IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Vista la decisione della Commissione europea del 14 giugno 2001, n. SG(2001) D/289229 con la quale e' stato autorizzato il regime di aiuti del credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000 per il settore agricolo; Visto l'art. 60 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale e' stata disposta l'estensione del credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000 alle imprese agricole di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, di tutto il territorio nazionale; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 7 marzo 2002; Vista la nota n. C(2002)2934 del 25 luglio 2002 con la quale la Commissione europea ha comunicato il parere favorevole all'aiuto di stato n. 220/2002 - Italia, relativo a "crediti d'imposta per investimenti - modifica del regime d'aiuto n. 646/2000, ai sensi del regolamento (CE) n. 659/99, la suddetta estensione del regime di aiuti; Visto il decreto-legge n. 138 dell'8 luglio 2002 ed in particolare gli articoli 10 ed 11; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto definisce le tipologie di investimento per gli imprenditori agricoli di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e per le imprese della prima trasformazione e commercializzazione ammesse al credito d'imposta previsto dall'art. 8 della legge n. 388/2000, cosi' come modificato dall'art. 60 della legge n. 448/2001, e degli articoli 10 ed 11 del decreto-legge n. 138/2002. 2. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.