IL DIRETTORE GENERALE
                 degli ammortizzatori sociali e i.o.
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 4, comma 35, dei decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Visto   il   decreto   dell'Assessorato   cooperazione,  commercio,
artigianato  e pesca della regione Sicilia datato 6 febbraio 2002 con
il quale la societa' Scarl FS Impianti e' stata posta in liquidazione
coatta amministrativa.
  Vista  l'istanza  presentata  dai liquidatori della citata societa'
con   la   quale  viene  richiesta  la  concessione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della
legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 6 febbraio 2002;
  Acquisito il prescritto parere;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento;
                              Decreta:
  In  favore  dei lavoratori dipendenti dalla Scarl FS Impianti, sede
in  Priolo  Gargallo (Siracusa), unita' in Priolo Gargallo (Siracusa)
per   un   massimo   di   71  unita'  lavorative  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 6 febbraio 2002 al 5 febbraio 2003.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'Istituto  nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 settembre 2002
                                       Il direttore generale: Achille