IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
per  assicurare  la  razionalizzazione  della spesa nel settore della
scuola e la funzionalita' delle sedi scolastiche, nonche' di disporre
interventi  indifferibili,  anche  di natura finanziaria, nei settori
universitario,  della  ricerca  scientifica  e  dell'alta  formazione
artistica e musicale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 settembre 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  di
concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  per la
funzione pubblica e per gli affari regionali;

                             E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
                Disposizioni per la razionalizzazione
                della spesa nel settore della scuola

  1.  I  docenti  in situazione di soprannumerarieta', appartenenti a
classi  di  concorso  che presentino esubero di personale rispetto ai
ruoli   provinciali,   sono   tenuti   a   partecipare  ai  corsi  di
riconversione  professionale  di  cui  all'articolo  473  del decreto
legislativo  16  aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Con
decreto   del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca,  da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente   decreto,   sentite   le   organizzazioni  sindacali,  sono
individuate    le   categorie   di   personale   in   situazione   di
soprannumerarieta'.    In    caso   di   perdurante   situazione   di
soprannumerarieta'  dovuta  alla  mancata  partecipazione ai corsi di
riconversione  ovvero di partecipazione, con esito negativo, ai corsi
medesimi  ovvero  di  mancata  accettazione  dell'insegnamento per il
quale si e' realizzata la riconversione professionale si applica, nei
confronti  del  personale  interessato,  l'articolo  33  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2.  Il  limite  di  spesa  fissato all'articolo 22, comma 7, ultimo
periodo,  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' elevato di 20,731
milioni  di  euro  per l'anno 2002 e di 33 milioni di euro per l'anno
2003.
  3.  All'onere  di  20,731  milioni  di euro per l'anno 2002 e di 33
milioni  di  euro  per  l'anno  2003, derivante dall'applicazione del
comma  2, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto,
ai  fini  del  bilancio  triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
  4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.