LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
               TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
                    AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
del  27  marzo  2001  che stabilisce le modalita' per l'aggiornamento
dello  schedario  vitivinicolo  nazionale  e  per  l'iscrizione delle
superfici vitate nell'albo dei vigneti DOCG e DOC negli elenchi delle
vigne  IGT  e  norme aggiuntive e, ai fini dell'utilizzo dei relativi
dati anche per l'aggiornamento dell'inventano del potenziale viticolo
nazionale,  ai  sensi  dell'art.  19  del  Regolamento n. 1227/00/CE,
relativo  all'organizzazione  comune  del  mercato  vitivinicolo,  in
particolare in ordine al potenziale produttivo;
  Vista  la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante "Nuova disciplina
delle  denominazioni  di origine dei vini", che agli articoli 14 e 15
detta  disposizioni  per  la  denuncia  delle superfici "vitate" e la
costituzione  degli  albi dei vigneti DOCG, DOC e degli elenchi delle
vigne  IGT,  ed  all'art.  16  detta  disposizioni  sulla denuncia di
produzione delle uve e della produzione generale vitivinicola;
  Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'art. 4
prevede  che  Governo, regioni e province autonome possano concludere
in   sede   di  questa  Conferenza  accordi  al  fine  di  coordinare
l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  attivita' di
interesse comune;
  Visto  lo schema di accordo del Ministro delle politiche agricole e
forestali, trasmesso il 19 giugno 2002, sui criteri per l'istituzione
e  l'aggiornamento  degli albi dei vigneti DOC e DOCG e degli elenchi
delle  vigne  IGT, sulla base dell'accordo approvato dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni nella seduta del 4 ottobre 2001;
  Considerati gli esiti dell'incontro tecnico del 16 luglio 2002, nel
corso del quale i rappresentanti delle regioni, pur esprimendo avviso
favorevole,  hanno  avanzato alcune richieste formali di modifiche in
merito   al   provvedimento   in   esame,   peraltro,  accettate  dal
rappresentante del Ministero proponente;
  Tenuto  conto  che  nel  corso  della seduta del 18 luglio 2002 del
comitato  tecnico  di  coordinamento  in  materia  di agricoltura gli
assessori  regionali  hanno  confermato  l'avviso  favorevole  con le
modifiche concordate in sede tecnica;
  Vista  la  nuova  stesura  dello  schema  di accordo, trasmessa dal
Ministero delle politiche agricole e forestali con nota del 23 luglio
2002 alla segreteria di questa Conferenza;
  Acquisito in corso di seduta l'assenso del Governo e dei presidenti
delle regioni e delle province autonome;
                              Sancisce
il  seguente  accordo,  nei  termini  sottoindicati, tra il Ministero
delle  politiche  agricole  e  forestali,  le  regioni  e le province
autonome di Trento e Bolzano.
Criteri generali:
  1.   Nomenclatura  -  A  meno  che  non  si  richiedano  specifiche
distinzioni,  la  dicitura  "Albo dei vigneti DO e elenco delle vigne
IGT"  verra'  di seguito indicata con il termine "Albo" e la dicitura
"DO e IGT" con il termine "DO".
  2.  DO  interregionali  -  In  tale  caso  le  rispettive regioni e
province  autonome,  di  seguito  indicate  con  il  termine unitario
"Regioni",  concordano  preliminarmente  univoci  criteri e modalita'
procedurali  su  tutti  gli  aspetti  tecnico-amministrativi relativi
all'aggiornamento  ed  alla  gestione  degli albi DO, ivi comprese le
modalita' procedurali per la definizione degli eventuali contenziosi.
  3.  Revisione  generale degli albi DOCG E DOC (decreto ministeriale
27 marzo  2001,  art.  3, paragrafo 1, lettera c) - Il termine ultimo
per  l'aggiornamento  di  tutti  gli  albi dei vigneti DO, sulla base
delle risultanze della dichiarazione delle superfici vitate di cui al
decreto ministeriale 26 luglio 2000 e successivi decreti ministeriali
di  proroga  e  degli  specifici  accertamenti  tecnici regionali, e'
fissato  al  30 giugno  2004.  Fino  a  che  non  sara' compiuta tale
revisione  i  relativi  vigneti,  di cui alla predetta dichiarazione,
sono   da  intendersi  iscritti  provvisoriamente  nei  "nuovi"  albi
istituiti presso le regioni.
  4.  Richieste  di  iscrizione  agli  albi DOC e DOCG e agli elenchi
delle  vigne  IGT  effettuate congiuntamente alla dichiarazione delle
superfici   vitate  (decreto  ministeriale  27 marzo  2001,  art.  3,
paragrafo  1,  lettere  d),  e)). Per l'effettuazione degli specifici
accertamenti  tecnici regionali, ai fini dell'iscrizione agli albi ed
agli elenchi, il termine e' fissato 30 settembre 2003. Fino a che non
sara' effettuata tale verifica, i relativi vigneti sono da intendersi
iscritti   provvisoriamente  nei  "nuovi"  albi  DO  ed  elenchi  IGT
istituiti presso le regioni.
  5. Eta' produttiva dei vigneti DO e relativi accertamenti - Qualora
non  sia  stabilito  nei  decreti di approvazione dei disciplinari di
produzione  delle  specifiche DO, le regioni possono stabilire l'anno
di  entrata  in  produzione  del  vigneto  a  decorrere dalla data di
impianto   o  di  sovrainnesto,  le  rese  unitarie  nei  primi  anni
produttivi  ed  eventualmente  l'eta'  massima produttiva con le rese
degli  ultimi  anni.  Al  riguardo le regioni prevedono gli opportuni
controlli,  anche in qualsiasi fase del ciclo produttivo dei vigneti,
atti   a  verificare  la  persistenza  dei  requisiti  che  ne  hanno
giustificato l'iscrizione all'albo.
  6.   Le  regioni  e  province  autonome  che  hanno  realizzato  la
dichiarazione  delle superfici vitate con una procedura autonoma, nel
definire  le  modalita'  per  procedere alla revisione generale degli
albi  e  per  le  nuove  iscrizioni,  nonche' in tutti gli altri casi
contemplati   nel   presente  accordo  ove  si  fa  riferimento  alla
dichiarazione   delle  superfici  vitate,  terranno  conto  dei  dati
risultanti    dalle   relative   dichiarazioni   a   dai   successivi
aggiornamenti viste le procedure gia' poste in essere.
Criteri   e   procedure   integrativi   alla  normativa  nazionale  e
comunitaria vigente in materia.
  1. Istituzione albi - Articolazione degli albi:
    a) ogni  conduttore  e'  identificato  nell'albo  con  un proprio
codice  valido per tutte le possibili iscrizioni (codice fiscale, che
si  identifica  con il CUAA); eventualmente la regione puo' prevedere
un codice identificativo aggiuntivo;
    b) ogni  DO  e  tutte  le  relative  tipologie  sono identificate
nell'albo con apposito codice, che viene attribuito con il decreto di
approvazione  del  disciplinare;  per  tutte  le  DO gia' esistenti i
relativi   codici   saranno  resi  noti  con  uno  specifico  decreto
ministeriale;
    c) ciascuna unita' vitata ai fini della successiva rivendicazione
della  produzione  DO  deve  risultare  iscritta  nel/i  rispettivo/i
albo/i;
    d) al fine di consentire l'opzione vendemmiale tra varie DO o IGT
coesistenti  sulle stesse aree vitate (ai sensi dell'art. 7, comma 3,
della legge n. 164/1992), in modo da rivendicare le produzioni DO/IGT
nei limiti di resa previsti dai rispettivi disciplinari di produzione
e,  dunque,  senza  incorrere  nell'abbattimento di resa previsto dal
comma  4  dell'art.  7  della  citata legge, i conduttori interessati
devono iscrivere preliminarmente i rispettivi "vigneti" distintamente
in   ogni   albo/elenco  per  i  quali  intenderanno,  eventualmente,
effettuare la scelta in questione;
    e) il   programma   informatico   di   gestione   dell'albo  deve
consentire, in tempo reale, di:
      verificare   la  situazione  aziendale,  con  riferimento  alla
superficie  totale vitata, iscritta globalmente all'albo per tutte le
DO,  e alla superficie vitata di ogni singola DO e tipologia, nonche'
la  precisa  identificazione  catastale  di  ogni  singola superficie
vitata con riscontro allo schedario viticolo;
      verificare  la  situazione  generale dell'albo, con particolare
riferimento  alla  superficie vitata della intera DO e delle relative
sottozone e delle tipologie distinte nell'albo medesimo;
      qualora  singole unita' vitate siano iscritte a due o piu' albi
di  DO  in  tutto  o in parte coesistenti sullo stesso territorio, il
programma  informatico  in  questione  deve assicurare, sia in ambito
generale della denominazione che a livello aziendale, il collegamento
con  tutti  gli  albi, e deve altresi' evitare il moltiplicarsi delle
superfici  vitate  iscritte,  con  particolare  riguardo  ai connessi
adempimenti tecnico-produttivi, dichiarativi e statistici;
    f) il programma informatico di gestione dell'albo deve consentire
di  affiancare  per  ogni DO e per ciascuna tipologia i dati relativi
alle produzioni annuali rivendicate.
  2. Presentazione domande e modulistica - Le domande di iscrizione o
variazioni  di  iscrizione  delle unita' vitate allo specifico albo o
agli  specifici  albi  sono  presentate  dai  conduttori  agli uffici
indicati  dalle  regioni  competenti  per  territorio  utilizzando la
modulistica,  messa  a  disposizione  dai medesimi uffici, contenente
almeno  gli  elementi  indicati  nello  schema  riportato in allegato
(allegato 1).
  3.  Termini  presentazione  domande  -  Al  fine  di  consentire la
rivendicazione   delle  produzioni  DO  le  domande  dovranno  essere
presentate:
    entro  il  30 aprile, in caso di nuova iscrizione o di variazioni
che  comportino  modificazioni tecnico-produttive (es.: sovrainnesto,
ecc.);
    in  caso  di variazioni di intestazione delle posizioni dell'albo
(variazioni  anagrafiche  e  ragione sociale), tali variazioni devono
essere comunicate entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.
  Le regioni possono eventualmente stabilire altri termini che devono
essere  resi  noti  mediante  pubblicazione  sui  relativi bollettini
ufficiali.  In  particolare  ciascuna  regione  stabilira' il termine
entro  cui  trasmettere  alle  competenti  camere di commercio i dati
aggiornati  degli  albi al fine di consentire la certificazione delle
relative produzioni DO.
  4.   Controlli   tecnico-viticoli  -  Per  le  richieste  di  nuova
iscrizione    o   per   variazioni   che   comportano   modificazioni
tecnico-produttive,   i   controlli  regionali  devono  accertare  la
rispondenza degli impianti viticoli alle prescrizioni stabilite negli
specifici disciplinari di produzione.
  5.  Iscrizioni provvisorie - Fatto salvo quanto previsto al punto 3
dei criteri generali, eventuali iscrizioni provvisorie agli albi sono
consentite per una sola campagna vendemmiale.
Disposizioni transitorie.
  1.  Nelle  more  dell'entrata  in  vigore  e  dell'attuazione delle
disposizioni  del  presente  accordo  le  regioni, ove sia necessario
tenendo  conto  di  quanto  disposto al punto 2 dei criteri generali,
adottano  le  misure  transitorie,  da  rendere note con le modalita'
ritenute  piu'  opportune,  per consentire l'iscrizione/aggiornamento
all'albo  e la gestione dello stesso albo, tenendo in ogni caso conto
dei  dati e degli elementi della dichiarazione delle superfici vitate
(modello  B1),  eventualmente  integrando  la modulistica di cui alla
normativa  finora vigente (decreto del Presidente della Repubblica n.
506/1967,  legge  n.  164/1992, circolare n. 5/1996) con gli elementi
del modello B1.
  2.  Entro  sei  mesi  dalla  pubblicazione  del presente accordo le
regioni  e  le  camere di commercio comunicano al Ministero le misure
adottate  per  il  trasferimento  delle  competenze in relazione alle
disposizioni di cui all'art. 5, comma l e 2, del decreto ministeriale
27 marzo  2001  e  le  regioni  comunicano  al  Ministero  le  misure
transitorie adottate di cui al precedente punto 1.
Termini di applicazione.
  Il  presente  accordo e' applicabile a partire dal giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 25 luglio 2002
                                             Il presidente: La Loggia

Il segretario: Carpino