L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 agosto 2002; Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica"; Visto lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e modificato con legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, e in particolare l'art. 12, commi 4 e 5; Vista la legge regionale 27 novembre 2001, n. 29, recante "Norme sul referendum confermativo previsto dall'art. 12, commi 4 e 5, dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia"; Rilavato che, con decreto del Presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 225 del 29 luglio 2002, e' stato indetto per il giorno di domenica 29 settembre 2002 il referendum regionale confermativo sulla legge regionale recante "Disciplina della forma di governo della regione, dell'elezione del consiglio regionale, nonche' dei referendum regionali e dell'iniziativa popolare delle leggi, ai sensi dell'art. 12, comma 2, dello statuto"; Effettuate le consultazioni con la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; Udita la relazione del commissario, dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante la campagna per il referendum regionale confermativo sulla legge regionale recante "Disciplina della forma di governo della regione, dell'elezione del Consiglio regionale, nonche' dei referendum regionali e dell'iniziativa popolare delle leggi, ai sensi dell'art. 12, comma 2, dello Statuto", indetto nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per il giorno 29 settembre 2002, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialita' e parita' di trattamento.