IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti i decreti, finora emanati, dalla predetta legge;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  ed integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante, disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 3 gennaio
1989,  con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini "Bosco Eliceo" e successive modifiche;
  Visto il decreto dirigenziale 18 gennaio 1996 con il quale e' stato
modificato  il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione di
origine controllata di cui sopra;
  Vista   la   domanda   presentata   dal  Consorzio  tutela  vini  a
denominazione  di  origine controllata Bosco Eliceo in data 27 giugno
2001,  intesa  ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione
dei vini a denominazione di origine controllata "Bosco Eliceo";
  Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole
della regione Emilia-Romagna;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini  sulla sopra indicata domanda e sulla
proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini
a  denominazione  di origine controllata "Bosco Eliceo" formulati dal
Comitato stesso nella seduta del 30-31 gennaio 2002, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 86 del 12 aprile 2002;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da parte degli interessati in
merito al disciplinare di che trattasi;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata   "Bosco   Eliceo",   ed  all'approvazione  del  relativo
disciplinare  di  produzione  dei vini in argomento in conformita' al
parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Il  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di
origine  controllata  "Bosco  Eliceo",  riconosciuto  con decreto del
Presidente della Repubblica 3 gennaio 1989 e successive modifiche, e'
sostituito  per  intero  dal testo annesso al presente decreto le cui
disposizioni  entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
  2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per  il  consumo  vini  con  la  denominazione di origine controllata
"Bosco  Eliceo"  e'  tenuto,  a  norma di legge, all'osservanza delle
condizioni  e  dei  requisiti  stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 luglio 2002
                                      Il direttore generale: Ambrosio