IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti, finora emanati, dalla predetta legge; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante, disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 gennaio 1989, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Bosco Eliceo" e successive modifiche; Visto il decreto dirigenziale 18 gennaio 1996 con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata di cui sopra; Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini a denominazione di origine controllata Bosco Eliceo in data 27 giugno 2001, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Bosco Eliceo"; Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della regione Emilia-Romagna; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Bosco Eliceo" formulati dal Comitato stesso nella seduta del 30-31 gennaio 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 86 del 12 aprile 2002; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in merito al disciplinare di che trattasi; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Bosco Eliceo", ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato; Decreta: Articolo unico 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Bosco Eliceo", riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1989 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata "Bosco Eliceo" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 luglio 2002 Il direttore generale: Ambrosio