IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli e alimentari e in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1263/96 del 1 luglio
1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione,
fra   le   altre,   della  denominazione  di  origine  protetta  olio
extravergine di oliva "Aprutino Pescarese" nel quadro della procedura
di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto   il   decreto  27 luglio  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 1999, con
il  quale  l'organismo  di controllo "Camera di commercio, industria,
artigianato  ed  agricoltura  di  Pescara",  con sede in Pescara, via
Conte  di  Ruvo  n. 2, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli
sulla  denominazione  di  origine protetta olio extravergine di oliva
"Aprutino Pescarese";
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dall'11 agosto 1999, data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in
precedenza citato;
  Visto  lo  schema  tipo  di  controllo  relativo alle denominazioni
protette  della  filiera  oli  di  oliva sul quale ha espresso parere
positivo  il  gruppo  tecnico  di valutazione, di cui alla previsione
dell'art.  53,  comma  1,  della  legge  24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito,  e  in  relazione  al quale dovranno essere riformulati i
piani  di  controllo  di  tutti  gli  oli di oliva a denominazione di
origine  protetta,  al  fine  di  soddisfare  l'esigenza  di  fissare
modalita'  uniformi per l'esercizio dell'attivita' di controllo sulle
rispettive aree di produzione;
  Ritenuto  opportuno  che  il  piano  di  controllo approvato con il
citato  decreto  27  luglio  1999  per  la  denominazione  di origine
protetta  olio  di  oliva  extravergine  "Aprutino  Pescarese"  venga
adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;
  Considerato  che  la regione Abruzzo con nota del 17 giugno 2002 ha
comunicato  di  aver  deliberato  il rinnovo della designazione della
"Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura  di
Pescara",  con  sede  in  Pescara,  via  Conte  di  Ruvo  n. 2, quale
organismo  di  controllo e di certificazione ai sensi del citato art.
10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la  denominazione  di  origine  protetta olio
extravergine   di   oliva   "Aprutino  Pescarese"  anche  nella  fase
intercorrente  tra  la  scadenza  della  predetta autorizzazione e il
rinnovo  della  stessa,  per  consentire  all'organismo  di controllo
l'adeguamento  del  piano  di controllo allo schema tipo di controllo
citato in precedenza;
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa,
alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
"Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura  di
Pescara",  con  sede  in Pescara, via Conte di Ruvo n. 2, con decreto
27 luglio  1999,  ad  effettuare  i  controlli sulla denominazione di
origine  protetta  olio  extravergine  di  oliva "Aprutino Pescarese"
registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1
luglio  1997,  e'  prorogata  di  centoventi  giorni  a  far data dal
10 agosto2002.