IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  l'articolo 197, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica  30 giugno  1965, n. 1124, cosi' come sostituito dall'art.
9,  lettera  c),  della  legge  5 maggio 1976, n. 248, che prevede la
facolta'  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale di
erogare  somme  a carico del Fondo speciale infortuni per contribuire
allo  sviluppo  ed  al  perfezionamento  degli studi delle discipline
infortunistiche e di medicina sociale in genere;
  Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
28 ottobre  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  23 del
28 gennaio  1995, concernente la definizione dei criteri, modalita' e
procedure  per  la  concessione  dei  contributi di cui alla legge n.
248/1976 sopracitata;
  Vista  la  circolare  n.  7  del  13 gennaio 1995 del Ministero del
lavoro   e   della  previdenza  sociale,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 52 del 3 marzo 1995, esplicativa del decreto 28 ottobre
1994 sopracitato;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza
sociale 15 aprile 1997, con il quale la sanzione per la presentazione
dei  risultati  degli  studi e ricerche ammesse alla contribuzione e'
stata elevata al 2 per cento del contributo concesso, per ogni decade
di ritardo;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
13 giugno  1997,  con  il  quale  e'  stato  affidato  alla Direzione
generale  dei  rapporti  di  lavoro  il compito di curare, sulla base
degli indirizzi e delle direttive impartite dal Ministro del lavoro e
della  previdenza sociale, l'attivita' programmatoria, istruttoria ed
esecutiva connessa al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 9
della legge 5 maggio 1976, n. 248, sopracitata;
  Visto  il decreto direttoriale 21 dicembre 2001, con il quale si e'
provveduto  all'impegno  della  somma  di  L. 3.268.423.760,  pari  a
Euro 1.688.000,00  -  registrato  al  conto impegni n. 58, decreto n.
0011792,  clausola  n. 001 - per l'emanazione del "bando di concorso"
per  l'esercizio  finanziario  2002 previsto dal decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale 28 ottobre 1994 sopracitato;
  Rilevato  che occorre provvedere, per l'esercizio finanziario 2002,
alla  individuazione  dei  settori  e  delle  tematiche  di  studio e
ricerca, da ammettere alla contribuzione di cui all'art. 197, lettera
c)  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica n. 1124/1965 sopracitato;
  Considerato  che, nell'ambito delle discipline infortunistiche e di
medicina sociale, si rileva l'esigenza di sviluppare un programma che
tenda   ad   approfondire   le  conoscenze  scientifiche  in  materia
infortunistica e di sicurezza sul lavoro riferite sia ad attivita' di
recente  diffusione  sia  ad  attivita' lavorative per le quali dette
conoscenze permangono insufficienti;
  Sentito  il  parere  del  Comitato  tecnico-scientifico  di  cui al
decreto     interministeriale    28 agosto    2000    in    relazione
all'individuazione  delle  tematiche di studio e ricerca da ammettere
alla contribuzione per l'esercizio finanziario 2002, espresso in data
14 febbraio 2002;
  Considerato  che  occorre  apportare  modifiche  ed integrazioni ai
criteri, alle modalita' e alle procedure di concessione ed erogazione
dei  contributi  previsti  dall'art.  197, lettera c) del testo unico
approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965,
individuati  con  il  decreto 28 ottobre 1994 sopracitato, al fine di
una maggiore efficacia dell'azione amministrativa;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.  Per  l'esercizio finanziario 2002, i contributi di cui all'art.
197, lettera c), del testo unico approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica n. 1124/1965, sono concessi per la realizzazione di
studi  e  ricerche  finalizzati alla riduzione dei fattori di rischio
degli   infortuni  e  delle  malattie  professionali  nelle  seguenti
tematiche:
    a) individuazione buone prassi;
    b) aspetti gestionali, organizzativi o giuridico istituzionali;
    c) aspetti  sanitari  della  salute  dei  lavoratori  secondo  la
definizione  dell'Organizzazione mondiale della sanita' "la salute e'
uno  stato  di  completo  benessere  fisico,  mentale e sociale e non
solamente l'assenza di malattie o infermita'";
    d) aspetti tecnico impiantistici;
    e) analisi dei costi/benefici delle azioni di prevenzione;
  con particolare riferimento a una o piu' delle seguenti aree:
    1) agenti chimici;
    2)  partecipazione  dei lavoratori e qualita' delle relazioni nei
processi produttivi;
    3) rischi psichici;
    4)  tecniche  e  metodologie  di  promozione  della cultura della
salute nei luoghi di lavoro;
    5) sistema di gestione della sicurezza;
    6)  organizzazione  del  lavoro  e nuove modalita' di prestazioni
lavorative.
  2.  I  contributi  saranno  concessi  previa  stipula  di  apposita
convenzione, in misura pari all'80 per cento del costo dello studio o
ricerca proposta.