IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della ditta S.p.a. Michelin Italiana, tendente ad
ottenere    la   proroga   della   corresponsione   del   trattamento
straordinario   di   integrazione   salariale   per  ristrutturazione
aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 31085, datato 31 maggio 2002 con
il   quale  e'  stato  approvato  il  programma  di  ristrutturazione
aziendale della summenzionata ditta;
  Visto  il  decreto direttoriale n. 31114 del 31 maggio 2002, con il
quale e' stato concesso, a decorrere dal 5 novembre 2001, il suddetto
trattamento;
  Acquisite  le  risultanze  istruttorie del comitato tecnico, di cui
all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate
nella seduta del 9 maggio 2002;
  Ritenuto  di autorizzare la proroga della corresponsione del citato
trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con il decreto ministeriale n. 31085, datato
31  maggio  2002,  e'  prorogata  la  corresponsione  del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Michelin Italiana, con sede in Torino, unita'
di  Alessandria,  per  un  massimo di 1.270 unita' lavorative, per il
periodo dal 5 maggio 2002 al 4 novembre 2002.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1 agosto 2002
                                       Il direttore generale: Achille