L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione dell'11 luglio 2002;
  Premesso che:
    l'art.  2,  comma 12, lettera f) della legge 14 novembre 1995, n.
481  (di  seguito:  legge  n.  481/1995), prevede che l'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:  l'Autorita) emani le
direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifichi i
costi  delle  singole prestazioni per assicurare, tra l'altro la loro
corretta  disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area
geografica  e per categoria di utenza, evidenziando separatamente gli
oneri  conseguenti  alla  fornitura  del servizio universale definito
dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi
analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante attuazione
della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno
del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n.
144  (di  seguito:  decreto  legislativo n. 164/2000), stabilisce con
l'art.  18,  comma 5,  che  per  i  clienti  finali con consumo annuo
superiore  a 200.000 Smc la misurazione del gas e' effettuata su base
oraria a decorrere dal 1 luglio 2002;
    con la delibera 3 agosto 2000, n. 149/00 (di seguito: delibera n.
149/00), l'Autorita' ha avviato il procedimento per l'adozione di una
serie di provvedimenti tra i quali quello in attuazione dell'art. 18,
comma 5,  del  decreto  legislativo  n.  164/2000 da adottare solo in
presenza  di  istanza  di  proroga dei termini da parte di imprese di
trasporto o di distribuzione;
    l'Autorita',   con  proprie  deliberazioni,  puo'  prorogare,  su
specifica  istanza  di  imprese  di  trasporto o di distribuzione, il
suddetto termine temporale, e puo' estendere l'obbligo di misurazione
su base oraria ad altre tipologie di clienti;
    con  la deliberazione 21 dicembre 2001, n. 311/01, pubblicata nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
84   del  10 aprile  2002  (di  seguito:  deliberazione  n.  311/01),
l'Autorita'  ha  emanato  la direttiva per le separazioni contabile e
amministrativa  per  i soggetti giuridici che operano nel settore del
gas ed i relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione, e che in
tale  deliberazione l'Autorita' ha individuato all'art. 4, comma 4.1,
lettera  g),  l'attivita'  di misura del gas come una delle attivita'
del settore gas;
  Visti:
    la legge n. 481/1995;
    il decreto legislativo n. 164/2000;
    la deliberazione n. 149/00;
    la deliberazione n. 311/01;
  Considerato che:
    sono  pervenute  all'Autorita'  le istanze di proroga dei termini
indicati  dall'art.  18, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000
da parte di:
      a) Gaslt,  con  lettera  del  3 maggio 2002 (prot. Autorita' n.
009972);
      b) Federgasacqua,   con   lettera  del  6  maggio  2002  (prot.
Autorita' n. 010058);
      c) Federestrattiva,  con  lettera  del  6  maggio  2002  (prot.
Autorita' n. 010156);
      d) Sadori  Gas  S.r.l.,  con  lettera del 16 maggio 2002 (prot.
Autorita' n. 010802);
      e) Alfa  Metano  S.r.l.,  con lettera del 28 maggio 2002 (prot.
Autorita' n. 011659);
      f) Tidone  Gas  S.r.l.  con  lettera  del 28 maggio 2002 (prot.
Autorita' n. 011658);
      g) Gastecnica  Reggiana  S.r.l., con lettera del 28 maggio 2002
(prot. Autorita' n. 011665);
    che   in   tali   istanze  le  tre  associazioni  di  imprese  di
distribuzione  del  gas, in rappresentanza delle imprese associate, e
le  imprese  di  distribuzione  del gas hanno evidenziato sia aspetti
tecnici,  sia  aspetti  economici  che  motivano  la necessita' di un
differimento dei termini di avvio della misura su base oraria del gas
fornito  ai  clienti  individuati  dall'art. 18, comma 5, del decreto
legislativo  n.  164/2000  in  modo  da  poterne  graduare l'avvio in
funzione del livello dei consumi, delle modalita' di prelievo e delle
caratteristiche del punto di misura dei clienti finali;
  Considerato che:
    l'avvio  della  misura  su base oraria e' rilevante ai fini della
promozione della concorrenza e della effettiva apertura del mercato a
partire  dai clienti finali caratterizzati da consumi annui superiori
ai  200.000  Smc  per  potere  essere estesa successivamente ad altre
tipologie di clienti finali;
    l'avvio  della  misura  su base oraria richiede la definizione di
aspetti   tecnici,   quali  le  specifiche  tecniche  di  misura,  di
manutenzione  e  taratura  degli  impianti  di misura su base oraria,
nonche'  la  definizione  di modalita' standardizzate di trasmissione
dei  dati con effetti sul bilanciamento delle reti di distribuzione e
di trasporto;
  Ritenuto che:
    sia  necessario  regolare  l'attivita'  di  misura, come definita
dalla  deliberazione  n.  311/01 dell'Autorita', nella quale regolare
anche le modalita' di effettuazione della misura oraria, i suoi tempi
di completamento e la copertura dei conseguenti costi;
    esistano  i  presupposti  per  la concessione della proroga della
menzionata  scadenza  prevista per i clienti finali con consumo annuo
superiore a 200.000 Smc;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1  Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
contenute  nel  decreto  legislativo  23 maggio 2000, n. 164, e nella
deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas 21
dicembre 2001, n. 311/01.