IL DIRETTORE GENERALE
                per l'autotrasporto di persone e cose

  Visto  il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2000;
  Visto  l'accordo  stipulato  tra la CEE e l'Austria sul traffico di
transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;
  Visto il trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della
Svezia all'Unione europea ratificato con legge n. 686 del 14 dicembre
1994 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 16 dicembre 1994;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  3298/94  della  commissione  del
21 dicembre  1994  come  modificato  dal  regolamento (CE) n. 1524/96
riguardante   il  sistema  di  ecopunti  per  autocarri  in  transito
attraverso l'Austria;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  609/2000  della  commissione  del
21 marzo 2000;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  2012/2000  della  Commissione del
21 settembre 2000;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  16 novembre 1999 pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   273  del  20 novembre  1999,  il  decreto
dirigenziale  16 marzo 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67
del  21 marzo  2000, il decreto dirigenziale 31 marzo 2000 pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  83  dell'8 aprile  2000,  il  decreto
dirigenziale  12 luglio  2000  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
166  del  18 luglio  2000,  il  decreto dirigenziale 20 novembre 2000
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2000; il
decreto   dirigenziale   29 marzo   2001  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 83 del 9 aprile 2001, il decreto dirigenziale 18 luglio
2001  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2001,
il  decreto  dirigenziale  7 agosto  2001  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale   n.  189  del  16 agosto  2001;  il  decreto  dirigenziale
12 novembre  2001  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 267 del
16 novembre 2001; il decreto dirigenziale 28 novembre 2001 pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  283  del  5 dicembre 2001; il decreto
dirigenziale 12 aprile 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91
del 18 aprile 2002;
  Considerato   il   sistema   di   ecopunti   articolato   su  quote
quadrimestrali;
  Considerato  che  la  Commissione  europea  conteggia,  al fine del
superamento  del  limite  del  108%  previsto  dal  protocollo  n.  9
dell'atto  di  adesione  dell'Austria  all'Unione  europea,  anche  i
transiti  non  esenti  effettuati  senza versamento di ecopunti (c.d.
"transiti in nero");
  Considerata  l'esigenza,  in  relazione al fatto che e' attualmente
prevista la vigenza del sistema ecopunti fino al 31 dicembre 2003, di
distribuire  una  quota pari all'1,8% degli ecopunti dei quadrimestre
anche  ad  imprese  che non ne sono in possesso, in previsione di una
possibile liberalizzazione del sistema a partire dal 1 gennaio 2004;
  Considerato  opportuno  prevedere  che  le  "nuove" imprese abbiano
effettuato  attivita' meritevole di considerazione quali il trasporto
combinato  accompagnato  o che abbiano effettuato attivita' con Paesi
per  i  quali  il  transito  attraverso  il  territorio  austriaco e'
connaturale;
  Considerata  l'opportunita'  di  assicurare  alle "vecchie" imprese
un'assegnazione  minima  di  50  ecopunti  al  fine di garantire loro
un'attivita'  di trasporto attraverso il territorio austriaco che non
sia meramente marginale;
  Considerato il fatto che nel mese di dicembre 2000 si e' verificato
l'esaurimento,  prima  del  termine  dell'anno,  del  contingente  di
ecopunti  spettante  all'Italia  per  l'anno  2000,  con  conseguenti
difficolta' per l'esecuzione regolare dei trasporti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  contingente  di  ecopunti  riservato  alle imprese italiane
interessate al transito attraverso il territorio austriaco e', per il
3o quadrimestre 2002, pari a 1.133.895.
  2.  Alle  imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi,
che hanno ricevuto una quota di ecopunti nel corso dell'anno 2001, e'
riservata,  per  il  3o quadrimestre 2002, una quota pari a 1.078.200
ecopunti (95,1% dell'assegnazione quadrimestrale).
  3.  Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio
e'  riservata,  per  il 3o quadrimestre 2002, una quota pari a 34.016
ecopunti (3% dell'assegnazione quadrimestrale).
  Tale quota affluisce nel fondo nazionale ecopunti conto proprio.
  4.  Alle  imprese  che effettuano trasporto di merci in conto terzi
che  non  hanno ricevuto alcuna assegnazione nel corso dell'anno 2001
e'  riservata,  per  il 3o quadrimestre 2002, una quota pari a 20.679
ecopunti  (1,8% dell'assegnazione quadrimestrale). Di tale quota 1750
ecopunti  sono  destinati  alle  imprese  che,  non  assegnatarie  di
ecopunti  nel corso dell'anno 2001, hanno ottenuto un'assegnazione di
50 ecopunti per il primo e/o per il secondo quadrimestre 2002.
  5.  Alle imprese che effettuano trasporti eccezionali e' riservata,
per  il  3o  quadrimestre 2002, una quota pari a 1.000 ecopunti (0,1%
dell'assegnazione quadrimestrale).