1. Premessa: le novita' della legge.
  La  legge  15  luglio  2002,  n.  145, recante "Disposizioni per il
riordino  della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio di
esperienze  e  l'interazione tra pubblico e privato" pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.
172  del 24 luglio 2002 che entra in vigore l'8 agosto 2002, contiene
numerose  e  profonde  modifiche  dell'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze  delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo
all'assetto complessivo della dirigenza statale.
  Tra le innovazioni piu' significative, direttamente incidenti sulle
disposizioni  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n. 165, si
segnalano  le  nuove  regole  che  disciplinano il conferimento degli
incarichi dirigenziali.
  In  questa  parte,  la legge valorizza le responsabilita' politiche
degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  nella  scelta dei
dirigenti  ritenuti  maggiormente  idonei  ad  attuare  gli obiettivi
definiti in sede programmatoria.
  Nel  nuovo sistema normativo, ferma restando la natura del rapporto
di  lavoro  disciplinato  dalle  disposizioni di diritto comune e dai
contratti  collettivi, il provvedimento di conferimento dell'incarico
assume  un  ruolo  centrale,  delineando  il  contenuto  dei  compiti
affidati  ai dirigenti, in relazione agli scopi fissati negli atti di
indirizzo politico-amministrativo.
  In  questo  modo, viene attuato coerentemente il principio, fissato
dall'art.   4   del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
riguardante il necessario collegamento tra la definizione dei criteri
direttivi  dell'azione  amministrativa, lo svolgimento dell'attivita'
gestionale  e la verifica dei risultati conseguiti, secondo parametri
oggettivi.
  Al  tempo  stesso,  la riforma della dirigenza persegue lo scopo di
accentuare il rilievo del merito professionale del personale pubblico
piu'  qualificato, allargando le opportunita' offerte ai dirigenti di
seconda  fascia  per  accedere agli incarichi di livello dirigenziale
generale.
  Nella  stessa  logica  di  pieno  riconoscimento delle competenze e
delle  doti  espresse  dai  singoli,  si  pongono le disposizioni che
allargano  la possibilita' di attribuire una parte degli incarichi ai
dirigenti  delle  altre  amministrazioni  pubbliche  e  degli  organi
costituzionali,  nonche'  alle persone, estranee all'amministrazione,
di comprovata professionalita'.
2. Le   novita'   concernenti   il   conferimento   degli   incarichi
dirigenziali.
  La   presente   circolare  intende  fornire  le  prime  indicazioni
interpretative  delle  nuove  norme,  con  particolare  riguardo alle
disposizioni   interessanti  la  cessazione  e  l'attribuzione  degli
incarichi  dirigenziali  nella  fase  di  immediata  attuazione della
riforma.
  La   disciplina  prevista  dagli  articoli  19  e  23  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001, n. 165 e' radicalmente innovata in piu'
punti,  riguardanti le modalita' di assegnazione degli incarichi e la
definizione dei ruoli dirigenziali delle amministrazioni:
    a) per  il  conferimento  degli  incarichi vanno ora considerati,
insieme  alla  natura  e  alle caratteristiche dei compiti assegnati,
alle   attitudini   ed   alle  capacita'  professionali  del  singolo
dirigente,  i  risultati precedentemente conseguiti dall'interessato,
in  relazione  agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli
altri atti di indirizzo del Ministro;
    b) in  ogni  caso,  i  criteri di conferimento degli incarichi di
direzione  degli  uffici  di livello dirigenziale tengono conto delle
condizioni  di  pari  opportunita'  di  cui  all'art. 7, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    c) la  definizione  dell'oggetto  e  della  durata  dell'incarico
(insieme   agli   obiettivi   da  conseguire,  con  riferimento  alle
priorita',  ai  piani  e ai programmi definiti dall'organo di vertice
nei  propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi
che  intervengano nel corso del rapporto, nonche' alle risorse umane,
finanziarie   e  strumentali),  e'  contenuta  nel  provvedimento  di
conferimento dell'incarico stesso;
    d) per   gli   incarichi   previsti   dall'art.   19,   comma  3,
l'individuazione  del  contenuto dell'incarico, che e' attribuito con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica, e' stabilita in separato
provvedimento  dell'organo  di  vertice (Presidente del Consiglio dei
Ministri o Ministro competente);
    e) il  contratto  individuale,  che  accede  al  provvedimento di
conferimento, definisce il corrispondente trattamento economico;
    f) la  durata  degli  incarichi,  fissata  nel  provvedimento  di
conferimento,  deve essere correlata agli obiettivi prefissati, e, in
ogni   caso,  non  puo'  eccedere,  per  gli  incarichi  di  funzione
dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli
altri  incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni.
Non e' prevista una durata minima;
    g) gli  incarichi  dirigenziali possono essere conferiti anche ai
dirigenti  non  appartenenti  ai ruoli delle amministrazioni statali,
purche'  dipendenti  delle ammi-nistrazioni pubbliche di cui all'art.
1,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di
organi  costituzionali,  nei  limiti del 10% della dotazione organica
dei  dirigenti  di prima fascia e del 5% della dotazione organica dei
dirigenti  di  seconda  fascia.  Le percentuali indicate non incidono
piu'  sul  contingente  previsto dall'art. 19, comma 6, come avveniva
nel contesto della precedente disciplina;
    h) il  nuovo  sistema e' caratterizzato da maggiore flessibilita'
ed  apertura  in  ordine  alla  individuazione  dei soggetti idonei a
ricoprire  gli  incarichi dirigenziali. In particolare, gli incarichi
di   funzione   dirigenziale   di  livello  generale  possono  essere
attribuiti  a  dirigenti  di  seconda  fascia,  fino  al nuovo e piu'
elevato limite del cinquanta per cento dei posti attribuibili. In tal
modo  si  allarga  sensibilmente  l'originario  limite, fissato nella
misura di un terzo dei posti disponibili;
    i) nella  stessa prospettiva, si prevede un significativo aumento
dei   posti  attribuibili  a  persone  di  comprovata  qualificazione
professionale  non  appartenenti ai ruoli dirigenziali, incrementando
detti  posti  dal 5% al 10% della dotazione organica dei dirigenti di
prima  fascia  e dal 5% all'8% della dotazione organica dei dirigenti
di seconda fascia;
    j)  tutti  gli  incarichi  di  Segretario  generale,  di  Capo di
Dipartimento  e  di livello equivalente, previsti dall'art. 19, comma
3,  cessano  automaticamente  entro  novanta  giorni  dal  voto sulla
fiducia  al  Governo,  considerando  la  stretta  connessione di tali
funzioni  con  gli  indirizzi  politico-amministrativi  espressi  dai
vertici della struttura statale;
    k)  le  disposizioni  dell'art.  19 (cosi' come riformulate dalla
legge),   per   la  loro  peculiare  valenza  organizzativa,  vengono
espressamente  qualificate  come norme non derogabili dai contratti o
accordi collettivi;
    l) il sistema del ruolo unico dei dirigenti statali e' soppresso.
In  ogni  amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e'  istituito  un separato ruolo dei dirigenti, che si articola nella
prima  e  nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite
sezioni,  in  modo da garantire la eventuale specificita' tecnica del
personale;
    m) peraltro,  l'abrogazione del regolamento di cui al decreto del
Presidente  della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150 (che disciplina
il  ruolo  unico  dei  dirigenti statali) e' differita all'entrata in
vigore  del  nuovo  regolamento,  previsto  dall'art. 10 della legge,
destinato    a    disciplinare:    le   modalita'   di   istituzione,
l'organizzazione  e  il  funzionamento  dei ruoli dei dirigenti delle
amministrazioni  dello  Stato nonche' le procedure e le modalita' per
l'inquadramento,  nella  fase  di  prima attuazione, dei dirigenti di
prima  e  seconda  fascia  del  ruolo  unico  nei ruoli delle singole
amministrazioni.
3. Le  norme  di immediata attuazione: la cessazione automatica degli
incarichi nell'art. 3, comma 7, della legge.
  La  complessita'  della riforma in atto richiede alcuni chiarimenti
interpretativi,  riferiti  al  periodo  di immediata attuazione della
legge.
  Si  tratta  di  una  fase  particolarmente  delicata,  perche' essa
comporta   il   superamento   del   precedente   assetto   normativo,
caratterizzato  dal  rilievo  centrale  del  contratto individuale di
lavoro   nella  definizione  dell'oggetto  e  degli  obiettivi  degli
incarichi dirigenziali.
  La  piena attuazione del nuovo modello organizzativo e' subordinata
alla    costituzione    dei    ruoli   dirigenziali   delle   singole
amministrazioni,   secondo   le   cadenze   temporali  stabilite  dal
regolamento di cui all'art. 10 della legge.
  Anche  prima  di  tale  momento,  pero', le nuove disposizioni sono
destinate  ad  assumere piena operativita', secondo modalita' e tempi
diversificati,  che  vanno  accuratamente  individuati, tenendo conto
della   disciplina   espressamente   diretta   a   regolare  la  fase
transitoria.
  In  particolare,  l'art.  3,  comma 7, contiene una disposizione di
immediata applicazione (che individua il nucleo essenziale del regime
transitorio  della nuova disciplina), diretta ad incidere su due tipi
di incarichi, in corso alla data di entrata in vigore della legge:
    a)  tutti  gli  incarichi  dirigenziali concernenti i ruoli delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
    b)  tutti gli incarichi di direttore generale degli enti pubblici
vigilati dallo Stato, ove e' prevista tale figura.
4. L'ambito  di  applicazione soggettivo della disciplina transitoria
sugli incarichi in corso.
  L'ambito  soggettivo  di  applicazione  della  norma transitoria e'
puntualmente definito dalla legge:
    a)   l'operativita'   della  norma  riguarda  le  amministrazioni
statali,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  per  quanto concerne gli
incarichi dirigenziali;
    b)  per  gli  enti pubblici vigilati dallo Stato, la norma incide
solo  sugli incarichi di direttore generale (secondo quanto precisato
in seguito), senza toccare l'assetto della dirigenza;
    c)  la  norma  transitoria  non  tocca  le  altre amministrazioni
pubbliche, salvo quanto precisato al punto 19.
  A  tale riguardo si sottolinea che la legge di riforma, all'art. 1,
modificando l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.   165,   ridefinisce  l'ambito  soggettivo  delle  amministrazioni
disciplinate  dallo  stesso testo unico, includendovi: "l'Agenzia per
la  rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e
le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".
  Dall'ambito  applicativo  dell'art.  3,  comma  7, della legge sono
esclusi i dirigenti delle istituzioni scolastiche che hanno acquisito
la  qualifica  dirigenziale  ai sensi del decreto legislativo 6 marzo
1998,  n.  59,  atteso  il  peculiare  meccanismo di reclutamento, la
disciplina  specifica che li riguarda, l'applicabilita' solo parziale
del  complesso normativo definito dagli articoli 19 e ss. del decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  nonche'  i  contenuti  e  le
specificita' della funzione dirigenziale dei capi di istituto.
5. La   disciplina   transitoria  e  il  personale  dirigenziale  non
contrattualizzato.
  Circa  l'applicazione  della  norma  transitoria di cui all'art. 3,
comma  7, alle amministrazioni sottoposte a discipline speciali ed in
particolare  agli  incarichi  di  livello  dirigenziale  conferiti  a
personale   non   contrattualizzato,  si  fa  riserva  di  specifiche
istruzioni non appena sara' pervenuto il parere richiesto al riguardo
al Consiglio di Stato.
6. La  cessazione  automatica  degli  incarichi  statali  di  livello
dirigenziale generale.
  La   disciplina   contenuta   nell'art.   3,  comma  7,  prende  in
considerazione   diverse   fattispecie,   assoggettandole   a  regole
operative differenziate.
  In  primo  luogo,  si  prevede  una  regola  comune,  riferita agli
incarichi  statali di livello dirigenziale generale ed agli incarichi
di  direttore  generale  degli  enti  vigilati  dallo  Stato:  "fermo
restando  il  numero  complessivo  degli  incarichi  attribuibili, le
disposizioni   di   cui   al   presente  articolo  trovano  immediata
applicazione relativamente agli incarichi di funzione dirigenziale di
livello generale e a quelli di direttore generale degli enti pubblici
vigilati  dallo  Stato  ove  e'  prevista  tale  figura.  I  predetti
incarichi  cessano  il  sessantesimo  giorno dalla data di entrata in
vigore  della  presente legge, esercitando i titolari degli stessi in
tale    periodo    esclusivamente    le    attivita'   di   ordinaria
amministrazione.".
  La  disposizione introduce un termine legale finale di durata degli
incarichi  dirigenziali  di livello generale e di quelli di direttore
generale  in  atto.  In  tal  modo,  la  regola  imperativa  di rango
legislativo   sostituisce   con   efficacia  immediata  ogni  diversa
previsione contenuta nei contratti individuali o nei provvedimenti di
attribuzione   degli  incarichi  in  corso,  prevalendo  anche  sulle
(eventualmente) diverse previsioni della contrattazione collettiva.
  L'effetto  giuridico della cessazione dell'incarico e' direttamente
fissato  dalla  norma  ed  e'  correlato  al  mero  decorso del tempo
(sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge). Di conseguenza,
la    scadenza   legale   dell'incarico   in   corso   non   richiede
necessariamente   un  atto  esplicito  dell'amministrazione,  la  cui
adozione e' dunque solo opportuna a fini meramente dichiarativi.
7. La posizione del dirigente generale cessato dall'incarico.
  Cio'  chiarito,  va  peraltro  evidenziato che la cessazione legale
della durata dell'incarico comporta, per l'amministrazione, l'obbligo
di  adottare  un  ulteriore  provvedimento  esplicito, riguardante la
posizione   del  dirigente  cessato  dall'incarico,  avente  uno  dei
seguenti contenuti:
    a)  l'attribuzione  al  dirigente  dello stesso incarico cessato,
eventualmente    modificato    in   relazione   a   singoli   profili
contenutistici (durata, aggiornamento degli obiettivi);
    b) l'attribuzione di un incarico funzionale equivalente;
    c)  l'attribuzione  di  un incarico di studi, con il mantenimento
del  trattamento  economico  precedente,  della  durata massima di un
anno.
  Nel nuovo assetto normativo della dirigenza, l'atto di conferimento
dell'incarico  assume  connotazione  provvedimentale,  ponendosi come
determinazione conclusiva di un apposito procedimento amministrativo,
nel   quale   si   manifesta   l'interesse   pubblico   correlato  al
perseguimento  degli  obiettivi  definiti  dall'organo  di  indirizzo
politico-amministrativo.  La  legge qualifica espressamente l'atto di
assegnazione  delle funzioni dirigenziali come provvedimento, ponendo
in rilievo il carattere unilaterale della determinazione.
  Il  carattere provvedimentale degli atti va riconosciuto anche alle
determinazioni  riguardanti  la  fase di immediata applicazione della
legge, considerata dall'art. 3, comma 7.
  Ne   deriva  che  l'attivita'  riguardante  il  conferimento  degli
incarichi,  anche in mancanza di apposita disciplina di dettaglio, e'
assoggettata  ai  principi  generali del procedimento amministrativo,
con  particolare  riguardo  alle  regole partecipative ed all'obbligo
dell'amministrazione   di  comunicare  l'avvio  del  procedimento  ai
soggetti destinatari dell'atto conclusivo.
  Si   intende,   peraltro,   che   la   comunicazione   e'  riferita
esclusivamente alla fase procedimentale concernente la determinazione
riguardante   l'incarico  da  affidare  al  dirigente  cessato  dalla
originarie  funzioni.  Le  regole procedimentali, invece, non possono
operare   in   relazione   all'automatica  cessazione  dell'incarico,
trattandosi  di un effetto legale, che prescinde dallo svolgimento di
un autonomo procedimento.
  Non  si  puo'  trascurare,  poi,  che  la  ristrettezza dei termini
previsti  dall'art.  3,  comma  7,  e l'esigenza di definire in tempi
rapidi    l'assetto    organizzativo    dei    vertici   dirigenziali
dell'amministrazione  consente  di  adottare  forme  semplificate  di
comunicazione partecipativa.
8. I  tempi  di  adozione dei provvedimenti di conferimento dei nuovi
incarichi di livello dirigenziale generale.
  L'art.  3,  comma  7,  fissa il termine di cessazione dell'incarico
senza  regolare  i tempi per l'adozione dei provvedimenti concernenti
l'assegnazione dei nuovi incarichi.
  Al  riguardo,  si  ritiene  che  la  decisione  di  riattribuire al
dirigente  lo  stesso incarico in atto alla data di entrata in vigore
della  legge  puo'  essere  senz'altro  adottata  (secondo  le  nuove
disposizioni  previste  dal  riformato  art.  19)  anche  prima della
scadenza del sessantesimo giorno.
  Infatti,  la  norma  che  prevede  la cessazione degli incarichi al
sessantesimo  giorno  dalla  data  di  entrata  in vigore della legge
sembra assumere una valenza essenzialmente organizzativa: essa mira a
garantire   che,   nel  termine  finale  di  sessanta  giorni,  siano
realizzati    tutti   gli   adempimenti   necessari   per   assegnare
tempestivamente  i  nuovi incarichi. Cio' anche allo scopo di ridurre
al minimo il periodo in cui il dirigente puo' svolgere solo attivita'
di ordinaria amministrazione.
  Il  provvedimento  formale di conferma, quindi, puo' legittimamente
intervenire  anche  prima della scadenza del sessantesimo giorno, nel
rispetto delle garanzie procedimentali del dirigente.
  Al  contrario,  le decisioni di attribuire al dirigente un incarico
equivalente  ovvero  un  incarico  di  studio,  non potrebbero essere
adottate prima della scadenza del sessantesimo giorno.
  In ogni caso, sembra sempre possibile stabilire immediatamente (nel
rispetto  delle  indicate  garanzie partecipative) l'assegnazione dei
dirigenti  cessati  ai  nuovi  incarichi  dirigenziali, fissandone la
decorrenza  al  sessantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore
della legge.
  Peraltro,  con  specifico  riferimento  ai tempi per l'adozione dei
provvedimenti  concernenti  l'assegnazione dei nuovi incarichi, si fa
riserva di ulteriori indicazioni non appena sara' pervenuto il parere
del Consiglio di Stato appositamente richiesto sull'argomento.
  Sotto  altro  profilo,  si  osserva  che la norma non stabilisce un
termine  perentorio  entro  cui deve essere adottato il provvedimento
concernente  l'attribuzione  di un nuovo incarico equivalente o di un
incarico di studio al dirigente cessato.
  Tuttavia,   si   sottolinea  che  il  ritardo  dell'amministrazione
potrebbe   costituire  fonte  di  responsabilita'  nei  riguardi  del
dirigente.  Infatti, occorre considerare che la parte variabile della
retribuzione   e'  strettamente  connessa  all'effettivo  svolgimento
dell'incarico.
  Pertanto,   si  raccomanda  alle  amministrazioni  di  assegnare  i
dirigenti ai nuovi incarichi, evitando soluzioni di continuita' con i
precedenti.
9. L'ambito di applicazione della norma sulla cessazione di efficacia
degli incarichi.
  La  disposizione  si  riferisce,  in  modo  puntuale,  a  tutti gli
incarichi  di  livello  dirigenziale generale, ossia ad una categoria
chiaramente individuata di incarichi dirigenziali in senso ampio.
  Pertanto, la norma riguarda anche gli incarichi di cui all'art. 19,
comma  3  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: incarichi di
Segretario generale di Ministeri, incarichi di direzione di strutture
articolate   al  loro  interno  in  uffici  dirigenziali  generali  e
incarichi di livello equivalente.
  Questi  tipi  di incarico vanno considerati, sul piano sistematico,
come uffici dirigenziali generali.
  Del resto, risulta coerente con le linee generali della riforma che
l'effetto   della  cessazione  automatica  degli  incarichi  in  atto
riguardi  anche  le posizioni di vertice dell'amministrazione, per le
quali e' piu' marcato il carattere fiduciario del rapporto.
  Detta  conclusione  e' rafforzata dalla circostanza che la legge ha
riformulato  l'art.  19,  comma 8, stabilendo la nuova regola secondo
cui  gli  incarichi  di  piu'  elevato livello, previsti dal comma 3,
cessano  automaticamente allo scadere di novanta giorni dalla fiducia
sul  governo,  imponendo  l'adozione  di un provvedimento espresso di
conferma.
10. L'ambito  di applicazione della normativa: gli incarichi in corso
affidati a soggetti estranei al ruolo unico.
  La  norma  transitoria  si  riferisce, indistintamente, a tutti gli
incarichi di livello dirigenziale generale.
  Pertanto,  essa  comprende  nel  proprio ambito anche gli incarichi
disciplinati  dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
  Infatti,  la regola transitoria prende in considerazione il profilo
oggettivo  e funzionale dell'assegnazione dell'incarico, e non quello
meramente  soggettivo  riguardante  l'appartenenza  del  dirigente al
ruolo unico.
  Ai  fini  dell'operativita'  della  norma,  poi,  non  assume alcun
rilievo  la  circostanza che la fonte dei rapporti di questo tipo sia
essenzialmente contrattuale.
  Anzi,  proprio la circostanza che in questi incarichi e' accentuato
il   rilievo   del   profilo  fiduciario  e  dell'accertamento  delle
specifiche   qualita'   professionali   dell'interessato   impone  di
verificare,  secondo  le  modalita'  attuative contenute nell'art. 3,
comma  7,  la  coerenza dell'incarico con i nuovi obiettivi delineati
dall'organo di direzione politica dell'amministrazione.
11. L'attivita'  di ordinaria amministrazione alla data di entrata in
vigore della legge.
  La norma prevede che dall'entrata in vigore della legge e fino alla
scadenza  del  sessantesimo giorno (ovvero fino all'atto di conferma,
eventualmente  adottato  prima  di  tale  scadenza)  i titolari degli
incarichi di livello dirigenziale generale esercitano "esclusivamente
le attivita' di ordinaria amministrazione".
  La  definizione  di  "ordinaria  amministrazione"  va  ricavata dal
raffronto  tra  i  principi  civilistici  e  le  funzioni proprie che
l'ordinamento  attribuisce  ai  dirigenti  generali  per  il regolare
funzionamento   della  amministrazione,  tenendo  conto  anche  delle
indicazioni   contenute   nella   direttiva   generale  del  Ministro
sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2002.
  In  tal  senso,  assume  un  valore  indicativo  l'elencazione, non
tassativa,  contenuta  nell'art.  16 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
  A   titolo   esemplificativo,   eccedono,   di  norma,  l'ordinaria
amministrazione i seguenti tipi di atti:
    la   stipulazione   di   contratti   passivi  diversi  da  quelli
riguardanti   le  forniture  di  beni  e  servizi  necessari  per  il
funzionamento dell'organizzazione;
    l'affidamento   degli   incarichi  dirigenziali  di  livello  non
generale;
    l'approvazione di progetti, programmi, piani;
    la  promozione  di liti (fatte salve le iniziative necessarie per
garantire  il recupero dei crediti dell'Amministrazione nei confronti
dei  terzi, oppure per impedire il decorso di termini di prescrizione
o di decadenza);
    gli   atti   di  conciliazione  e  di  transazione  giudiziale  e
stragiudiziale;
    le   convenzioni,   gli   accordi   di   programma,  gli  accordi
procedimentali  e  gli accordi sostitutivi di provvedimenti, conclusi
ai sensi dell'art. 11 della legge 8 agosto 1990, n. 241;
    in generale, tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso
l'esterno,  non  strettamente  necessari  per  garantire  il regolare
andamento della stessa.
  Possono,  invece,  sempre  di  norma  e  a  titolo esemplificativo,
ritenersi  comprese  nell'ordinaria  amministrazione, alla luce anche
della  giurisprudenza  della  Corte dei conti, le seguenti attivita':
gestione  dei  residui;  spese  per  le  quali esista una specifica e
precostituita  destinazione  normativa  che  renda  non necessaria la
determinazione   di   priorita'   o   l'adozione   di  specificazioni
programmatiche;  attivita'  gestoria  diretta  a soddisfare diritti o
corrispettivi dovuti a terzi se all'adempimento debba farsi luogo per
scadenza  di  termini  o perche' richiesto dal creditore in base alla
legge  o al contratto; pagamenti mediante ruoli di spesa fissa; spese
obbligatorie e d'ordine.
  Nel  periodo considerato, i dirigenti possono comunque adottare gli
atti urgenti e indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di
urgenza  e indifferibilita', in applicazione dei principi generali in
materia   di   proroga  degli  organi  scaduti.  Detti  atti  saranno
successivamente   sottoposti   a  ratifica  da  parte  del  dirigente
assegnato all'incarico.
  Gli   organi  di  governo  di  ciascuna  amministrazione  potranno,
comunque,   assumere  eventuali  ulteriori  determinazioni  volte  ad
individuare  -  in  relazione  alle  specificita'  dei settori e alle
indicazioni  della  direttiva  generale  sull'azione amministrativa e
sulla  gestione da essi adottata per il 2002 - atti da considerare di
ordinaria o di straordinaria amministrazione.
  La legge non stabilisce in modo espresso quali conseguenze derivino
dall'adozione di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.
  In  base  ai  principi  generali,  tuttavia, l'atto puo' costituire
fonte  di  responsabilita'  per  il dirigente ed incide negativamente
sulla sua valutazione.
  In  ogni  caso,  per  evitare  situazioni  di incertezza, una volta
esaurita   la   fase   transitoria,   il   dirigente  nuovo  titolare
dell'incarico  dirigenziale,  nel  piu'  breve  tempo possibile, puo'
procedere    al    riesame    degli    atti   eccedenti   l'ordinaria
amministrazione, provvedendo a revocarli o a confermarli.
  Peraltro,  fino  a  quando  non  interviene l'annullamento (in sede
amministrativa   o  giurisdizionale),  il  provvedimento  continua  a
produrre  i  propri  effetti  giuridici,  secondo i principi generali
concernenti gli atti amministrativi illegittimi.
12.  Gli  incarichi  dirigenziali  di  livello  non  generale in atto
all'entrata in vigore della legge.
  Per  gli  incarichi di livello dirigenziale non generale, l'art. 3,
comma 7, prevede una disciplina specifica, diversa da quella riferita
agli  altri  incarichi:  fermo  restando  il numero complessivo degli
incarichi attribuibili, per gli incarichi di funzione dirigenziale di
livello  non  generale,  puo'  procedersi, entro novanta giorni dalla
data  di  entrata in vigore della presente legge, all'attribuzione di
incarichi  ai  sensi  delle disposizioni di cui al presente articolo,
secondo  il  criterio  della  rotazione  degli  stessi  e le connesse
procedure  previste  dagli  articoli 13 e 35 del contratto collettivo
nazionale  di  lavoro  per  il  quadriennio  1998-2001  del personale
dirigente  dell'Area  1.  Decorso  tale  termine,  gli  incarichi  si
intendono confermati, ove nessun provvedimento sia stato adottato.
  La  legge non determina la cessazione automatica degli incarichi in
atto.   Lo   scopo   della   norma   e'  quello  di  consentire  alle
amministrazioni   di   effettuare   una  anticipata  valutazione  dei
dirigenti  assegnati  ai  posti di livello non generale, in relazione
alle  soluzioni  organizzative  prescelte  ed  alla nuova definizione
degli  obiettivi e dei programmi riguardanti gli incarichi di livello
generale.
  In  questa  prospettiva, si evidenziano i tratti che caratterizzano
la disciplina di immediata attuazione:
    a) l'attivita'   di   valutazione  degli  incarichi  in  atto  va
considerata meramente facoltativa per tutte le amministrazioni;
    b) la  rotazione  va  effettuata nell'ambito dell'amministrazione
presso cui il dirigente presta servizio;
    c) la  natura  provvedimentale  della eventuale determinazione di
assegnare  il  dirigente  ad un incarico diverso rispetto a quello in
corso  alla  data di entrata in vigore della legge, comporta la piena
applicazione  delle  regole  partecipative di cui alla legge 8 agosto
1990,  n.  241.  In  particolare,  le amministrazioni competenti sono
tenute  ad  applicare  gli  articoli 7 e seguenti della citata legge,
assicurando  l'effettiva  partecipazione  dei  soggetti coinvolti nei
processi di rotazione degli incarichi;
    d) peraltro,  la breve durata del termine previsto per l'adozione
del provvedimento finale consente di evidenziare eventuali ragioni di
urgenza   e   di   semplificare   le   modalita'  di  attuazione  del
contraddittorio con gli interessati;
    e) il  provvedimento  di  attribuzione  di  un  nuovo incarico va
adeguatamente motivato, in relazione ai diversi parametri considerati
dal   riformulato   art.   19,   ed   agli  elementi  indicati  dalla
contrattazione   collettiva,   con   riguardo  alla  rotazione  degli
incarichi;
    f) in  mancanza  di espliciti provvedimenti, adottati nel termine
di  novanta  giorni dall'entrata in vigore della legge, gli incarichi
si   intendono  confermati.  La  scelta  legislativa  e'  chiaramente
indirizzata   nel   senso   di   ritenere   superfluo   un  esplicito
provvedimento che disciplini il contenuto dell'incarico dirigenziale;
    g) si  sottolinea  che  il  termine  legale  entro  il  quale  le
amministrazioni  devono  adottare  il  provvedimento  di attribuzione
dell'incarico ha natura perentoria;
    h) detta  soluzione interpretativa e' coerente, del resto, con le
esigenze  di  semplificazione  e  di  funzionalita'  della  struttura
organizzativa   delle  singole  amministrazioni.  Essa  si  connette,
razionalmente,  all'impostazione  gradualista  della  legge  che, sul
piano cronologico, prevede differenziate modalita' di attuazione;
    i) fino  alla scadenza del termine di novanta giorni (o comunque,
fino  all'adozione  del  provvedimento  di  attribuzione  di un nuovo
incarico),   il   dirigente  resta  investito  della  pienezza  delle
attribuzioni;
      j)  gli  incarichi  confermati  restano  regolati dal contratto
individuale  di  lavoro,  in relazione a tutti i profili considerati,
compresi  quelli  della  durata  e  della individuazione dei compiti.
Peraltro,  trova  immediata  applicazione la nuova norma sulla durata
massima dell'incarico, che non puo' essere superiore ai cinque anni;
      k)  per  esigenze  organizzative  e di coerenza complessiva del
sistema,   tuttavia,   e'   necessario  che,  per  tutti  i  rapporti
confermati,   si  proceda  alla  sostituzione  dei  contratti  con  i
corrispondenti    provvedimenti    di   conferimento   dell'incarico,
accompagnati  dai  contratti  accessivi per la disciplina della parte
economica. Ogni amministrazione attuera' gradualmente questo processo
di  adeguamento,  anche  oltre  il  termine  dei  novanta giorni, che
riguarda esclusivamente la procedura di rotazione degli incarichi.
13. La determinazione di attribuire al dirigente generale un incarico
diverso da quello in corso.
  L'art.  3,  comma  7,  prevede  che  "in sede di prima applicazione
dell'art.  19  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, come
modificato  dal  comma 1 del presente articolo, ai dirigenti ai quali
non  sia riattribuito l'incarico in precedenza svolto e' conferito un
incarico  di  livello retributivo equivalente al precedente. Ove cio'
non  sia  possibile, per carenza di disponibilita' di idonei posti di
funzione  o  per la mancanza di specifiche qualita' professionali, al
dirigente  e'  attribuito  un incarico di studio, con il mantenimento
del  precedente  trattamento economico, di durata non superiore ad un
anno.   La   relativa   maggiore   spesa   e'   compensata   rendendo
indisponibile,  ai  fini  del conferimento, un numero di incarichi di
funzione  dirigenziale  equivalente  sul  piano  finanziario, tenendo
conto prioritariamente dei posti vacanti presso l'amministrazione che
conferisce l'incarico".
  La  norma,  pur riferendosi, genericamente, agli incarichi previsti
dall'art.  19,  non si applica agli incarichi di livello dirigenziale
non   generale:  la  disciplina  transitoria  sulla  rotazione  degli
incarichi  e',  infatti, completa ed incompatibile con le particolari
regole in esame.
  In  via  prioritaria,  l'amministrazione  conferisce  al  dirigente
cessato  dalla precedente funzione un incarico di livello retributivo
equivalente.
  Al riguardo, si sottolinea che per incarico equivalente si intende,
ai  sensi  dell'art.  13  del  CCNL  per il quadriennio 1998-2001 del
personale   dirigente   dell'Area   1,  quello  cui  corrisponde  una
retribuzione  di  posizione  complessiva  di  pari  fascia ovvero una
retribuzione  di  posizione  il cui importo non sia inferiore del 10%
rispetto a quello precedentemente percepito.
  Cio'  non  impedisce,  peraltro,  che  al  dirigente  possa  essere
attribuito un incarico di maggiore livello retributivo.
  In  ogni caso, la possibilita' di attribuire l'incarico equivalente
e' subordinata ad una duplice condizione:
    a)  la  disponibilita'  di  un  posto  con queste caratteristiche
oggettive;
    b) il possesso di specifiche qualita' professionali.
  Con  riguardo  al primo requisito, si osserva che la disponibilita'
va  verificata  all'esito  delle  altre  assegnazioni  agli uffici di
livello dirigenziale generale, non essendo configurabile una sorta di
prelazione del dirigente cessato dall'incarico sui posti vacanti alla
data di entrata in vigore della legge.
  Il   secondo   presupposto   (possesso   di   specifiche   qualita'
professionali)    va   anzitutto   riferito,   oggettivamente,   alle
intrinseche   caratteristiche   dell'incarico,   valutato  nella  sua
eventuale  specificita'  professionale  e  tecnica.  Peraltro,  nella
scelta  di  non assegnare al dirigente l'incarico equivalente possono
assumere  rilievo  anche  considerazioni  riguardanti  le  attitudini
professionali dell'interessato, debitamente evidenziate ed accertate.
  Occorre  considerare,  in  ogni  caso, che anche l'attribuzione del
nuovo   incarico  e'  subordinata  alla  valutazione  degli  elementi
indicati nel riformulato art. 19.
  Cio'  posto,  si  sottolinea la necessita' di esprimere una congrua
motivazione  in  merito alla decisione di non attribuire al dirigente
cessato un incarico di livello equivalente.
  Si  intende,  poi,  che  l'incarico funzionalmente equivalente deve
essere  di livello dirigenziale generale. Pertanto esso e' valutabile
per  il  computo del periodo quinquennale necessario per il passaggio
dalla  seconda  alla  prima  fascia  del ruolo dirigenziale, ai sensi
dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  La  durata dell'incarico va determinata secondo le regole generali,
stabilite,  a regime, dal riformulato art. 19. Pertanto, non opera il
limite massimo di un anno, previsto solo per gli incarichi di studio.
  La  regola  concernente  l'attribuzione  di un incarico equivalente
vale anche per i cessati incarichi previsti dall'art. 19, comma 6. In
tal caso, tuttavia, occorrera' considerare con particolare attenzione
il  requisito  del  possesso  di  specifiche  qualita' professionali,
espressamente previsto dalla norma.
  L'incarico   esterno   e'  legato,  all'origine,  ad  una  apposita
valutazione delle caratteristiche soggettive dell'interessato ed alle
sue  particolari  doti,  viste  in stretta relazione con il contenuto
delle funzioni.
  Pertanto,    una    volta   cessato   l'incarico   esterno,   senza
riattribuzione   all'originario   titolare,  l'individuazione  di  un
eventuale  incarico  "equivalente",  va  compiuta  tenendo  conto dei
suddetti connotati.
14. Il conferimento di un incarico di studio.
  Nelle  ipotesi  in  cui non sia possibile attribuire un incarico di
livello  equivalente,  l'amministrazione  conferisce  al dirigente un
incarico  di  studio,  con il mantenimento del precedente trattamento
economico, per la durata massima di un anno.
  La  possibilita'  di  fissare  una  durata  dell'incarico inferiore
all'anno  va circoscritta alle sole ipotesi in cui il periodo residuo
dell'originario  rapporto  sia,  a  sua volta, inferiore all'anno. E'
evidente  che la durata dell'incarico di studio non potrebbe eccedere
la scadenza naturale del rapporto.
  Nel  caso  dell'incarico  di  studio,  la  previsione  normativa e'
diversa   da   quella   concernente   il  conferimento  dell'incarico
equivalente, poiche' la garanzia economica prevista riguarda l'intero
ammontare   del   trattamento  economico  precedentemente  percepito,
compresa,  quindi,  la  retribuzione  di  risultato  e  senza  alcuna
percentuale di riduzione.
  La  scelta  legislativa  deriva dalla circostanza che l'incarico ha
una durata ridotta, fino al limite massimo di un anno.
  Si  sottolinea  che  gli  incarichi  di  studio  in  questione sono
comunque da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'art.
19,  comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, poiche'
questi ultimi corrispondono a posti di funzione.
  La  norma  di  garanzia  si applica anche agli incarichi di livello
dirigenziale generale assegnati ai sensi del-l'art. 19, comma 6.
  Infatti,  la  regola  non  e'  riferita  allo  specifico status del
dirigente, ma al dato oggettivo della cessazione dell'incarico.
  Del  resto,  la  ratio della disposizione e' quella di ristorare il
pregiudizio  economico  subito  dal  titolare  dell'incarico  cessato
automaticamente.
  Questa  esigenza si manifesta in modo analogo tanto per i dirigenti
del  ruolo unico, quanto per i soggetti estranei all'amministrazione.
Anzi,  per  questi  ultimi,  la cessazione anticipata del rapporto e'
idonea  a determinare effetti patrimoniali piu' gravi, proprio per la
carenza dello status dirigenziale e per l'impossibilita' di applicare
le  ulteriori  norme  di  garanzia  previste dall'ordinamento e dalla
contrattazione collettiva.
  Per le stesse ragioni, la norma di garanzia opera anche a vantaggio
dei  dirigenti  cessati  da  uno  degli  incarichi conferiti ai sensi
dell'art. 19, comma 3.
  L'incarico  di  studio ha un'equivalenza meramente economica, e non
funzionale,  con  quella  di livello dirigenziale generale: pertanto,
l'incarico  non  e'  valutabile per i dirigenti iscritti alla seconda
fascia, ai fini del passaggio alla prima.
  Da  ultimo,  si sottolinea l'esigenza di corredare il provvedimento
di  conferimento  dell'incarico di studi con un'adeguata motivazione,
secondo  i principi fissati dall'art. 3 della legge 8 agosto 1990, n.
241.
15. La copertura finanziaria degli incarichi di studio.
  La  norma  di garanzia, concernente l'assegnazione del dirigente ad
un  incarico  di  studi  di livello retributivo equivalente, non deve
comportare aggravi di spese.
  A  tale scopo, l'art. 3, comma 7, prevede un apposito meccanismo di
compensazione.   La   copertura  della  maggiore  spesa  si  effettua
"rendendo  indisponibile  ...  un  numero  di  incarichi  di funzione
dirigenziale equivalente sul piano finanziario".
  La norma impone di assicurare un equilibrio finanziario, riferito a
tutti  (e  solo)  gli incarichi di livello dirigenziale. Pertanto, la
compensazione  ben  potrebbe essere effettuata rendendo indisponibili
posti  di  livello  dirigenziale  non  generale. Al contrario, non e'
possibile la compensazione con posti di carattere non dirigenziale.
  La  legge  individua,  poi,  un  meccanismo tassativo di copertura.
Pertanto,  l'aggravio  economico  non puo' essere compensato mediante
altre   forme   di   risparmio   o  da  altre  entrate  della  stessa
amministrazione.
  Il  calcolo economico della compensazione va effettuato in concreto
da   ciascuna  amministrazione,  sulla  base  del  raffronto  tra  il
trattamento economico del dirigente assegnato ad incarico di studio e
quello  attribuibile  per  i posti di dirigente di prima e di seconda
fascia resi indisponibili.
  La  diversa  articolazione  della  misura dei trattamenti economici
complessivi  vigenti  nell'ambito  di ogni singola amministrazione, e
nell'intero  apparato statale, impedisce di ipotizzare rapporti fissi
ed astratti.
  L'equivalenza  finanziaria  va  formalmente dimostrata con apposito
provvedimento   dirigenziale   del   responsabile   del   trattamento
economico,  da  assumere  contestualmente  al conferimento di ciascun
incarico  di  studio.  Si  intende, quindi, che ogni provvedimento di
attribuzione di un incarico di studi dovra' indicare con chiarezza le
modalita'  della  copertura economica dell'atto, mediante un puntuale
riferimento agli incarichi resi indisponibili per attuare la prevista
compensazione.
  Quest'ultima  va,  quindi,  effettuata  tenendo conto che l'importo
dell'effettiva  maggiore spesa relativa alle retribuzione complessiva
conservata    dall'interessato,   in   applicazione   della   vigente
contrattazione collettiva, deve trovare corrispondenza con l'economia
complessiva  realizzata dalla indisponibilita' di uno o piu' posti di
funzione (di livello dirigenziale generale e non generale).
  Qualora il rapporto tra l'importo oggetto di compensazione e quello
connesso   all'indisponibilita'   dell'incarico   risulti   superiore
all'unita',   l'equivalenza   sul  piano  finanziario  va  realizzata
prolungando  l'indisponibilita'  di  un  posto  dirigenziale  per  la
frazione di anno necessaria a coprire la differenza di spesa.
16. L'indisponibilita'    dei   posti   dirigenziali   presso   altre
amministrazioni.
  La  disposizione  stabilisce  che  il  meccanismo  di compensazione
finanziaria  si  effettua  "tenendo  conto prioritariamente dei posti
vacanti presso l'amministrazione che conferisce l'incarico".
  La  norma  afferma  il  principio  secondo  cui il meccanismo della
compensazione  puo'  operare,  sia pure in via del tutto eccezionale,
anche  tra  amministrazioni  diverse,  purche'  sia  assicurata,  nel
complesso, la copertura finanziaria dell'incarico stesso.
  La  concreta  attuazione  del  principio  della  compensazione  tra
amministrazioni   diverse   presuppone,   peraltro,  la  definizione,
effettuata  dal  Governo  in  sede  collegiale  e programmatoria, dei
criteri  e  dei principi in base ai quali determinate amministrazioni
debbano   tenere  indisponibili  i  propri  posti  dirigenziali,  per
consentire  la copertura degli incarichi di studio, nell'interesse di
altre amministrazioni.
  Allo  stesso  scopo,  resta ferma, in ogni caso, la possibilita' di
realizzare appositi accordi tra amministrazioni statali diverse.
  Allo scadere dell'incarico di studio, la posizione dell'interessato
sara'  definita  in  modo  diverso, in considerazione dello status in
concreto rivestito.
  Al riguardo possono indicarsi le tre principali ipotesi:
    per  gli  incarichi  di  cui  all'art.  19,  comma  6, al termine
dell'anno  (o  del  piu'  breve  periodo  eventualmente previsto), il
rapporto  con l'amministrazione presso la quale si presta servizio si
deve considerare cessato;
    per  gli  incarichi  attribuiti  a  dirigenti iscritti alla prima
fascia   del   ruolo,   l'amministrazione   procedera'  ad  assegnare
all'interessato  un  nuovo  incarico,  secondo  le  regole  ordinarie
previste dall'art. 19, come riformulato dalla legge di riforma;
    per  gli  incarichi  di  livello  generale attribuiti a dirigenti
della  seconda  fascia,  l'amministrazione  procedera'  ad  assegnare
l'interessato  ad  un  incarico  di  livello  non  generale, salva la
possibilita'  di  attribuire  un  incarico  di  livello generale, nei
limiti dell'aliquota del cinquanta per cento dei posti.
17. La  procedura  per  il  conferimento  degli  incarichi nella fase
transitoria.
  Le  nuove  procedure  per  i  conferimenti  degli  incarichi  vanno
immediatamente    applicate,    anche    nella    fase   transitoria,
indipendentemente   dalla   piena   operativita'  dei  singoli  ruoli
dirigenziali  delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo.
  Per  evitare  l'eccessiva  durata dei tempi riservati alla gestione
amministrativa   ordinaria  e  per  consentire  alla  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri la tempestiva formalizzazione dei decreti di
conferimento  dei nuovi incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale,  e'  opportuno  che le singole amministrazioni attivino con
immediatezza i relativi procedimenti:
    l'organo  di  governo dell'amministrazione interessata formula la
proposta  di  incarico,  indirizzandola alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
    la  proposta  contiene  l'indicazione  del  soggetto proposto per
l'incarico,  insieme  alla  indicazione  dei compiti e delle funzioni
assegnate,  comprese quelle di carattere aggiuntivo rispetto al posto
considerato;
    la  proposta da' conto, in modo succinto, degli elementi indicati
dall'art.  19,  considerando anche le prescrizioni dell'art. 3, comma
7,  nelle  ipotesi  in  cui  non  si  intenda  riattribuire lo stesso
incarico al dirigente cessato;
    la proposta deve indicare il tipo di incarico, nel rispetto delle
percentuali  previste  dall'art. 19, commi 4, 5-bis, 5-ter e 6, anche
allo  scopo  di  verificare  il limite delle nuove misure percentuali
stabilite   dall'ordinamento   per  ciascun  ambito  di  capienza  in
relazione   alla   dotazione  organica  di  ciascuna  amministrazione
(dirigenti  di  seconda  fascia;  dirigenti  di altre amministrazioni
pubbliche, estranei);
    la proposta e' corredata dal curriculum vitae e professionale del
soggetto  proposto  per l'incarico, nonche' dal contratto individuale
accessivo,  per  la  parte  economica  del  rapporto,  stipulato  tra
l'organo  di  vertice  ed  il  dirigente,  redatto  secondo lo schema
allegato  (Allegato 1).  Il trattamento economico, sia principale che
accessorio,  del personale dirigenziale in regime di diritto pubblico
risulta  direttamente,  oltre  che  da  eventuali norme legislative o
regolamentari,  dal  provvedimento  di  incarico  o  da  separato  ma
connesso provvedimento;
    la  proposta  di  incarico  e' accompagnata anche da una bozza di
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  predisposta
secondo lo schema allegato (Allegato 2).
    il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  inserira'  in  rete,
secondo  le  consuete  modalita' di sicurezza ed accesso per ciascuna
amministrazione,  gli  schemi di decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri e di contratto individuale predisposti in modo uniforme.
18.   L'applicazione  immediata  delle  nuove  norme  concernenti  le
aliquote per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali.
  L'art.   3   della   legge   ha   modificato,  in  piu'  parti,  la
determinazione  delle  aliquote  riguardanti  il  conferimento  degli
incarichi dirigenziali:
    a)  gli incarichi di livello dirigenziale generale possono essere
attribuiti,  fino  alla  misura massima del cinquanta per cento della
dotazione organica, a dirigenti appartenenti alla seconda fascia;
    b)   gli   incarichi  dirigenziali  possono  essere  assegnati  a
dirigenti   di   altre   amministrazioni   pubbliche   o   di  organi
costituzionali,  nella  percentuale massima del dieci per cento della
dotazione  organica  di  prima fascia e nella percentuale massima del
cinque per cento della dotazione organica di seconda fascia;
    c) gli incarichi dirigenziali possono essere attribuiti a persone
di comprovata qualificazione professionale, non appartenente ai ruoli
dirigenziali, nel limite massimo del dieci per cento (prima fascia) e
dell'otto per cento (seconda fascia).
  Le  nuove  percentuali  sono  riferite  alla dotazione organica dei
posti  di  ciascuna amministrazione. Pertanto, la disciplina in esame
e'  pienamente  applicabile  dalla  data  di  entrata in vigore della
legge,  tenendo  conto  dei  posti  dirigenziali  previsti,  e non e'
condizionata    dalla    istituzione    dei   ruoli   delle   singole
amministrazioni.
  In  attesa  della  determinazione  dei  ruoli organici dirigenziali
delle  singole  amministrazioni, la base di calcolo delle percentuali
va individuata considerando le dotazioni organiche in atto, nonche' i
posti di funzione previsti istituzionalmente dai singoli ordinamenti,
per  lo  svolgimento in posizione di fuori ruolo di funzioni connesse
all'interesse dell'amministrazione.
  Ai  fini  dell'esatto  calcolo  delle  percentuali, restano fermi i
criteri  generali  gia'  applicati dall'Ufficio del ruolo unico della
dirigenza del Dipartimento della funzione pubblica.
  In  particolare,  qualora l'applicazione percentuale determini come
risultato  un  numero con decimali, si procedera' agli arrotondamenti
di seguito indicati:
    per  eccesso, all'unita' superiore, se il numero supera il limite
dello 0,50;
    per  difetto,  all'unita'  inferiore,  se  il  numero e' uguale o
inferiore al limite dello 0,50.
  E'   comunque   opportuno   che,   a   fini  conoscitivi,  ciascuna
amministrazione  trasmetta al Dipartimento della funzione pubblica un
prospetto aggiornato da cui risultino, distintamente:
    le dotazioni organiche degli incarichi di prima e seconda fascia;
    il calcolo delle percentuali in relazione alle diverse ipotesi.
19. La  cessazione  degli  incarichi di direttore generale degli enti
pubblici vigilati dallo Stato.
  L'art.  3,  comma  7, sottopone gli incarichi di direttore generale
degli  enti  vigilati  dallo  Stato,  in atto alla data di entrata in
vigore  della  legge,  alla stessa regola prevista per i dirigenti di
livello   generale   delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
ordinamento  autonomo:  la cessazione dell'incarico alla scadenza del
sessantesimo giorno.
  Anche in questa ipotesi, dunque, valgono, in linea di principio, le
stesse   indicazioni  interpretative  riguardanti  gli  incarichi  di
livello dirigenziale generale nelle amministrazioni statali, salve le
precisazioni di seguito esposte.
  Innanzitutto,  e'  necessario  definire l'esatto ambito oggettivo e
soggettivo   di  applicazione  della  norma,  in  ragione  della  sua
formulazione che comporta un'applicazione notevolmente ampia.
  La   disposizione   comprende  tutti  gli  enti  pubblici,  seppure
diversamente  denominati  (istituto, consiglio, istituzione, centro e
simili), comunque sottoposti alla vigilanza dello Stato.
  Non   rientrano  nell'ambito  operativo  della  norma  le  societa'
partecipate dallo Stato, ancorche' qualificabili, ad altri fini, come
organismi di diritto pubblico.
  Ciascuna  amministrazione  deve procedere ad effettuare la completa
ricognizione   degli   enti   vigilati,   allo  scopo  di  verificare
l'esistenza  della  figura  del  "direttore generale", quale definita
dall'ordinamento  di  ciascun  ente, ed assicurare dunque la corretta
applicazione della norma.
  A  tale proposito, sono necessarie alcune precisazioni in merito al
contenuto dell'art. 3, comma 7.
  In  particolare, la norma circoscrive il proprio ambito applicativo
alla sola posizione apicale della struttura amministrativa dell'ente.
La  cessazione  dell'incarico  non  riguarda, pertanto, gli eventuali
altri   dirigenti   generali  degli  enti,  inseriti  nelle  relative
strutture   amministrative.   Restano   salve  specifiche  situazioni
ordinamentali  concernenti  personale  dirigenziale  appartenente, al
momento  dell'entrata  in vigore della legge, a ruoli afferenti anche
transitoriamente alle amministrazioni dello Stato.
  La  norma comprende tanto le ipotesi in cui l'ordinamento qualifica
espressamente   la  posizione  apicale  con  il  nomen  di  direttore
generale,  quanto  le  ipotesi  in  cui  la  struttura  organizzativa
individua  comunque una figura sovraordinata a quella degli uffici di
livello  dirigenziale  generale, utilizzando altre espressioni, quali
segretario generale o analoghe.
  La    valutazione   circa   l'applicabilita'   della   disposizione
transitoria  di  cui  all'art.  3,  comma  7, piuttosto che di quella
contenuta  nel  comma  2  dell'art.  6 (Norme in materia di incarichi
presso   enti,   societa'   e  agenzie)  va  effettuata  da  ciascuna
amministrazione  vigilante,  tenuto conto delle specifiche situazioni
ordinamentali  dell'ente, nonche' della connotazione dell'incarico di
direttore  generale,  con  particolare riferimento alla sua eventuale
configurazione   di   "organo"   dell'ente.  In  tal  caso,  infatti,
trattandosi  di  posizione  apicale,  occorre  fare  riferimento alle
disposizioni  previste  dal  citato  art.  6,  che riguardano anche i
componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati.
  D'altra  parte,  occorre  specificare che, nel caso di applicazione
della  norma  transitoria  di  cui al citato art. 6, comma 2, ai fini
dell'individuazione   dell'ambito   di   applicazione  della  stessa,
l'espressione   "nomine   rese   operative"   e'  da  intendersi  con
riferimento  a  quelle nomine la cui data di decorrenza e' successiva
alla data di conferimento dell'incarico. A tale ipotesi va senz'altro
equiparato  il  caso  in  cui  la nomina, pur sortendo alcuni effetti
immediatamente,  spiega  la  pienezza  dei suoi effetti giuridici (si
pensi  alle questioni relative alle incompatibilita) ed economici (in
relazione   al  definitivo  trattamento  economico  previsto  per  la
funzione oggetto della nomina), soltanto in un momento successivo.
  Si ritiene, da ultimo, che per il direttore generale non confermato
nell'incarico  ai sensi dell'art. 3, comma 7, non operino le norme di
garanzia   previste  dalla  medesima  disposizione.  Si  osserva,  al
riguardo,   che   tale   disposizione  e',  infatti,  congegnata  sul
presupposto  che  il  dirigente  cessato  possa  ottenere un incarico
equivalente ovvero un incarico di studio presso l'amministrazione ove
presta  servizio  al  momento  di  entrata in vigore della legge. Per
quanto  concerne  i  direttori  generali  degli  enti, e' evidente la
circostanza,  da  un  lato,  che,  all'interno dell'ente, non possono
rinvenirsi   posizioni   equivalenti;   dall'altro,   che,   per   la
specificita'  della figura e per la particolare natura delle funzioni
svolte,  non  appare configurabile il conferimento all'interessato di
un incarico di studio.
    Roma, 31 luglio 2002
                                                Il Ministro: Frattini