IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
  Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
  Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577;
  Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
  Rilevata  la  necessita'  di  emanare  specifiche  disposizioni  di
prevenzione incendi per le strutture sanitarie, pubbliche e private;
  Visto il progetto di regola tecnica elaborato dal Comitato centrale
tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
  Visto  l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577;
  Espletata  la  procedura  di  informazione ai sensi della direttiva
98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                    Scopo e campo di applicazione
  1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di
prevenzione  incendi  riguardanti  la progettazione, la costruzione e
l'esercizio   delle   strutture   sanitarie  di  seguito  elencate  e
classificate  sulla  base  di quanto riportato all'art. 4 del decreto
del   Presidente   della  Repubblica  14  gennaio  1997  (supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  42 del 20 febbraio 1997) in
relazione alla tipologia delle prestazioni erogate:
    a) strutture  che  erogano  prestazioni  in  regime  di  ricovero
ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno;
    b) strutture  che  erogano  prestazioni  in regime residenziale a
ciclo continuativo e/o diurno;
    c) strutture  che erogano prestazioni di assistenza specialistica
in  regime  ambulatoriale,  ivi  comprese  quelle  riabilitative,  di
diagnostica strumentale e di laboratorio.