IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del
Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca
scientifica;
  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi  ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1,
lettera e);
  Visto   il  regolamento  recante  norme  in  materia  di  autonomia
didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale novembre 1999,
n. 509;
  Visto  il  decreto  ministeriale  4  agosto 2000, con il quale sono
state determinate le classi delle lauree universitarie;
  Visto  il  decreto  interministeriale  12 aprile 2001, con il quale
sono  state  determinate  le  lauree  e  delle  lauree specialistiche
universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza;
  Visto  il decreto direttoriale 2 agosto 2001, con il quale e' stato
approvato il nuovo regolamento didattico dell'Universita' degli studi
di  Torino  nel quale sono ricompresi, tra l'altro, i corsi di laurea
in  biotecnologie,  afferente  alla  classe  1,  in scienze motorie e
sportive,   afferente  alla  classe  33  e  in  scienze  strategiche,
afferente alla classe DS/1;
  Visto  il  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  ed, in
particolare, l'art. 39, comma 5;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 ed, in particolare, l'art. 46;
  Vista  la  nota  in  data  3  luglio  2002, con la quale il rettore
dell'Universita'   di  Torino  chiede  la  programmazione  a  livello
nazionale, per l'anno accademico 2002-2003, degli accessi ai corsi di
laurea  sopra  citati  sulla  base  dell'offerta potenziale formativa
deliberata dai competenti organi accademici;
                              Decreta:
  Per l'anno accademico 2002/2003 il numero dei posti disponibili per
le  immatricolazioni  ai seguenti corsi universitari dell'Universita'
degli studi Torino e' cosi' determinato:
    biotecnologie, classe 1: centoventi per gli studenti comunitari e
non  comunitari  residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del
decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e cinque per gli studenti
stranieri residenti all'estero;
    scienze  motorie e sportive, classe 33: trecento per gli studenti
comunitari  e  non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39,
comma  5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e cinque per
gli studenti stranieri residenti all'estero;
    scienze  strategiche,  classe  DS/1:  quaranta  per  gli studenti
comunitari  e  non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39,
comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  L'ammissione  degli  studenti  e'  disposta  dall'Ateneo secondo le
modalita'  di  cui  all'art.  4,  comma  1,  della legge n. 264/1999,
pubblicizzate nel relativo bando.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 25 luglio 2002
                                                 Il Ministro: Moratti