IL COMANDANTE GENERALE
                  Corpo delle capitanerie di porto

  Vista  la  legge  23 maggio 1980, n. 313 con la quale e' stata data
adesione   alla   convenzione   internazionale   SOLAS  e  successivi
emendamenti ed in particolare la risoluzione IMO MSC.47(66), adottata
il  4 giugno  1996  ed entrata in vigore il 1 luglio 1998, pubblicata
sul  supplemento  ordinario  n.  134  alla  Gazzetta Ufficiale n. 184
dell'8 agosto 1998;
  Vista  la regola III-20.8.1.2 della convenzione SOLAS come emendata
la  quale  prevede  che  la revisione delle zattere di salvataggio di
tipo   gonfiabile,  delle  cinture  di  salvataggio  gonfiabili,  dei
dispositivi  di  evacuazione  marini  e  degli sganci idrostatici sia
effettuata    presso    una    stazione    di   revisione   approvata
dall'amministrazione;
  Visto  l'art.  10,  comma 1, lettera d), del decreto del Presidente
della  Repubblica  8 novembre  1991, n. 435, che demanda al Ministero
l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalita'
di   revisione   delle  zattere  di  salvataggio,  in  attuazione  di
disposizioni emanate da organismi internazionali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
347  "Regolamento  recante  semplificazione  dei procedimenti di tipo
approvato  di  apparecchi,  dispositivi  o  materiali da installare a
bordo delle navi mercantili";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n.
407 "Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE
e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo";
  Visto  l'art.  3  della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme
sul  riordino  della  legislazione  in materia portuale, e successive
modifiche  ed  integrazioni, che attribuisce la competenza in materia
di  sicurezza  della  navigazione al comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto;
  Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
2001,  n.  177,  recante  regolamento di organizzazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
  Ritenuto necessario dettare norme per la revisione delle zattere di
salvataggio  di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio di tipo
gonfiabile,  dei  dispositivi  di  evacuazione  marini e degli sganci
idrostatici,  in  attuazione  della  convenzione  Solas  74(83), come
emendata,  ed  in  conformita'  ai criteri per l'approvazione dettati
dall'IMO con la risoluzione IMO A.761(18);
  Sentiti  gli organismi affidati attualmente operanti in Italia, nel
corso delle riunioni tenutesi in Genova nel primo semestre 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Campo di applicazione e definizioni

  1.  Il  presente decreto disciplina le modalita' di revisione delle
zattere  di  salvataggio  gonfiabili,  delle  cinture  di salvataggio
gonfiabili,  dei  dispositivi  di  evacuazione  marini e degli sganci
idrostatici:
    a) riconosciuti  di  tipo approvato dall'amministrazione ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347;
oppure
    b) riconosciuti  di  tipo  conforme da un organismo notificato in
base  alla  direttiva  CE/96/98,  come  modificata, resa esecutiva in
Italia con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n.
407;
oppure
    c) in  possesso  di dichiarazione di equivalenza al tipo conforme
rilasciata  dall'amministrazione  competente ai sensi della direttiva
CE/96/98,  come  modificata, resa esecutiva in Italia con decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;
oppure
    d) in   possesso   di  autorizzazione  al  mantenimento  a  bordo
rilasciata  dall'amministrazione  ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 393.
  2.  Ai  fini dell'applicazione del presente decreto, il significato
dei   termini   utilizzati  e'  quello  delle  definizioni  contenute
nell'art.  1  del  decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
1991,  n.  435  "Approvazione  del regolamento per la sicurezza della
navigazione  e  della  vita  umana in mare", salvo i seguenti termini
relativamente ai quali si intende:
    a) per  amministrazione:  il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
    b) per  dispositivi:  unitariamente,  con  un  unico vocabolo, le
zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, le cinture di sicurezza di
tipo  gonfiabile,  i  dispositivi  di evacuazione marini e gli sganci
idrostatici;
    c) per dispositivo di evacuazione marino: una sistemazione per il
trasferimento rapido di persone dal ponte imbarcazioni di una nave ad
un mezzo di salvataggio galleggiante;
    d) per IMO: International Marittime Organization;
    e) per MSC: Maritime Safety Committee;
    f) per sgancio idrostatico: il dispositivo di sganciamento per il
libero  galleggiamento  delle  zattere  di  cui  alla  regola 4.1.6.3
dell'LSA  Code (Codice internazionale dei dispositivi di salvataggio)
adottato con risoluzione MSC 48(66) del 4 giugno 1996;
    g) per ispettore PSC: un ufficiale del Corpo delle capitanerie di
porto  in  possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 3 del decreto
del  Ministro  dei  trasporti  e della navigazione 19 aprile 2000, n.
432;
    h) per    organismo    notificato:   un   organismo   accreditato
dall'amministrazione, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente
della  Repubblica  6 ottobre 1999, n. 407, "Regolamento recante norme
di   attuazione   delle   direttive   96/98/CE  e  98/85/CE  relative
all'equipaggiamento marittimo", per la verifica della conformita' dei
dispositivi di cui al presente decreto;
    i)  per  organismo  affidato: un organismo cui il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ha affidato l'espletamento dei compiti
di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n.
314;
    j)  per  manuale  di manutenzione: un manuale nel quale, oltre ad
essere  descritte  nel  dettaglio, anche con appositi piani, tutte le
parti  della  dotazione  di sicurezza, vengono chiaramente indicate e
descritte,  con  relative scadenze, tutte le operazioni di controllo,
manutenzione  e  sostituzione  nonche'  le  prove  da  effettuarsi in
occasione  delle  revisioni  dei  diversi  dispositivi di salvataggio
oggetto  del  presente decreto, necessarie per assicurare e attestare
la perfetta efficienza dei dispositivi stessi per tutto il periodo di
validita' della revisione.