IL DIRETTORE PROVINCIALE
                        del lavoro di Chieti
  Visti  gli  articoli  1,  34  e 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;
  Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, riguardante la ristrutturazione
dell'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale e particolarmente
l'art.  44,  che  sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 639/1970 circa la composizione dei
comitati  provinciali  I.N.P.S., nonche' l'art. 46 che al primo comma
attribuisce  ai  predetti  comitati  di  decidere in via definitiva i
ricorsi   avverso   i   provvedimenti  dell'I.N.P.S.  in  materia  di
prestazioni,  mentre  assegna la decisione dei ricorsi concernenti le
prestazioni  delle  gestioni dei lavoratori autonomi, comprese quelle
relative  ai  trattamenti  familiari  di  loro competenza e quelle di
maternita'   degli   stessi   lavoratori  autonomi,  a  tre  speciali
commissioni del comitato provinciale I.N.P.S.;
  Visto  il  decreto  del  direttore della DPL di Chieti n. 98 datato
18 maggio 1998 relativo al precedente comitato I.N.P.S. e rilevata la
necessita' di procedere alla ricostituzione di detto comitato scaduto
per  decorso  del quadriennio secondo le modifiche nella composizione
introdotte dall'art. 44 della citata legge n. 88/1989 e di provvedere
altresi'  alla  nomina  dei quattro rappresentanti per ciascuna delle
categorie dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani
e  degli  esercenti  attivita' commerciali, in qualita' di componenti
delle  tre speciali commissioni previste dal terzo comma dell'art. 46
della medesima legge n. 88/1989;
  Visto   il   decreto   ministeriale  7 novembre  1996,  n.  687  di
unificazione   degli   uffici  periferici  del  MLPS  con  successiva
istituzione  della direzione provinciale del lavoro di Chieti, con un
solo  dirigente  preposto  per  lo  svolgimento  delle  funzioni gia'
attribuite all'UPLMO e all'IPL;
  Considerato  che,  ai  sensi dell'art. 34, primo comma, del decreto
del   Presidente   della  Repubblica  n.  639/1970,  come  modificato
dall'art. 44 della legge n. 88/1989, il comitato provinciale I.N.P.S.
risulta composto da:
    1) undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno
in rappresentanza dei dirigenti d'Azienda;
    2) tre rappresentanti dei datori di lavoro,
    3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi,
    4)  il dirigente della direzione provinciale del Lavoro, che puo'
farsi  rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'ufficio
all'uopo delegato;
    5)  il  dirigente della locale ragioneria provinciale dello Stato
che  puo'  farsi  rappresentare  in  singole sedute da un funzionario
dell'ufficio all'uopo delegato;
    6) il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S.;
  Acquisiti  preventivamente  dalle  istituzioni considerate (CCIAA E
INPS),  ai  sensi del comma 1 dell'art. 35 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  639/1970,  come da documentazione agli atti, i
dati per provvedere, sentite le locali organizzazioni sindacali, alla
ripartizione   dei  membri  del  comitato  riguardanti  i  lavoratori
dipendenti, i datori si lavoro ed i lavoratori autonomi tra i settori
economici interessati all'attivita' dell'istituto;
  Ritenuto  che si debba tener conto per le organizzazioni dei datori
di  lavoro  e  per  quelle  dei  lavoratori  della necessita' che nel
comitato  siano rappresentate tutte le organizzazioni aventi maggiore
rilevanza nella provincia;
  Tenuto  conto  inoltre  che,  stante  la diminuzione del numero dei
rappresentanti  dei  datori di lavoro stabilita dalla precitata legge
9 marzo 1989, n. 88, la determinazione delle organizzazioni sindacali
dei  datori  di  lavoro alle quali assegnare propri rappresentanti da
nominare  nel  Comitato  debba  essere  effettuata considerando quali
delle   stesse   rivestano  un maggior  grado  di  rappresentativita'
correlato  alla  diversa  importanza  nella  provincia  delle diverse
attivita' economiche;
  Considerato  che, in relazione ai parametri di valutazione previsti
dal  secondo  comma  dell'art.  35  del  decreto del Presidente della
Repubblica   n.   639/1970  i  dati  e  le  informazioni  disponibili
confermano  l'industria  come  il  settore  economico piu' importante
della  provincia  di  Chieti  per  grado  di  sviluppo  delle diverse
attivita'  produttive  e  corrispondente indice annuo di occupazione,
primeggiando  circa  i  lavoratori  dipendenti,  mentre l'agricoltura
risulta  essere  prevalente rispetto al commercio ed all'artigianato,
nei cui confronti, malgrado le significative presenze nell'ambito dei
datori   di   lavoro,   risultano   rilevanti   e   qualificanti   le
caratteristiche  del  lavoro autonomo, appare consona la ripartizione
dei posti previsti come segue:
    a) in ordine ai datori di lavoro:
      n. 2 rappresentanti dell'industria;
      n. 1 rappresentante dell'agricoltura;
    b) in ordine ai lavoratori dipendenti:
      n. 4 rappresentanti dell'industria;
      n. 2 rappresentanti del commercio;
      n. 2 rappresentanti dell'artigianato;
      n. 2 rappresentanti dell'agricoltura;
      n.  1  rappresentante  dei  dirigenti  di azienda (per espressa
riserva di legge);
  Considerato  altresi  che  il  comma 3  dell'art. 46 della legge n.
88/1989  ripartisce  i tre posti dei lavoratori autonomi nel Comitato
provinciale  tra i rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e
coloni, degli artigiani e dei commercianti ed assegna quattro posti a
ciascuna  delle  suddette categorie per le commissioni dei ricorsi in
materia di prestazioni ai lavoratori autonomi;
  Evidenziato  che,  ai  sensi  dell'art.  35,  comma  3, decreto del
Presidente della Repubblica n. 639/1970, i componenti del Comitato di
cui  ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 34, nonche' i quattro rappresentanti
delle   categorie   dei   lavoratori   autonomi  delle  tre  speciali
commissioni  dei  ricorsi,  di  cui  l'art.  46,  legge  n. 88/1999 e
circolare  ministeriale  n.  33/1989,  sono  nominati su designazione
delle   rispettive   organizzazioni  sindacali  piu'  rappresentative
operanti nella provincia;
  Ritenuto che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di
rappresentativita'  delle  predette organizzazioni occorre riportarsi
ai  seguenti elementi obiettivi di valutazione, considerati alla luce
sia  dell'apprezzabile consistenza di ciascuno degli stessi sia della
loro effettiva concorrenza:
    a) consistenza  numerica dei soggetti rappresentati dalle singole
associazioni  sindacali,  rilevata  -  stante  la  mancata attuazione
legislativa  dell'art.  39  della  Costituzione - sulla base dei dati
forniti dalle singole organizzazioni ed associazioni interessate;
    b) partecipazione  effettiva alla stipula dei contratti nazionali
di lavoro e degli accordi integrativi provinciali ed aziendali;
    c) partecipazione    alla    trattazione    delle    controversie
individuali, plurime e collettive di lavoro;
    d) ampiezza   e   diffusione  della  struttura  organizzativa  di
ciascuna organizzazione sindacale.
  Ritenuto  che  l'ammissione  alla  composizione  del  comitato  dei
rappresentanti  delle  organizzazioni sindacali predette debba essere
improntata   al  principio  della  corrispondenza  proporzionale  tra
rappresentanti e rappresentati;
  Fatto  presente che sono state interpellate per conseguire i dati e
gli   elementi  di  conoscenza  e  valutazione  circa  le  rispettive
rappresentativita' in riferimento alle predette lettere a), b), c), e
d), le seguenti organizzazioni sindacali che risultano operanti nella
provincia:  CGIL, CISL, UIL, UGL, CONFSAL, CISAL, CISAS, CILDI, CIDA,
Unione  commercianti,  Confesercenti,  associazione industriali, API,
ANPE,   ASSO   VASTO,   Federazione   coltivatori   diretti,   Unione
agricoltori,  confedereziaone  italiana agricoltori, Confartigianato,
CNA,  UPA-CLAAI,  CASA,  AIC,  ASS,NE  cristiana  artigiani italiani,
Unione  cristiana commercio e turismo, ENCAL, Lega cooperative, AGCI,
UNCI, FIAP, COPAGRI, CCI, Sindacato libero, UNSIL, FENAIP, tenendo in
considerazione  altresi'  le  informazioni  scaturite dalle attivita'
istituzionali dell'Ufficio nelle materie di competenza;
  Rilevato:
    a)  che si ritiene di non poter attribuire spazio rappresentativo
fra  i  datori di lavoro ed i lavoratori, ad organizzazioni sindacali
che  denotano  localmente  la tenuita' della forza associativa, delle
attivita'  sindacali  svolte  e delle strutture organizzative ovvero,
limitatamente  ai primi associano imprenditori i quali, pur potendosi
considerare   anche   come   datori   di   lavoro,   si   configurano
essenzialmente e tradizionalmente come lavoratori autonomi ed in tale
veste   trovano   collocazione   per   le  rispettive  categorie  nei
ricostituendi organi collegiali I.N.P.S.;
    b)  che si esclude di assegnare posti spettanti ai rappresentanti
dei lavoratori dipendenti ad organizzazioni sindacali c.d. "autonome"
in considerazione della loro minore rappresentativita';
  Rilevato  che,  dalle  risultanze  degli  atti  istruttori  e delle
conseguenti   valutazioni   comparative  compiute  alla  stregua  dei
suindicati  criteri,  risultano come maggiormente rappresentative sul
piano locale le seguenti organizzazioni sindacali:
    A) ai fini della nomina dei componenti del Comitato I.N.P.S.:
      1)  per  i  lavoratori dipendenti: CGIL, CISL, UIL, UGL, e CIDA
(per quest'ultima associazione vi e' espressa riserva di legge);
      2)  per  i  datori  di  lavoro:  Unione  industriali  e  Unione
provinciale agricoltori;
      3)  per  i  lavoratori  autonomi:  CNA, Federazione coltivatori
diretti e confcommercio;
    B)  ai  fini  della  nomina  dei  rappresentanti  dei  lavoratori
autonomi  nelle  speciali commissioni previste dal comma 3, dell'art.
46   della  legge  n.  88/1989:  Associazione  sindacale  provinciale
artigiani  (Confartigianato), CNA, CASA, UPA-CLAAI per gli artigiani;
Federazione  coltivatori diretti, Confederazione italiana agricoltori
e  Unione provinciale agricoltori per i coltivatori diretti, mezzadri
e coloni; Unione commercianti e confesercenti per i commercianti;
  Visto   il   riscontro   alle   richieste   di  designazione  delle
organizzazioni sindacali ed enti interessati;
  Tenuto  conto della circolare n. 31/1989 del 14 aprile 1989 e della
nota n. 16822 del 26 giugno 1990 del Ministero del lavoro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  comitato  provinciale  I.N.P.S.  di  Chieti  e' cosi' composto:
Scastiglia  Ennio  (CGIL),  Catena  Ernani  (CGIL),  Bernardi  Nicola
(CGIL),  Mancini  Mario (CISL), Di Mele Ugo (CISL), Cipollone Massimo
(CISL),  Toscano  Nicola (CISL), Fumarola Gianfranco (UIL), Musacchio
Claudio  (UIL),  De Gregorio Porta Valentina (UGL), in rappresentanza
dei lavoratori dipendenti;
  Guarino Luigi (CIDA), in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;
  Salomone  Giovanni  (Associazione industriali), Gardellin Giancarlo
(Associazione   industriali);  Di  Meo  Lorenzo  (Unione  provinciale
agricoltori), in rappresentanza dei datori di lavoro;
  Gentile  Pasquale  (CNA), D'Alessandro Vincenzo (Unione provinciale
commercianti),  Di  Serio Cesare (Federazione coltivatori diretti, in
rappresentanza dei lavoratori autonomi;
    il dirigente della direzione provinciale del lavoro;
    il dirigente della ragioneria provinciale dello Stato;
    il dirigente della sede provinciale I.N.P.S.