IL DIRETTORE PROVINCIALE
                        del lavoro di Matera

  Visto  l'art.  2544, comma primo, seconda parte, del codice civile,
cosi' come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
che  prevede  come le societa' cooperative edilizie di abitazione e i
loro  consorzi,  che  non  hanno  depositato  presso  la C.C.I.A.A. -
Registro  delle  imprese,  nei  termini prescritti i bilanci relativi
agli  ultimi  due  anni,  sono  sciolte  di  diritto dalla competente
Autorita' governativa e perdono la personalita' giuridica;
  Atteso  che l'Autorita' governativa per le societa' cooperative e i
loro  consorzi  si  identifica,  ai  sensi  dell'art.  1  del decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del
6 marzo  1996,  con  il  quale  e'  stata  decentrata alle competenti
direzioni  provinciali  del  lavoro  l'adozione  del provvedimento di
scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del
codice civile, primo comma;
  Vista  la  circolare  n.  16/2002  del Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali  che  in via transitoria, in attesa che siano resi
operativi  gli  uffici  territoriali  del  Governo,  attribuisce alle
direzioni   provinciali  del  lavoro  le  competenze  in  materia  di
cooperazione a livello territoriale;
  Visto  il  verbale  di  ispezione  del  1  luglio 2002, redatto nei
confronti  della  cooperativa  a  r.l. "Consorcasa CISL", con sede in
Matera,  nel quale e' attestato che la cooperativa medesima ha omesso
di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;
                              Decreta:
  Dalla  data  del presente decreto la cooperativa a r.l. "Consorcasa
CISL",  con  sede  in  Matera,  e' sciolta di diritto senza nomina di
liquidatore e perde la personalita' giuridica.
    Matera, 5 luglio 2002
                                    Il direttore provinciale: Gurrado