Il direttore generale
della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione
                             ufficio XIV

Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile  1962,  n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26  febbraio 1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
Visto  il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988,
n.   223,  relativo  alla  classificazione,  all'imballaggio  e  alla
etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);
Vista  la  circolare  3  settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 216 del 15 settembre 1990), concernente
"Aspetti  applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione
dei presidi sanitari";
Visto  l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29,  cosi'  come  modificato,  da  ultimo,  dall'art.  3  del decreto
legislativo   31   marzo  1998,  n.  80,  recante  "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina  in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno
1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del
23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";
Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  relativo  al regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione  alla  produzione, alla immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Considerato che in seguito al processo di revisione comunitario della
sostanza  attiva  Terbutilazina  da  parte delle imprese che ne hanno
sostenuto  l'istruttoria  in  sede  europea,  Makhteshim  Agan Italia
S.r.l.,  Syngenta  Crop  Protection  S.p.a.  e Oxon Italia S.p.a., e'
stata  proposta  una  ridefinizione delle indicazioni delle colture e
dosi  di  impiego, per i prodotti fitosanitari contenenti la medesima
sostanza attiva;
Viste  le  istanze  presentate  dalle  suindicate  imprese in data 17
gennaio  2002,  dirette  ad  ottenere  la  modifica  del  testo delle
etichette   relativamente   all'indicazione   dei  campi  di  impiego
circoscritti alle colture di mais e sorgo ed inoltre all'impiego di 1
kg di Terbutilazina per ettaro, come dose massima;
Vista  la  nota dell'ufficio in data 13 marzo 2002 con la quale si e'
provveduto ad informare tutte le imprese titolari di registrazioni di
prodotti  fitosanitari  contenenti  la sostanza attiva Terbutilazina,
circa  l'opportunita'  di adeguare le etichette alle nuove condizioni
di   impiego,   fissando  il  termine  del  15  aprile  2002  per  la
presentazione della documentazione;
Rilevato  che  tutte  le  imprese  titolari  di prodotti fitosanitari
contenenti  la  sostanza  attiva  Terbutilazina,  di  cui  all'elenco
allegato  al  presente  decreto,  hanno  dato  la  disponibilita'  ad
adeguare  le  etichette  dei  prodotti  fitosanitari alle limitazioni
proposte, inviando la documentazione richiesta;
Visto  il  parere  favorevole alla limitazione dei campi di impiego e
dei  nuovi  dosaggi  proposti,  espresso  in data 4 luglio 2002 dalla
commissione  consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194;
Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9
luglio 1999;

                              Decreta:

1.   Per  i  prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva
Terbutilazina  di  cui all'elenco allegato, registrati con i numeri a
lato  di  ciascuno  specificati  e  la  denominazione  delle  imprese
titolari  delle  registrazioni,  sono autorizzate le variazioni delle
etichette   nella  parte  relativa  a  "Campi  e  dosi  di  impiego",
limitandone  l'uso  alle colture di mais e sorgo ed all'impiego della
dose massima di 1 kg di Terbutilazina per ettaro.
2.  Sono  approvate,  quale parte integrante del presente decreto, le
etichette allegate con le quali i prodotti fitosanitari devono essere
posti  in commercio e che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
3.  A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, per
i  prodotti fitosanitari in elenco citati, e' concesso il termine del
31  dicembre  2002  per  lo  smaltimento  delle  scorte  dei suddetti
prodotti con le precedenti etichette.
4.  Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, alle
imprese interessate.
Roma, 23 luglio 2002
                                     Il direttore generale: Marabelli