IL DIRIGENTE
dell'ufficio autorizzazioni alla produzione - revoche - import export
-  sistema  d'allerta  della Direzione generale della valutazione dei
                 medicinali e della farmacovigilanza

  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  19  del  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
come  sostituito  dall'art.  1,  lettera  h),  comma  2,  del decreto
legislativo  18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29,
commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  8  marzo  2000,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  61 del 14 marzo 2000,
concernente   modalita'   di  trasmissione  da  parte  delle  aziende
farmaceutiche   dei   dati   relativi   alla  commercializzazione  di
medicinali in Italia e all'estero;
  Viste  le  autocertificazioni, con i relativi supporti informatici,
trasmesse  dalle  aziende  farmaceutiche  in ottemperanza al suddetto
decreto dirigenziale 8 marzo 2000;
  Visto  il  D.D.  800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, pubblicato
nel  supplemento  ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 116 del
4 giugno   2002,   concernente   la  sospensione  dell'autorizzazione
all'immissione  in  commercio,  ai  sensi  dell'art. 19, comma 1, del
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni
e  modificazioni,  di  alcune  specialita'  medicinali,  tra le quali
quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;
  Vista  la  domanda  datata  26  giugno 2002 della ditta GNR S.p.a.,
titolare   della   specialita',   che  ha  chiesto  la  revoca  della
sospensione  dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta
con  il  decreto  dirigenziale  sopra  indicato,  limitatamente  alla
specialita'  medicinale indicata nella parte dispositiva del presente
decreto;
  Constatato  che  per la specialita' medicinale indicata nella parte
dispositiva     del     presente    decreto,    l'azienda    titolare
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  ha  provveduto al
pagamento  della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge
23 dicembre 1999, n. 488;
                              Decreta:
  Per  le  motivazioni  esplicitate  nelle  premesse, e' revocato con
decorrenza   immediata,  limitatamente  alla  specialita'  medicinale
sottoindicata,  il  D.D.  800.5/S.L.488-99/D3  del 17 maggio 2002, ai
sensi  dell'art.  19,  comma 2-bis, del decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178:
  ATENOLOLO CLORTALIDONE:
    "100  mg  +  25  mg  compresse rivestite con film" 28 compresse -
A.I.C. n. 033517 018;
    "50  mg  +  12,5  mg compresse rivestite con film" 28 compresse -
A.I.C. n. 033517 020.
  Ditta GNR S.p.a.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  notificato  in via amministrativa alla ditta
interessata.
    Roma, 6 settembre 2002
                                                Il dirigente: Guarino