IL DIRETTORE GENERALE per l'autotrasporto di persone e cose Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2000; Visto l'accordo stipulato tra la CEE e l'Austria sul traffico di transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio; Visto il trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea ratificato con legge n. 686 del 14 dicembre 1994 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 16 dicembre 1994; Visto il regolamento (CE) n. 3298/94 della commissione del 21 dicembre 1994 come modificato dal regolamento (CE) n. 1524/96 riguardante il sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria; Visto il regolamento (CE) n. 609/2000 della commissione del 21 marzo 2000; Visto il regolamento (CE) n. 2012/2000 della Commissione del 21 settembre 2000; Visto il decreto dirigenziale 16 novembre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 20 novembre 1999, il decreto dirigenziale 16 marzo 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000, il decreto dirigenziale 31 marzo 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2000, il decreto dirigenziale 12 luglio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2000, il decreto dirigenziale 20 novembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2000; il decreto dirigenziale 29 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2001, il decreto dirigenziale 18 luglio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2001, il decreto dirigenziale 7 agosto 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2001; il decreto dirigenziale 12 novembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2001; il decreto dirigenziale 28 novembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2001; il decreto dirigenziale 12 aprile 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2002; Considerato il sistema di ecopunti articolato su quote quadrimestrali; Considerato che la Commissione europea conteggia, al fine del superamento del limite del 108% previsto dal protocollo n. 9 dell'atto di adesione dell'Austria all'Unione europea, anche i transiti non esenti effettuati senza versamento di ecopunti (c.d. "transiti in nero"); Considerata l'esigenza, in relazione al fatto che e' attualmente prevista la vigenza del sistema ecopunti fino al 31 dicembre 2003, di distribuire una quota pari all'1,8% degli ecopunti dei quadrimestre anche ad imprese che non ne sono in possesso, in previsione di una possibile liberalizzazione del sistema a partire dal 1 gennaio 2004; Considerato opportuno prevedere che le "nuove" imprese abbiano effettuato attivita' meritevole di considerazione quali il trasporto combinato accompagnato o che abbiano effettuato attivita' con Paesi per i quali il transito attraverso il territorio austriaco e' connaturale; Considerata l'opportunita' di assicurare alle "vecchie" imprese un'assegnazione minima di 50 ecopunti al fine di garantire loro un'attivita' di trasporto attraverso il territorio austriaco che non sia meramente marginale; Considerato il fatto che nel mese di dicembre 2000 si e' verificato l'esaurimento, prima del termine dell'anno, del contingente di ecopunti spettante all'Italia per l'anno 2000, con conseguenti difficolta' per l'esecuzione regolare dei trasporti; Decreta: Art. 1. 1. Il contingente di ecopunti riservato alle imprese italiane interessate al transito attraverso il territorio austriaco e', per il 3o quadrimestre 2002, pari a 1.133.895. 2. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, che hanno ricevuto una quota di ecopunti nel corso dell'anno 2001, e' riservata, per il 3o quadrimestre 2002, una quota pari a 1.078.200 ecopunti (95,1% dell'assegnazione quadrimestrale). 3. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio e' riservata, per il 3o quadrimestre 2002, una quota pari a 34.016 ecopunti (3% dell'assegnazione quadrimestrale). Tale quota affluisce nel fondo nazionale ecopunti conto proprio. 4. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che non hanno ricevuto alcuna assegnazione nel corso dell'anno 2001 e' riservata, per il 3o quadrimestre 2002, una quota pari a 20.679 ecopunti (1,8% dell'assegnazione quadrimestrale). Di tale quota 1750 ecopunti sono destinati alle imprese che, non assegnatarie di ecopunti nel corso dell'anno 2001, hanno ottenuto un'assegnazione di 50 ecopunti per il primo e/o per il secondo quadrimestre 2002. 5. Alle imprese che effettuano trasporti eccezionali e' riservata, per il 3o quadrimestre 2002, una quota pari a 1.000 ecopunti (0,1% dell'assegnazione quadrimestrale).