IL CAPO
       del Dipartimento per gli affari interni e territoriali
  Visti  gli  articoli  27,  28,  32 e 33 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento   degli   enti   locali  approvato  con  il  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del 1 settembre 2000, n.
318,  con  il  quale sono stati definiti i criteri e le modalita' per
l'attribuzione   dei   contributi  statali  ai  comuni  derivanti  da
procedure di fusione, alle unioni di comuni ed alle comunita' montane
svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali;
  Visto  l'art.  2,  comma  6,  del  richiamato  decreto ministeriale
secondo il quale entro il termine del 30 settembre dell'anno di prima
istituzione   delle   unioni,   di  ampliamento  delle  stesse  o  di
conferimento  di  nuovi  servizi  ed in sede di primo conferimento in
forma associata di servizi comunali alle comunita' montane o di nuovi
conferimenti,  le unioni di comuni e le comunita' montane trasmettono
la  richiesta  di  contributo,  unitamente alla certificazione di cui
all'art.  5,  comma 1,  del  medesimo decreto, per l'attribuzione del
contributo statale entro il 31 ottobre dello stesso anno;
  Visto l'art. 5 del citato decreto ministeriale il quale prevede che
le  unioni  di  comuni  e  le comunita' montane svolgenti l'esercizio
associato  di  funzioni  comunali trasmettono apposita certificazione
relativa  alle  spese  sostenute in relazione ai servizi conferiti in
gestione  associata,  al  fine  di  determinare  la  quota  parte del
contributo statale ad esse spettanti;
  Visto  in particolare il comma 1 dell'art. 5 in forza del quale, in
sede  di prima istituzione delle unioni, di variazione del numero dei
comuni  che  costituiscono le stesse unioni, di variazione del numero
dei  servizi,  ed in sede di primo conferimento in forma associata di
servizi  comunali  alle  comunita' montane o di variazione del numero
degli  stessi,  i  comuni interessati inviano attraverso le unioni di
comuni  e  le  comunita'  montane entro il termine di cui all'art. 2,
comma  6,  apposita  certificazione al fine di ottenere il contributo
statale;
  Visto in particolare il comma 2 dell'art. 5 che demanda ad apposito
decreto  del Ministero dell'interno la definizione dei modelli per le
certificazioni di cui al comma 1 dello stesso art. 5;
  Visto  in  particolare  il  comma 5 dell'art. 5 secondo il quale la
quota  di  contributo  di  cui  al  comma 1  del predetto articolo e'
rideterminato  ogni  triennio sulla base dei dati relativi alle spese
correnti  ed  in conto capitale impegnate per i servizi esercitati in
forma  associata  attestate  dalle unioni di comuni e dalle comunita'
montane  nonche'  in  relazione al miglioramento dei servizi misurato
sulla base di parametri fissati con il decreto di cui al comma 2;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  approvato  il modello di certificato di cui all'allegato A,
che  fa  parte  integrante del presente decreto, mediante il quale le
unioni  di  comuni  costituitesi  a decorrere dal 1 gennaio 2002 e le
comunita'   montane   svolgenti  l'esercizio  associato  di  funzioni
comunali  conferite a decorrere dal 1 gennaio 2002 indicano i servizi
esercitati in forma associata e attestano, complessivamente, le spese
correnti  e  le  spese  in  conto  capitale impegnate in relazione ai
predetti  servizi  da  ciascuno  dei  comuni  interessati, cosi' come
desunte dall'ultimo rendiconto approvato. Per i servizi di cui non si
dispongono  di  dati  finanziari  desumibili dai rendiconti, gli enti
interessati  indicano elementi di previsione negli appositi prospetti
delle  spese  correnti  e  delle spese in conto capitale corredati da
specifica  relazione  esplicativa in modo analitico, dei dati stessi.
Le  certificazioni devono riferirsi ai servizi effettivamente gestiti
in forma associata.