IL COMANDANTE GENERALE Corpo delle capitanerie di porto Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313 con la quale e' stata data adesione alla convenzione internazionale SOLAS e successivi emendamenti ed in particolare la risoluzione IMO MSC.47(66), adottata il 4 giugno 1996 ed entrata in vigore il 1 luglio 1998, pubblicata sul supplemento ordinario n. 134 alla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1998; Vista la regola III-20.8.1.2 della convenzione SOLAS come emendata la quale prevede che la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici sia effettuata presso una stazione di revisione approvata dall'amministrazione; Visto l'art. 10, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalita' di revisione delle zattere di salvataggio, in attuazione di disposizioni emanate da organismi internazionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347 "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 "Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo"; Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ritenuto necessario dettare norme per la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio di tipo gonfiabile, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici, in attuazione della convenzione Solas 74(83), come emendata, ed in conformita' ai criteri per l'approvazione dettati dall'IMO con la risoluzione IMO A.761(18); Sentiti gli organismi affidati attualmente operanti in Italia, nel corso delle riunioni tenutesi in Genova nel primo semestre 2002; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto disciplina le modalita' di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici: a) riconosciuti di tipo approvato dall'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347; oppure b) riconosciuti di tipo conforme da un organismo notificato in base alla direttiva CE/96/98, come modificata, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407; oppure c) in possesso di dichiarazione di equivalenza al tipo conforme rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi della direttiva CE/96/98, come modificata, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407; oppure d) in possesso di autorizzazione al mantenimento a bordo rilasciata dall'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 393. 2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il significato dei termini utilizzati e' quello delle definizioni contenute nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare", salvo i seguenti termini relativamente ai quali si intende: a) per amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; b) per dispositivi: unitariamente, con un unico vocabolo, le zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, le cinture di sicurezza di tipo gonfiabile, i dispositivi di evacuazione marini e gli sganci idrostatici; c) per dispositivo di evacuazione marino: una sistemazione per il trasferimento rapido di persone dal ponte imbarcazioni di una nave ad un mezzo di salvataggio galleggiante; d) per IMO: International Marittime Organization; e) per MSC: Maritime Safety Committee; f) per sgancio idrostatico: il dispositivo di sganciamento per il libero galleggiamento delle zattere di cui alla regola 4.1.6.3 dell'LSA Code (Codice internazionale dei dispositivi di salvataggio) adottato con risoluzione MSC 48(66) del 4 giugno 1996; g) per ispettore PSC: un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 aprile 2000, n. 432; h) per organismo notificato: un organismo accreditato dall'amministrazione, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, "Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo", per la verifica della conformita' dei dispositivi di cui al presente decreto; i) per organismo affidato: un organismo cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha affidato l'espletamento dei compiti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; j) per manuale di manutenzione: un manuale nel quale, oltre ad essere descritte nel dettaglio, anche con appositi piani, tutte le parti della dotazione di sicurezza, vengono chiaramente indicate e descritte, con relative scadenze, tutte le operazioni di controllo, manutenzione e sostituzione nonche' le prove da effettuarsi in occasione delle revisioni dei diversi dispositivi di salvataggio oggetto del presente decreto, necessarie per assicurare e attestare la perfetta efficienza dei dispositivi stessi per tutto il periodo di validita' della revisione.