IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Vista la decisione della Commissione europea del 14 giugno 2001, n.
SG(2001)  D/289229  con  la  quale  e' stato autorizzato il regime di
aiuti  del credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge n. 388 del
2000 per il settore agricolo;
  Visto  l'art. 60 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale
e'  stata disposta l'estensione del credito d'imposta di cui all'art.
8 della legge n. 388 del 2000 alle imprese agricole di cui all'art. 1
del  decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  di  tutto  il
territorio nazionale;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 7 marzo 2002;
  Vista  la  nota  n.  C(2002)2934 del 25 luglio 2002 con la quale la
Commissione  europea  ha comunicato il parere favorevole all'aiuto di
stato  n.  220/2002  -  Italia,  relativo  a  "crediti  d'imposta per
investimenti  - modifica del regime d'aiuto n. 646/2000, ai sensi del
regolamento  (CE)  n.  659/99,  la  suddetta estensione del regime di
aiuti;
  Visto  il decreto-legge n. 138 dell'8 luglio 2002 ed in particolare
gli articoli 10 ed 11;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1.  Il  presente decreto definisce le tipologie di investimento per
gli  imprenditori  agricoli di cui all'art. 1 del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228, e per le imprese della prima trasformazione e
commercializzazione ammesse al credito d'imposta previsto dall'art. 8
della  legge  n.  388/2000,  cosi' come modificato dall'art. 60 della
legge  n.  448/2001,  e  degli articoli 10 ed 11 del decreto-legge n.
138/2002.
  2.  Gli  allegati A e B costituiscono parte integrante del presente
decreto.