IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 21 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 -
Nuovo codice della strada - e successive modificazioni, che prevede
norme relative alle modalita' ed ai mezzi per la delimitazione e la
segnalazione dei cantieri;
Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del
Nuovo codice della strada - e successive modificazioni, che rinvia ad
apposito disciplinare tecnico la rappresentazione di schemi
segnaletici differenziati per categoria di strada, inerenti i segnali
che devono essere scelti ed installati in maniera appropriata alle
situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche;
Visto il disciplinare tecnico all'uopo predisposto
dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il voto n. 340/2001, reso dalla V sezione del Consiglio
superiore dei lavori pubblici nella adunanza del 16 gennaio 2002, con
il quale e' stato espresso parere favorevole con raccomandazioni;
Considerato che le raccomandazioni espresse dal Consiglio
superiore dei lavori pubblici sono state recepite;
Attesa la necessita' di emanare il disciplinare tecnico di che
trattasi cui gli enti proprietari delle strade devono attenersi per
il segnalamento stradale temporaneo;
Decreta:
Art. 1.
E' approvato l'allegato disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per
il segnalamento stradale temporaneo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 10 luglio 2002
Il Ministro: LUNARDI
Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2002
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed
assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 344