemente  alla  valutazione  espressa  in  sede  di
conferenza  di  servizi  nella seduta del 4 ottobre 2000, indetta per
quanto  prescrive  l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 115, che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che
i  titoli  posseduti  dall'interessata,  come  integrati  dalla prova
sostenuta,  comprovano  una  formazione professionale che soddisfa le
condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;
                              Decreta:
  1. I seguenti titoli:
    diploma    di    istruzione   superiore:   "Zeugnis   u"ber   die
Wissenschaftliche Pru"fung fu"r das Lehramt an Gymnasien", rilasciato
a  Stoccarda,  in  data  15 novembre  1984  e  conseguito  presso  il
Ministero    della    pubblica   istruzione   e   dello   sport   del
Baden-Wu"rttenberg, sede distaccata di Tubinga;
    titolo  di  abilitazione  all'insegnamento:  "Zeugnis  u"ber  die
Zweite Staatspru"fung fu"r die Laufbahn des ho"heren Schuldienstes an
Gymnasien",   rilasciato  a  Stoccarda,  in  data  15 giugno  1987  e
conseguito  presso  il  Ministero  della  pubblica istruzione e dello
sport del Baden-Wu"rttenberg, sede distaccata di Stoccarda;
posseduti dalla cittadina comunitaria:
    cognome: Osswald;
    nome: Nicola-Kristina;
    nata a: Stoccarda (Germania);
    il: 30 agosto 1958;
    nazionalita': tedesca,
comprovanti   una   formazione   professionale  al  cui  possesso  la
legislazione  dal Paese (Germania) membro della Comunita' europea che
li   ha   rilasciati   subordina  l'esercizio  della  professione  di
insegnante, costituiscono per la medesima, ai sensi e per gli effetti
di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, come integrati
dalla  prova  sostenuta  di  cui  al  decreto  direttoriale citato in
premessa,  titolo  di  abilitazione  all'esercizio  in  Italia  della
professione  di  docente  nelle scuole di istruzione secondaria nelle
classi di concorso:
    45/A "Lingua straniera" - Russo;
    46/A "Lingue e civilta' straniere" - Russo.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 10 luglio 2002
                                     Il direttore generale: Criscuoli