IL DIRETTORE GENERALE della pesca e dell'acquacoltura Visto il decreto 3 luglio 2002 del Ministero per le politiche agricole e forestali recante il piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2002; Considerata la necessita' di fissare le modalita' di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attivita' di pesca a strascico e/o volante al fine di assicurare il raggiungimento degli obbiettivi indicati nel piano di protezione delle risorse acquatiche elaborato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 2792/99, art. 12, comma 6, nonche' dalla comunicazione della Commissione europea in materia di aiuti di stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura; Decreta: Art. 1. 1. Per le unita' di cui all'art. 2, comma 3, del decreto 3 luglio 2002 in premessa citato, la mancata consegna dei documenti di bordo prevista dai successivi articoli equivale all'opzione di non effettuazione dell'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca.