IL DIRETTORE GENERALE
                  del Dipartimento per le politiche
                      di sviluppo e di coesione

  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S;
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963,
n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;
  Visto    il   decreto   legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
  Visto   il   decreto   legislativo  31 marzo  1998,  n.  80,  nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporto di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367,  semplificazione  ed  accelerazione  delle  procedure  di  spesa
contabili;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n.  38,  regolamento  sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
  Vista  la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni
sulle  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato  in materia di
bilancio;
  Vista  la  legge  28 dicembre  2001,  n.  449,  di approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002;
  Vista  la  legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
  Visto  l'art.  20,  comma  1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che
autorizza  le  regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano al
finanziamento  di  interventi in materia di ristrutturazione edilizia
sanitaria  e  di  ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico,  mediante  operazioni di mutuo da effettuare nel limite del
95%  della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con
la  Cassa  depositi  e  prestiti  e  con gli istituti e le aziende di
credito allo scopo abilitate;
  Visto  l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992,
n.  500,  il  quale  stabilisce  che  gli  oneri  derivanti dai mutui
contratti  per  l'edilizia  sanitaria, ai sensi del predetto art. 20,
sono  a  carico  del  Fondo  sanitario nazionale di conto capitale, a
decorrere dal 1994;
  Visto  il  decreto  16 luglio  1993  del  Ministro  del  tesoro, di
concerto  col  Ministro  della  sanita',  con  il  quale  sono  state
stabilite  le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei
relativi oneri di ammortamento e preammortamento;
  Visto,  in  particolare,  il  comma 2  dell'art.  8 del sopracitato
decreto  16 luglio  1993  il  quale  dispone  che la Cassa depositi e
prestiti   comunichera'   al   Ministero   del   bilancio   e   della
programmazione   economica   l'ammontare   complessivo   delle   rate
semestrali,  con  valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli
istituti mutuanti interessati;
  Visto il proprio decreto 24 maggio 1996, n. 010, con il quale si e'
dato  corso  all'impegno  delle  prime rate semestrali a favore della
Cassa  depositi  e  prestiti per i versamenti agli istituti che hanno
concesso mutui agli enti in esso indicati;
  Considerato  che  con propri decreti numeri 59 e 71 del 15 dicembre
1999,  sono  stati  estinti  anticipatamente  al  31 dicembre 1999, i
finanziamenti  concessi  rispettivamente  da  Monte Paschi Siena alla
regione Toscana e da Banca nazionale del lavoro alla regione Umbria;
  Vista la richiesta di versamento della tredicesima rata semestrale,
scadenza  30 giugno  2002,  avanzata  dal  Banco di Sicilia per mutuo
concesso all'Universita' degli studi di Palermo, di Euro 517.144,06;
  Vista  la  nota n. 000495 del 26 aprile 2002 della Cassa depositi e
prestiti  con  la  quale  si chiede il versamento degli importi delle
rate in scadenza al 30 giugno 2002, che la Cassa stessa provvedera' a
trasferire successivamente al sopramenzionato istituto bancario;
  Ritenuto,  di  dover  impegnare  ed erogare la somma complessiva di
Euro 517.144,06, valuta 30 giugno 2002, a favore della Cassa depositi
e  prestiti  per  il  successivo  trasferimento all'istituto mutuante
interessato,  a  valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle
rate  di  ammortamento pari a Euro 417.692,86 e sul capitolo 3460 per
la  quota  interessi  pari a Euro 99.451,20 dello stato di previsione
della  spesa  del  Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002;
                              Autorizza
l'impegno  ed il pagamento della somma complessiva di Euro 517.144,06
a  favore  della  Cassa  depositi e prestiti, per l'esercizio 2002, a
carico   dello   stato   di  previsione  della  spesa  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, nella misura e sui capitoli di seguito
riportati:
    capitolo 9700 per euro 417.692,86;
    capitolo 3460 per euro 99.451,20.
  Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 30 giugno
2002,  mediante  accreditamento  delle  somme  a  favore  della Cassa
depositi  e  prestiti  sul  conto di tesoreria n. 350-29811 intestato
alla  Cassa  stessa,  per  il  successivo  trasferimento all'istituto
mutuante interessato.
    Roma, 15 maggio 2002
                                       Il direttore generale: Bitetti