IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Visto  il  decreto  27  marzo  2001,  n.  122, recante disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il  decreto ministeriale del 14 settembre 1995, con il quale
e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine controllata dei
vini   "Sambuca  di  Sicilia"  ed  e'  stato  approvato  il  relativo
disciplinare di produzione;
  Vista   la   domanda   presentata   dalla  Confederazione  Italiana
Agricoltori  Provinciale  di Agrigento intesa ad ottenere la modifica
del  disciplinare  di  produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Sambuca di Sicilia";
  Visto  il  parere  favorevole  della Regione siciliana sulla citata
domanda;
  Visti  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini sulla citata domanda e la proposta di
modifica  del  disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine  controllata  "Sambuca  di Sicilia" pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 83 del 9 aprile 2002;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
  Ritenuto   pertanto   necessario   procedere   alla   modifica  del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  "Sambuca  di  Sicilia"  ed all'approvazione del relativo
disciplinare  di  produzione  dei vini in argomento in conformita' al
parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  disciplinare  di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata   "Sambuca   di   Sicilia",   riconosciuto   con  decreto
ministeriale  del  14 settembre  1995,  e'  sostituito per intero dal
testo  annesso  al  presente  decreto  le cui disposizioni entrano in
vigore a partire dalla vendemmia 2002.