IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1107/96 del 12
giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla
registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta
"Canestrato Pugliese" nel quadro della procedura di cui all'art. 17
del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto 10 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 18 settembre 1999, con
il quale l'organismo di controllo "Bioagricoop S.c. a r.l.", con sede
in Casalecchio di Reno (Bologna), via Macabraccia n. 8, e' stato
autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine
protetta "Canestrato Pugliese";
Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente dal 18 settembre 1999, data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di
autorizzazione in precedenza citato;
Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni
protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo
il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell' art.
53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e
in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di
controllo di tutti i formaggi a denominazione di origine protetta, al
fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalita' uniformi per
l'esercizio dell'attivita' di controllo sulle rispettive aree di
produzione;
Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il
citato decreto 10 settembre 1999 per la denominazione di origine
protetta "Canestrato Pugliese" venga adeguato allo schema tipo di
controllo sopra indicato;
Considerato che la Cooperativa Caseificio Pugliese a r.l. con nota
del 25 giugno 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della
designazione di "Bioagricoop S.c. a r.l.", con sede in Casalecchio di
Reno (Bologna), via Macabraccia n. 8, quale organismo di controllo e
di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE)
n. 2081/92;
Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo concernente la denominazione di origine protetta
"Canestrato Pugliese" anche nella fase intercorrente tra la scadenza
della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per
consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di
controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;
Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in
centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa,
alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo
"Bioagricoop S.c. a r.l.", con sede in Casalecchio di Reno (Bologna),
via Macabraccia n. 8, con decreto 10 settembre 1999, ad effettuare i
controlli sulla denominazione di origine protetta "Canestrato
Pugliese" registrata con il regolamento della Commissione (CE) n.
1107/96 del 12 giugno 1996, e' prorogata di centoventi giorni a far
data dal 18 settembre 2002.