IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto l'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319, in base al quale
ogni  triennio  puo'  essere  adeguata la misura degli onorari fissi,
variabili  o  a  vacazione  spettanti  a  periti, consulenti tecnici,
interpreti,  e  traduttori,  in  relazione alla variazione, accertata
dall'ISTAT  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per le famiglie di
operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n.
352, con il quale e' stata adeguata la misura dei predetti onorari in
relazione  alla  variazione  accertata  dall'ISTAT,  dell'indice  dei
prezzi  al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi
dal dicembre 1984 al dicembre 1987;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5 dicembre  1997, con il quale e'
stata adeguata la misura degli onorari a variazione in relazione alla
variazione,  accertata  dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo
per  le  famiglie  di  operai e impiegati verificatasi da agosto 1988
ad agosto 1994;
  Rilevato  che  non  si  e'  proceduto all'adeguamento degli onorari
fissi  e  variabili  al termine del triennio agosto 1988-agosto 1991,
ne'   in   quelli   successivi,   cosi'  come  non  si  e'  proceduto
all'adeguamento  degli  onorari  commisurati  al tempo al termine del
triennio agosto 1994-agosto 1997, ne' in quello successivo;
  Considerato  che  la  misura degli onorari predetti non appare piu'
adeguata;
  Ritenuta pertanto l'opportunita' di procedere all'adeguamento degli
onorari   sopra   indicati   rispettivamente  per  il  periodo agosto
1988-agosto 1999 e agosto 1994 - agosto 1999;
  Rilevato  che  l'ISTAT,  con nota del 23 maggio 2001, ha comunicato
che  l'aumento  dell'indice  dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai  e impiegati, per il periodo agosto 1988-agosto 1999 e' pari a
57,9%, e per il periodo agosto 1994-agosto 1999 e' pari a 14,9%;
  Ritenuto  che  nelle  sopraindicate  rispettive misure debba essere
effettuato  l'adeguamento,  per  il quale, ai sensi dell'art. 2 della
legge  12 gennaio  1991,  n.  13,  si  puo'  provvedere  con  decreto
ministeriale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319,
sono  rideterminati nella misura di euro 14,68 per la prima vacazione
e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive.
  2.  Gli importi indicati nelle tabelle approvate con il decreto del
Presidente   della   Repubblica   14 novembre   1983,  n.  820,  sono
rideterminati come da tabelle allegate al presente decreto.
  3.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il quindicesimo giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto si fa
fronte   con   gli   stanziamenti   del  capitolo  1360,  nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di  base 2.1.2.1., spese di giustizia, del
centro  di  responsabilita'  "Affari  di  giustizia",  dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  della  giustizia per l'anno
finanziario   2002   e  dei  corrispondenti  capitoli  per  gli  anni
successivi.
  Il presente decreto sara' inviato al controllo secondo la normativa
vigente.
    Roma, 30 maggio 2002
                     Il Ministro della giustizia
                              Castelli
              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                              Tremonti