IL DIRETTORE GENERALE
                   della pesca e dell'acquacoltura

  Visto  il  decreto  3 luglio  2002  del  Ministero per le politiche
agricole  e  forestali  recante  il piano di protezione delle risorse
acquatiche per l'anno 2002;
  Considerata  la  necessita'  di  fissare le modalita' di attuazione
delle interruzioni temporanee dell'attivita' di pesca a strascico e/o
volante  al  fine  di  assicurare  il raggiungimento degli obbiettivi
indicati  nel  piano di protezione delle risorse acquatiche elaborato
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal regolamento (CE) n.
2792/99,   art.  12,  comma  6,  nonche'  dalla  comunicazione  della
Commissione  europea  in  materia di aiuti di stato nel settore della
pesca e dell'acquacoltura;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.  Per  le unita' di cui all'art. 2, comma 3, del decreto 3 luglio
2002  in  premessa citato, la mancata consegna dei documenti di bordo
prevista   dai   successivi  articoli  equivale  all'opzione  di  non
effettuazione dell'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca.