Le  istruzioni  di vigilanza in materia di emissione e offerta in
Italia  di valori mobiliari individuano le caratteristiche dei titoli
da  considerare  "standard" (cfr. riquadri I e II delle istruzioni di
vigilanza di cui al titolo IX, capitolo 1, della circolare n. 229 del
21 aprile 1999).
    Per  tali  valori  mobiliari  gli  operatori possono procedete al
collocamento  degli strumenti sul mercato interno senza effettuare la
comunicazione   preventiva  alla  Banca  d'Italia  a  condizione  che
l'importo  delle operazioni non superi - su base annua - la soglia di
50  milioni  di  euro ovvero di 150 milioni di euro in caso di titoli
quotati o destinati alla quotazione su mercati regolamentati.
    Inoltre, i soggetti che raccolgono abitualmente risparmio tramite
emissione  o  offerta in Italia di valori mobiliari (intermediari del
mercato    mobiliare,    Stati    sovrani    qualificati,   organismi
internazionali a cui l'Italia partecipa in qualita' di Stato membro e
societa'  quotate  in  mercati  regolamentati  di  Stati qualificati)
possono  effettuare in autonomia l'emissione o l'offerta in Italia di
strumenti  "standard"  per  un importo non superiore a 250 milioni di
euro  a  valere  su  una  comunicazione cumulativa inviata alla Banca
d'Italia.
    Cio' premesso, considerato che alcune fattispecie esaminate dalla
Banca  d'Italia  hanno ormai consolidato le loro caratteristiche e la
loro  presenza  sul  mercato  interno, si ritiene opportuno estendere
l'applicazione  della  disciplina prevista per i titoli "standard" ad
alcune particolari tipologie di strumenti finanziari (attualmente non
incluse  nei citati riquadri I e II) per la cui descrizione si rinvia
all'allegato.
    Tale  estensione  della  disciplina  sui  titoli "standard" trova
immediata applicazione.