IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, e successivamente modificato, concernente la cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S.; Considerato che l'art. 3.2 del contatto di cessione dei crediti, stipulato dall'I.N.P.S. in data 29 novembre 1999, in relazione all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con precedente decreto del 5 novembre 1999, e l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti stipulato in data 31 maggio 2001, in relazione all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con precedente decreto dell'8 settembre 2000, prevedono la possibilita' per l'I.N.P.S. di ottenere un ulteriore importo da corrispondersi in via anticipata da parte della societa' di cartolarizzazione, e da finanziarsi con l'emissione di ulteriori titoli a fronte dei crediti contributivi ceduti, cui possono aggiungersi altri crediti contributivi da cedersi dall'I.N.P.S. alla societa' di cartolarizzazione; e che relativamente a tali crediti contributivi e' versato un corrispettivo suddiviso in una quota iniziale e in una quota finale, sempreche' cio' sia stato disposto e disciplinato da uno o piu' nuovi decreti emessi ai sensi del comma 2 del citato art. 13 e cio' non determini una diminuzione del rating attribuito ai titoli inizialmente emessi; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 maggio 2002, con il quale e' stato dato avvio ad una terza fase dell'operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dei citati articoli 3.2 dei contatti di cessione dei crediti, stipulati dall'I.N.P.S., rispettivamente, in data 29 novembre 1999 ed in data 31 maggio 2001; Visti, in particolare, i commi 2, 5 e 11 del predetto art. 13, ai sensi dei quali, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate le tipologie e il valore nominale complessivo dei crediti ceduti, il prezzo iniziale, a titolo definitivo, le modalita' di pagamento dell'eventuale prezzo residuo, le caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre ai sensi del comma 5, nonche' tutti gli impegni accessori che l'I.N.P.S. puo' assumere, ai fini della cessione e cartolarizzazione dei crediti e che siano richiesti per il buon esito dell'operazione, secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione; Considerato che, ai sensi del comma 1 dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, cosi come modificato dal comma 4 dell'art. 102 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'incarico di consulente terzo relativo alla funzione di monitoraggio dell'operazione di cartolarizzazione e assolto dalle agenzie di rating; Decreta: Art. 1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, e successivamente modificato, l'I.N.P.S. cede alla societa' di cartolarizzazione, costituita ai sensi del predetto art. 13, i crediti contributivi previdenziali verso le aziende tenute al versamento a mezzo di denuncia mensile (ivi inclusi i comuni, le province, le regioni e lo Stato) (i "Crediti aziende"), e i crediti contributivi verso gli artigiani ed i commercianti (i "Crediti artigiani e commercianti"), nonche' i crediti contributivi verso le categorie dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (i "Crediti agricoli"), di seguito collettivamente indicati come "crediti ceduti", unitamente agli accessori per interessi e sanzioni civili. I crediti ceduti comprendono quelli che: i) siano maturati alla data del 31 dicembre 2001 per tali intendendosi i crediti contributivi che il debitore non abbia provveduto a pagare alla scadenza previstae che siano stati o che saranno contabilizzati dall'I.N.P.S. per l'anno finanziario 2001); e ii) non siano stati ancora riscossi dall'I.N.P.S. alla data del 31 maggio 2002 compreso; e iii) non vengano eliminati dall'I.N.P.S. in applicazione della procedura interna di eliminazione dei crediti attualmente vigente presso l'I.N.P.S., disciplinata con delibera del consiglio di amministrazione del 10 febbraio 1998, n. 210, entro il 31 ottobre 2002. In relazione ai crediti ceduti l'I.N.P.S. garantisce alla societa' di cartolarizzazione l'importo nominale minimo di Euro 3.667 milioni, suddiviso in Euro 1.962 milioni di Crediti aziende, Euro 1.085 milioni di Crediti artigiani e commercianti ed Euro 620 milioni di Crediti agricoli. L'I.N.P.S. redige appositi elenchi dei crediti ceduti entro e non oltre il 31 ottobre 2002. Il contratto di cessione disciplina l'eventuale conteggio delle eccedenze degli importi nominali di ciascuna tipologia di crediti ceduti risultante dagli elenchi ai fini del raggiungimento degli importi nominali minimi sopra riportati. Il contratto di cessione disciplina, per il caso in cui dagli elenchi dei crediti ceduti risultino carenze di crediti in relazione ad una o piu' delle diverse tipologie di crediti: (i) gli eventuali meccanismi di cessione di crediti aggiuntivi per gli anni successivi che l'I.N.P.S. e' autorizzato a cedere, ove tale cessione sia consentita ai sensi di legge, o, in subordine (ii) gli importi che 1'I.N.P.S. e' autorizzato a corrispondere alla societa' di cartolarizzazione, Ai fini dei conteggi e delle cessioni di crediti aggiuntivi di cui sopra i Crediti aziende sono conteggiati per un importo pari ai 1000% rispetto ai Crediti agricoli e per un importo pari al 370% rispetto ai Crediti artigiani e commercianti; i Crediti artigiani e commercianti sono conteggiati per un importo pari al 27% rispetto ai Crediti aziende e per un importo pari al 300% rispetto ai Crediti agricoli. Ai fini del computo dell'importo di cui al precedente punto (ii), l'I.N.P.S e' autorizzato a corrispondere, alle condizioni e secondo le modalita' specificate nel contratto di cessione, un importo in contanti pari, rispettivamente, all'80%, al 50% ed al 25%, del valore nominale dei Crediti aziende, dei Crediti artigiani e commercianti e dei Crediti agricoli.