IL DIRIGENTE
del Dipartimento  della  tutela  della  salute  umana,  della sanita'
pubblica  veterinaria  e  dei  rapporti  internazionali  -  Direzione
              generale della prevenzione - ufficio XIII
  Vista  l'istanza  presentata  dal  direttore  generale dell'azienda
ospedaliera  Careggi  di Firenze in data 24 settembre 2001, intesa ad
ottenere   il   rinnovo  dell'autorizzazione  all'espletamento  delle
attivita'  di  homograft  vascolari e/o valvolari da cadavere a scopo
terapeutico;
  Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita' in
data 17 giugno 2002 in esito agli accertamenti tecnici effettuati;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13  luglio  1990,  n. 198 recante modifiche delle
disposizioni  sul  prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994,
n. 694 che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione
del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
  Vista  la  legge  1 aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
  Vista  l'ordinanza  1 giugno 1999 del Ministro della sanita' che ha
disposto   in   via   provvisoria,   in   ordine   al  rinnovo  delle
autorizzazioni  ed  alle  nuove  autorizzazioni  alle strutture per i
trapianti;
  Viste  le  ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1 marzo 200l
del Ministro della sanita', nonche' l'ordinanza 8 agosto del Ministro
della  salute  che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza
di cui sopra;
  Ritenuto,  in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1
giugno  1999  del Ministro della sanita', convalidate dalle precitate
ordinanze,  di  limitare  la  validita' temporale dell'autorizzazione
fino  alle  determinazioni  che la regione Toscana adottera' ai sensi
dell'art. 16, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'azienda   ospedaliera   Careggi   di  Firenze  e'  autorizzata  a
espletamento  della attivita' di trapianto di homograft vascolari e/o
valvolari  da  cadavere  a  scopo  terapeutico, prelevato in Italia o
importato gratuitamente dall'estero;