L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 25 luglio 2002,
  Premesso che:
    l'art.  9,  comma  9.1,  della  deliberazione  dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas (di seguito: l'Autorita) 29 dicembre
1999,  n.  204/99,  pubblicata nel supplemento ordinario, n. 235 alla
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999,
(di  seguito:  deliberazione  n.  204/99) stabilisce che, entro il 31
luglio  di  ogni  anno,  a  partire dall'anno 2001, ogni esercente il
servizio  di  fornitura  di  energia  elettrica,  con  riferimento  a
ciascuna tipologia di utenza autocertifichi all'Autorita' l'ammontare
dei   ricavi   ammessi  e  dei  ricavi  effettivi  relativi  all'anno
precedente;
    l'art.   9,  comma  9.5,  della  deliberazione  n.  204/99,  come
sostituito dall'art. 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorita'
18  ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario, n.
277 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre
2001,  (di  seguito:  deliberazione  n.  228/01)  definisce termini e
modalita' di rimborso dei ricavi eccedentari;
    l'art.  9,  comma  9.6, della deliberazione n. 204/99, introdotto
con  la  deliberazione  dell'Autorita'  25 luglio  2001,  n.  174/01,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 196 del 24
agosto  2001  (di  seguito:  deliberazione  n. 174/01) stabilisce che
ciascun esercente comunica all'Autorita', entro il 31 marzo dell'anno
successivo  a  quello  in cui sono stati effettuati gli accrediti e i
rimborsi   di   cui  al  comma  9.5,  della  medesima  deliberazione,
l'ammontare complessivo di quanto accreditato e rimborsato;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  Viste:
    la deliberazione n. 204/99;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29  dicembre  1999, n. 205/99,
pubblicata  nel supplemento ordinario, n. 235 alla Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale  -  n.  306  del  31  dicembre  1999, (di seguito:
deliberazione n. 205/99);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  28  dicembre  2000, n. 238/00,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 4 del 5
gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 238/00);
    la deliberazione n. 174/01;
    la deliberazione n. 228/01;
  Considerato che, per l'anno 2001:
    ai  sensi  dell'art. 6, comma 6.1, della deliberazione n. 204/99,
l'opzione      tariffaria     TV1     comprende     la     componente
&greco;g\overline{PG};
    ai  sensi  dell'art. 6, comma 6.3, della deliberazione n. 204/99,
il  parametro \overline{PG} dipende dai prezzi dell'energia elettrica
all'ingrosso  di  cui  all'art.  2, comma 2.1, della deliberazione n.
205/99;
    ai sensi dell'art. 9, comma 9.2, della deliberazione n. 204/99, i
ricavi  ammessi  nell'anno  sono  calcolati  in base ai corrispettivi
dell'opzione tariffaria TV1;
    ai  sensi  dell'art. 2, comma 2.1, della deliberazione n. 205/99,
il   prezzo   dell'energia   elettrica   all'ingrosso  comprende  una
componente  a  copertura  dei  costi  fissi  di produzione di energia
elettrica,  differenziata  per le fasce orarie F1, F2, F3 ed F4, come
indicata nella tabella 1, della medesima deliberazione;
    l'Autorita', con la deliberazione n. 238/00, ha fissato il valore
della componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia
elettrica di cui alla tabella 1 della deliberazione n. 205/99;
  Considerato che:
    il  tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Lombardia  (di
seguito:  TAR  Lombardia)  con  sentenze 31 luglio 2001, n. 5286 e n.
5288,  ha  annullato  la  deliberazione n. 238/00, nella parte in cui
riduce la componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a
copertura dei costi fissi di produzione;
    il  Consiglio  di  Stato,  rendendo  note  le  sue  decisioni con
dispositivi  9 luglio 2002 n. 390 e 9 luglio 2002 n. 391, ha respinto
i ricorsi elevati dall'Autorita' per la riforma delle soprarichiamate
sentenze  del  TAR  Lombardia,  per l'effetto confermando il parziale
annullamento   della   deliberazione   n.  238/00  disposto  dal  TAR
Lombardia;
  Considerato che:
    non  sono  fino  ad  oggi  state  rese  note le motivazioni delle
decisioni  del  Consiglio  di  Stato che costituiscono il presupposto
delle statuizioni del dispositivo;
    tale  circostanza  osta  ad  una  valutazione  degli  effetti del
giudicato cosi' formatosi e alla sua attuazione;
    Ritenuta l'opportunita' di prorogare i termini previsti dall'art.
9  della  deliberazione n. 204/99 ed i termini ad essi collegati, con
riferimento ai ricavi conseguiti nell'anno 2001;
                              Delibera:
                               Art. 1.
 Proroga dei termini di cui all'art. 9 della deliberazione n. 204/99

  Con  riferimento  alla  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas  29  dicembre  1999,  n. 204/99, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 235 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 306 del 31 dicembre 1999:
    a) il  termine  di  cui all'art. 9, comma 9.1, relativo ai ricavi
conseguiti nell'anno 2001 e' prorogato al 31 ottobre 2002;
    b) il  termine  di  cui  all'art.  9, comma 9.5, lettera a), come
sostituito dall'art. 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorita'
per  l'energia  elettrica  e  il  gas  18  ottobre  2001,  n. 228/01,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale -
serie   generale,   n.   297   del  22  dicembre  2001  (di  seguito:
deliberazione n. 228/01), e' prorogato al 30 aprile 2003;
    c) l'inciso "nelle fatture emesse nell'anno 2002" di cui all'art.
9,  comma  9.5,  lettera  b), punto ii), come sostituito dall'art. 3,
comma 3.1, della deliberazione n. 228/01, e' sostituito con l'inciso:
"nelle fatture emesse entro il 30 aprile 2003";
    d) il  termine  di  cui  all'art.  9,  comma 9.6, definito con la
deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas 25
luglio 2001, e' prorogata al 30 giugno 2003.