IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della  ditta S.r.l. Filtrauto Italia, tendente ad
ottenere   la   corresponsione   del   trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei
lavoratori interessati;
  Visto  il  decreto  direttoriale  n.  30113  del  3 luglio  2001, e
successivi, con i quali e' stato concesso, a decorrere dal 1 febbraio
2001, il suddetto trattamento;
  Visto  il decreto ministeriale n. 31208, datato 24 giugno 2002, con
il  quale  e'  stata  approvata  la  prosecuzione  del  programma  di
riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  riorganizzazione
aziendale  intervenuta  con  il  decreto ministeriale n. 31208 datato
24 giugno  2002,  e'  autorizzata  la  corresponsione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Filtrauto Italia con sede in Sant'Antonino di
Susa  (Torino),  unita'  di  Sant'Antonino  di  Susa  (Torino) per un
massimo di cento unita' lavorative per il periodo dal 1 febbraio 2002
al 31 gennaio 2003.
  Istanza  aziendale  presentata  il  22  marzo 2002 con decorrenza 1
febbraio 2002.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 giugno 2002
                                       Il direttore generale: Achille