IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'articolo 197, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, cosi' come sostituito dall'art. 9, lettera c), della legge 5 maggio 1976, n. 248, che prevede la facolta' del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di erogare somme a carico del Fondo speciale infortuni per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere; Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 1995, concernente la definizione dei criteri, modalita' e procedure per la concessione dei contributi di cui alla legge n. 248/1976 sopracitata; Vista la circolare n. 7 del 13 gennaio 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 1995, esplicativa del decreto 28 ottobre 1994 sopracitato; Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 15 aprile 1997, con il quale la sanzione per la presentazione dei risultati degli studi e ricerche ammesse alla contribuzione e' stata elevata al 2 per cento del contributo concesso, per ogni decade di ritardo; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 giugno 1997, con il quale e' stato affidato alla Direzione generale dei rapporti di lavoro il compito di curare, sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'attivita' programmatoria, istruttoria ed esecutiva connessa al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 248, sopracitata; Visto il decreto direttoriale 21 dicembre 2001, con il quale si e' provveduto all'impegno della somma di L. 3.268.423.760, pari a Euro 1.688.000,00 - registrato al conto impegni n. 58, decreto n. 0011792, clausola n. 001 - per l'emanazione del "bando di concorso" per l'esercizio finanziario 2002 previsto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 ottobre 1994 sopracitato; Rilevato che occorre provvedere, per l'esercizio finanziario 2002, alla individuazione dei settori e delle tematiche di studio e ricerca, da ammettere alla contribuzione di cui all'art. 197, lettera c) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 sopracitato; Considerato che, nell'ambito delle discipline infortunistiche e di medicina sociale, si rileva l'esigenza di sviluppare un programma che tenda ad approfondire le conoscenze scientifiche in materia infortunistica e di sicurezza sul lavoro riferite sia ad attivita' di recente diffusione sia ad attivita' lavorative per le quali dette conoscenze permangono insufficienti; Sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui al decreto interministeriale 28 agosto 2000 in relazione all'individuazione delle tematiche di studio e ricerca da ammettere alla contribuzione per l'esercizio finanziario 2002, espresso in data 14 febbraio 2002; Considerato che occorre apportare modifiche ed integrazioni ai criteri, alle modalita' e alle procedure di concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'art. 197, lettera c) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, individuati con il decreto 28 ottobre 1994 sopracitato, al fine di una maggiore efficacia dell'azione amministrativa; Decreta: Art. 1. 1. Per l'esercizio finanziario 2002, i contributi di cui all'art. 197, lettera c), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, sono concessi per la realizzazione di studi e ricerche finalizzati alla riduzione dei fattori di rischio degli infortuni e delle malattie professionali nelle seguenti tematiche: a) individuazione buone prassi; b) aspetti gestionali, organizzativi o giuridico istituzionali; c) aspetti sanitari della salute dei lavoratori secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanita' "la salute e' uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non solamente l'assenza di malattie o infermita'"; d) aspetti tecnico impiantistici; e) analisi dei costi/benefici delle azioni di prevenzione; con particolare riferimento a una o piu' delle seguenti aree: 1) agenti chimici; 2) partecipazione dei lavoratori e qualita' delle relazioni nei processi produttivi; 3) rischi psichici; 4) tecniche e metodologie di promozione della cultura della salute nei luoghi di lavoro; 5) sistema di gestione della sicurezza; 6) organizzazione del lavoro e nuove modalita' di prestazioni lavorative. 2. I contributi saranno concessi previa stipula di apposita convenzione, in misura pari all'80 per cento del costo dello studio o ricerca proposta.