IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  l'art.  13  della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448, come
modificato  dall'art.  1  del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, e
successivamente  modificato,  concernente  la  cartolarizzazione  dei
crediti I.N.P.S.;
  Considerato  che  l'art.  3.2 del contatto di cessione dei crediti,
stipulato  dall'I.N.P.S.  in  data  29 novembre  1999,  in  relazione
all'operazione   di   cartolarizzazione  autorizzata  con  precedente
decreto  del  5 novembre 1999, e l'art. 3.2 del contratto di cessione
dei   crediti   stipulato   in  data  31 maggio  2001,  in  relazione
all'operazione   di   cartolarizzazione  autorizzata  con  precedente
decreto   dell'8 settembre   2000,   prevedono  la  possibilita'  per
l'I.N.P.S.  di ottenere un ulteriore importo da corrispondersi in via
anticipata  da  parte  della  societa'  di  cartolarizzazione,  e  da
finanziarsi  con l'emissione di ulteriori titoli a fronte dei crediti
contributivi   ceduti,   cui   possono   aggiungersi   altri  crediti
contributivi    da    cedersi    dall'I.N.P.S.   alla   societa'   di
cartolarizzazione; e che relativamente a tali crediti contributivi e'
versato  un  corrispettivo  suddiviso  in una quota iniziale e in una
quota  finale,  sempreche'  cio' sia stato disposto e disciplinato da
uno  o piu' nuovi decreti emessi ai sensi del comma 2 del citato art.
13  e  cio'  non  determini  una diminuzione del rating attribuito ai
titoli inizialmente emessi;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali del
23 maggio  2002,  con  il quale e' stato dato avvio ad una terza fase
dell'operazione  di cessione e cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S,
ai  sensi  dell'art.  13  della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dei
citati  articoli  3.2 dei contatti di cessione dei crediti, stipulati
dall'I.N.P.S.,  rispettivamente,  in data 29 novembre 1999 ed in data
31 maggio 2001;
  Visti,  in  particolare, i commi 2, 5 e 11 del predetto art. 13, ai
sensi  dei quali, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro e delle
politiche sociali, sono determinate le tipologie e il valore nominale
complessivo   dei  crediti  ceduti,  il  prezzo  iniziale,  a  titolo
definitivo,  le modalita' di pagamento dell'eventuale prezzo residuo,
le  caratteristiche  dei  titoli  da  emettersi  o  dei  prestiti  da
contrarre  ai  sensi del comma 5, nonche' tutti gli impegni accessori
che   l'I.N.P.S.   puo'   assumere,   ai   fini   della   cessione  e
cartolarizzazione dei crediti e che siano richiesti per il buon esito
dell'operazione,  secondo  la  prassi finanziaria delle operazioni di
cartolarizzazione;
  Considerato  che,  ai  sensi  del  comma 1 dell'art. 13 della legge
23 dicembre  1998, n. 448, cosi come modificato dal comma 4 dell'art.
102  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, l'incarico di consulente
terzo  relativo  alla  funzione  di  monitoraggio  dell'operazione di
cartolarizzazione e assolto dalle agenzie di rating;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  applicazione  di  quanto  previsto  dall'art.  13  della  legge
23 dicembre   1998,   n.   448,   come  modificato  dall'art.  1  del
decreto-legge    6 settembre    1999,   n.   308,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, e successivamente
modificato,  l'I.N.P.S.  cede  alla  societa'  di  cartolarizzazione,
costituita  ai  sensi  del  predetto  art. 13, i crediti contributivi
previdenziali  verso  le  aziende  tenute  al  versamento  a mezzo di
denuncia  mensile (ivi inclusi i comuni, le province, le regioni e lo
Stato)  (i  "Crediti  aziende"),  e  i crediti contributivi verso gli
artigiani  ed  i commercianti (i "Crediti artigiani e commercianti"),
nonche'  i  crediti  contributivi  verso le categorie dei coltivatori
diretti,  coloni  e  mezzadri  (i  "Crediti  agricoli"),  di  seguito
collettivamente  indicati  come  "crediti  ceduti",  unitamente  agli
accessori   per   interessi  e  sanzioni  civili.  I  crediti  ceduti
comprendono quelli che:
    i) siano  maturati  alla  data  del  31 dicembre  2001  per  tali
intendendosi  i  crediti  contributivi  che  il  debitore  non  abbia
provveduto  a  pagare  alla  scadenza previstae che siano stati o che
saranno contabilizzati dall'I.N.P.S. per l'anno finanziario 2001); e
    ii)  non  siano stati ancora riscossi dall'I.N.P.S. alla data del
31 maggio 2002 compreso; e
    iii)  non  vengano  eliminati dall'I.N.P.S. in applicazione della
procedura  interna  di  eliminazione  dei crediti attualmente vigente
presso   l'I.N.P.S.,  disciplinata  con  delibera  del  consiglio  di
amministrazione  del  10  febbraio  1998, n. 210, entro il 31 ottobre
2002.
  In  relazione ai crediti ceduti l'I.N.P.S. garantisce alla societa'
di cartolarizzazione l'importo nominale minimo di Euro 3.667 milioni,
suddiviso  in  Euro  1.962  milioni  di  Crediti  aziende, Euro 1.085
milioni  di  Crediti  artigiani e commercianti ed Euro 620 milioni di
Crediti  agricoli.  L'I.N.P.S.  redige  appositi  elenchi dei crediti
ceduti entro e non oltre il 31 ottobre 2002. Il contratto di cessione
disciplina   l'eventuale  conteggio  delle  eccedenze  degli  importi
nominali  di  ciascuna  tipologia  di crediti ceduti risultante dagli
elenchi  ai  fini  del  raggiungimento  degli importi nominali minimi
sopra  riportati. Il contratto di cessione disciplina, per il caso in
cui  dagli elenchi dei crediti ceduti risultino carenze di crediti in
relazione  ad  una o piu' delle diverse tipologie di crediti: (i) gli
eventuali  meccanismi  di cessione di crediti aggiuntivi per gli anni
successivi  che l'I.N.P.S. e' autorizzato a cedere, ove tale cessione
sia  consentita  ai  sensi di legge, o, in subordine (ii) gli importi
che  1'I.N.P.S.  e'  autorizzato  a  corrispondere  alla  societa' di
cartolarizzazione,  Ai  fini dei conteggi e delle cessioni di crediti
aggiuntivi  di  cui  sopra  i Crediti aziende sono conteggiati per un
importo  pari  ai 1000% rispetto ai Crediti agricoli e per un importo
pari  al 370% rispetto ai Crediti artigiani e commercianti; i Crediti
artigiani  e commercianti sono conteggiati per un importo pari al 27%
rispetto ai Crediti aziende e per un importo pari al 300% rispetto ai
Crediti  agricoli.  Ai  fini  del  computo  dell'importo  di  cui  al
precedente punto (ii), l'I.N.P.S e' autorizzato a corrispondere, alle
condizioni  e  secondo  le  modalita'  specificate  nel  contratto di
cessione,  un  importo in contanti pari, rispettivamente, all'80%, al
50%  ed  al 25%, del valore nominale dei Crediti aziende, dei Crediti
artigiani e commercianti e dei Crediti agricoli.