IL REGGENTE
            del servizio politiche del lavoro di Potenza

  Visto  l'art.  2544, primo comma, primo periodo, del codice civile,
che  prevede  che  le  societa'  cooperative che non sono in grado di
raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno
depositato  il  bilancio  annuale  o  che  non hanno compiuti atti di
gestione,  possono  essere  sciolte  dall'Autorita' amministrativa di
vigilanza;
  Atteso  che l'Autorita' amministrativa di vigilanza per le societa'
cooperative  ed  i  loro  consorzi si identifica con il Ministero del
lavoro  e delle politiche sociali e che quest'ultimo, con decreto del
direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato
agli  uffici  provinciali  del  lavoro  ora direzione provinciale del
lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di
scioglimento  senza  nomina  di  liquidatore ai sensi del citato art.
2544 del codice civile;
  Vista  la  circolare  n.  42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche sociali - Direzione generale degli affari
generali e del personale - Divisione I;
  Riconosciuta la propria competenza;
  Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28
ottobre 1975, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle
attivita'  produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione,  sottoscritta  il  30  novembre  2001,  registrata il 7
dicembre 2001 al n. 2134;
  Visti  i verbali delle ispezioni ordinarie effettuata alle societa'
cooperative appresso indicata da cui risulta che le stesse si trovano
nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo,
del codice civile;
  Acquisito, al riguardo, il parere della Commissione centrale per le
cooperative del giorno 15 maggio 2002;


                               Decreta
lo  scioglimento  senza  nomina  di  commissario  liquidatore,  delle
seguenti societa' cooperative:
    1)  societa'  cooperativa  "La  Falcinella  a  r.l.", con sede in
Potenza,  costituita per rogito notaio dott. Libero De Bellis in data
6 novembre 1984, iscritta al n. 2747 del registro delle imprese della
C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 1719;
    2)   societa'   cooperativa   "Agrilama  a  r.l.",  con  sede  in
Marsiconuovo, costituita per rogito notaio dott. Omero Vomero in data
7 febbraio 1989, iscritta al n. 4429 del registro delle imprese della
C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 2228;
    3) societa' cooperativa "Nuova Citta' a r.l.", con sede in Melfi,
costituita  per  rogito  notaio dott.ssa Vincenzina Castone in data 3
marzo  1990,  iscritta  al  n.  1746 del registro delle imprese della
C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 2301;
    4)  societa'  cooperativa  "Edil  Miraldo  a  r.l.",  con sede in
Castelsaraceno,  costituita per rogito notaio dott. Franco Guarino in
data  26  agosto 1991, iscritta al n. 1510 del registro delle imprese
della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 2521;
    5) societa' cooperativa "Mimosa soc. coop.va a r.l.", con sede in
Sant'Angelo  le  Fratte, costituita per rogito notaio dott. Giancarlo
Iaccarino  in  data  22 marzo  1995, iscritta al n. 6028 del registro
delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 2679.
      Potenza, 22 agosto 2002
                                            Il reggente: Montanarella