IL DIRETTORE REGIONALE
                        del lavoro di Venezia
  Vista  la legge n. 427/1975 in materia di garanzia del salario e di
disoccupazione  speciale  in  favore  dei lavoratori dell'edilizia ed
affini,  che  all'art. 3 attribuisce la competenza della costituzione
delle  commissioni provinciali ai direttori delle direzioni regionali
del lavoro;
  Vista  la  circolare  n.  39/92  del  19 marzo 1992 della Direzione
generale  della  previdenza  e  assistenza  sociale del Ministero del
lavoro  e della previdenza sociale con la quale si ritiene che l'art.
1,  secondo  comma,  del  decreto  del Presidente della Repubblica n.
639/1970  possa  trovare applicazione nei confronti delle commissioni
provinciali   cassa   integrazione   ordinaria  e  per  i  lavoratori
dell'edilizia ed affini di cui alla legge n. 427/1975;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
608, recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato;
  Considerato  che  i  rappresentanti  dei lavoratori e dei datori di
lavoro  da  nominare  quali  membri delle suddette commissioni devono
essere   designati   dalle  rispettive  organizzazioni  sindacali  di
categoria piu' rappresentative operanti nella provincia;
  Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado
di   rappresentativita'   delle   predette   organizzazioni   occorre
prestabilire i criteri di valutazione;
  Ritenuto  che  il  requisito della rappresentanza deve desumersi in
primo  luogo  dalla consistenza numerica dei soggetti rappresentati e
dalla   ampiezza   e   diffusione   delle   strutture  delle  singole
associazioni considerate nella loro obiettivita';
  Considerato   che   unitamente   alla  consistenza  numerica  degli
associati   alle   singole   organizzazioni  devono  concorrere  alla
valutazione  della rappresentativita' altri elementi predeterminanti,
quali  la  partecipazione  sia  alle  vertenze individuali, plurime e
collettive   che   alle  trattative  per  il  rinnovo  dei  contratti
collettivi   integrativi   di   lavoro,   nonche'   il   numero   dei
rappresentanti  delle  stesse  inseriti  negli  organismi  collegiali
operanti nella provincia;
  Considerato  che  dalle risultanze degli atti istruttori e dai dati
forniti  dalla  direzione  provinciale  del lavoro di Belluno e dalle
conseguenti  valutazioni  comparative  compiute  alla  stregua  degli
indicati criteri risultano, nell'ordine, maggiormente rappresentative
per  i  lavoratori  la  CISL  e  la  CGIL  e, per i datori di lavoro,
l'Unione artigiani e l'Assindustria;
  Viste   le   designazioni   fatte  dalle  amministrazioni  e  dalle
organizzazioni sindacali provinciali interessate;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  E' costituita, presso la direzione provinciale I.N.P.S. di Belluno,
la  commissione  provinciale  prevista  dall'art.  3  della  legge n.
427/1975, composta dai signori:
    direttore   della  sede  provinciale  dell'I.N.P.S.  di  Belluno,
presidente, o suo delegato;
    dott.  De Santis Roberto, funzionario della direzione provinciale
del lavoro di Belluno o suo delegato;
    Bellumat  Stefano,  rappresentante CISL, membro effettivo settore
industriale;
    Calvi  Stefano,  rappresentate  CISL,  membro  supplente  settore
industriale;
    Costa  Valerio  rappresentante  CGIL,  membro  effettivo  settore
artigianato;
    Chiusura  Giacomo,  rappresentante CGIL, membro supplente settore
artigianato;
    Carniello  Massimo  rappresentante Assindustria, membro effettivo
settore industriale;
    Cossalter  Sonia,  rappresentante  Assindustria, membro supplente
settore industriale;
    Tormen  Gianvittorio,  rappresentante  Unione  artigiani,  membro
effettivo settore artigianato;
    Porelli  Paolo, rappresentante Unione artigiani, membro supplente
settore artigianato.