Il  comune  di  San  Secondo  Parmense  (provincia  di  Parma) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2002:
    (Omissis).
    1)  Di  riconfermare  per  l'anno  2002,  l'aliquota  I.C.I. e le
detrazioni  d'imposta  applicate  nell'anno  2001  e  come di seguito
riportate:
      A) - misura delle aliquote:
        1)  unita'  immobiliari  direttamente  adibiti  ad abitazione
principale relativamente alle persone fisiche, soggetti passivi ed ai
soci  di  cooperative  edilizie  a  proprieta' indivisa residenti nel
comune: 4,5 per mille;
        2)  tutti  gli  altri immobili (terreni, aree fabbric., altri
fabbricati ecc.) e per l'abitazione principale dei soggetti:
        non residenti: 6,1 per mille;
        e per i terreni agricoli: 5,9 per mille;
        3) case sfitte: 7 per mille;
      B) - misura delle detrazioni di imposta:
        e'  riconosciuta  una  ulteriore  detrazione  di  imposta  di
L. 120.000  da  aggiungersi a quella di L. 200.00 gia' prevista dalla
legge n. 662/1996 per l'abitazione principale, nei sottolenecati casi
a   condizione   che  nessun  familiare  dimorante  nell'appartamento
possieda al 1 gennaio 2002 altre proprieta' immobiliari (fabbricati e
terreni)  oltre  a  quella  per  la quale viene richiesta l'ulteriore
detrazione:
          1)  famiglie con 3 o piu' figli di eta' inferiore a 18 anni
alla data del 1 gennaio 2002;
Requisiti:
    possesso  del  solo  appartamento  abitato  ed eventuale garage o
posto  macchina  quale  unica proprieta' immobiliare del contribuente
alla data del 1o  gennaio 2002;
    nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di usufrutto,
uso  o  abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta'
immobiliare;
    nucleo  familiare  con 3 o piu' figli di eta' inferiore a 18 anni
alla data del 1 gennaio 2002;
    reddito   familiare   riferito  all'anno  2001  non  superiore  a
L. 14.000.000 annui netti per ogni componente del nucleo familiare se
lavoratori dipendenti e non superiore a L. 11.000.000 annui netti per
ogni componente il nucleo familiare se lavoratori autonomi.
    2) Famiglie numerose:
Requisiti:
    possesso  del  solo  appartamento  abitato  ed eventuale garage o
posto  macchina  quale  unica proprieta' immobiliare del contribuente
alla data del 1 gennaio 2002;
    nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di usufrutto,
uso  o  abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta'
immobiliare;
    nucleo  familiare  composto  da  6 o piu' persone alla data del 1
gennaio 2002;
    reddito   familiare   riferito  all'anno  2001  non  superiore  a
L. 14.000.000 annui netti per ogni componente del nucleo familiare se
lavoratori dipendenti e non superiore a L. 11.000.000 annui netti per
ogni componente il nucleo familiare se lavoratori autonomi.
    3) Pensionati:
Requisiti:
    possesso  del  solo  appartamento  abitato  ed eventuale garage o
posto  macchina  quale  unica proprieta' immobiliare del contribuente
alla data del 1o  gennaio 2002;
    nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di usufrutto,
uso  o  abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta'
immobiliare;
    avere compiuto il 60o anno di eta' alla data del 1 gennaio 2002;
    essere  in condizione non lavorativa e con un reddito da pensione
non superiore a L. 14.000.000 annui netti riferito all'anno 2001;
    il  reddito  e'  quello  del  singolo  contribuente  senza  alcun
riferimento quindi a quello del nucleo familiare.
    4)  Nuclei  familiari  al  cui  interno  vi  sia  un portatore di
handicap  al  100%  (intendendosi  nella  definizione di portatore di
handicap anche l'invalido civile al 100%).
    (Omissis).