IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

  Nella  seduta  odierna,  con  la  partecipazione  del prof. Stefano
Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente,
del  prof.  Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Visto  l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo
e  del  Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e
la  Commissione  incoraggiano  l'elaborazione  di  codici di condotta
destinati  a  contribuire, in funzione delle specificita' settoriali,
alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione
della direttiva adottate dagli Stati membri;
  Visto  l'art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996,
n.  675,  il  quale  attribuisce  al Garante il compito di promuovere
nell'ambito   delle   categorie   interessate,   nell'osservanza  del
principio  di  rappresentativita',  la  sottoscrizione  di  codici di
deontologia  e di buona condotta per determinati settori, verificarne
la  conformita'  alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame
di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la
diffusione e il rispetto;
  Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di
trattamento  dei dati personali per finalita' storiche, statistiche e
di ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6, comma 1,
il   quale   demanda   al   Garante   il  compito  di  promuovere  la
sottoscrizione  di  uno  o  piu'  codici  di  deontologia  e di buona
condotta  per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa'
scientifiche   e   le   associazioni  professionali,  interessati  al
trattamento   dei   dati   per  scopi  di  statistica  e  di  ricerca
scientifica;
  Visto  l'art.  10,  comma  6,  del  medesimo decreto legislativo n.
281/1999,  relativo  ad  alcuni profili che devono essere individuati
dal  codice  per  i  trattamenti  di  dati  per scopi statistici e di
ricerca scientifica;
  Visto  altresi'  l'art.  12,  comma  2,  del  decreto legislativo 6
settembre  1989,  n.  322, come modificato dall'art. 12, comma 6, del
decreto  legislativo  n.  281/1999,  nel  quale  si  prevede  che  la
Commissione per la garanzia dell'informazione statistica debba essere
sentita  ai  fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di
buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito
del Sistema statistico nazionale;
  Visto  il  provvedimento  10  febbraio  2000  del  Garante  per  la
protezione dei dati personali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
46  del  25  febbraio  2000,  con  il quale il Garante ha promosso la
sottoscrizione  di  uno  o  piu'  codici  di  deontologia  e di buona
condotta  relativi  del  trattamento  di  dati  personali  per  scopi
statistici  e  di ricerca scientifica ed ha invitato tutti i soggetti
aventi  titolo a partecipare all'adozione dei medesimi codici in base
al  principio  di rappresentativita' a darne comunicazione al Garante
entro il 31 marzo 2000;
  Viste   le  comunicazioni  pervenute  al  Garante  in  risposta  al
provvedimento  del  10  febbraio  2000, con le quali diversi soggetti
pubblici   e   privati,   societa'   scientifiche   ed   associazioni
professionali  hanno  manifestato  la  volonta'  di  partecipare alla
redazione  dei  codici  e  fra  i  quali  e'  stato  conseguentemente
costituito  un apposito gruppo di lavoro, composto, fra gli altri, da
rappresentanti  dei seguenti soggetti pubblici: Istituto nazionale di
statistica  -  ISTAT,  Istituto  di studi e analisi economica - ISAE,
Istituto   per   lo   sviluppo  della  formazione  professionale  dei
lavoratori   -   ISFOL,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica;
  Considerato  che  il  testo  del  codice  e' stato oggetto di ampia
consultazione  nell'ambito  dei soggetti interessati, che hanno avuto
modo di far pervenire osservazioni e proposte;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo
2000,  n.  152,  contenente le norme per la definizione dei criteri e
delle   procedure   per   l'individuazione   dei   soggetti   privati
partecipanti  al  Sistema  statistico  nazionale  (SISTAN)  ai  sensi
dell'art. 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 maggio
2001  in  materia  di  circolazione  dei dati all'interno del Sistema
statistico nazionale;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 28
maggio   2002   sull'inserimento   di   altri  uffici  di  statistica
nell'ambito del Sistan;
  Vista  la  nota del 2 aprile 2001 con cui il presidente dell'ISTAT,
su    mandato    del    Comitato   di   indirizzo   e   coordinamento
dell'informazione  statistica,  ha  trasmesso  il testo del codice di
deontologia  e  di buona condotta per i trattamenti di dati personali
per  scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito
del  Sistema  statistico  nazionale, sottoscritto dallo stesso a nome
dei soggetti interessati;
  Vista  la deliberazione di questa Autorita' n. 23 del 4 luglio 2001
sull'esame preliminare del codice;
  Ritenuto  opportuno  procedere  all'esame  definitivo del codice di
deontologia  e  di buona condotta per i trattamenti di dati personali
per   scopi  statistici  effettuati  nell'ambito  del  SISTAN,  anche
separatamente rispetto al codice che, a norma degli articoli 6, comma
1,  e  10,  comma  6,  del  decreto  legislativo  n.  281/1999,  deve
disciplinare  l'utilizzo  dei  dati personali a fini statistici al di
fuori del SISTAN;
  Sentita la Commissione per la garanzia nell'informazione statistica
ai  sensi  dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre
1989,  n.  322 e sulla base degli approfondimenti curati d'intesa con
l'Istat;
  Rilevato  che  il  rispetto delle disposizioni contenute nel codice
costituisce condizione essenziale per la liceita' del trattamento dei
dati personali;
  Constatata la conformita' del codice alle leggi e ai regolamenti in
materia  di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati
personali,  ed  in particolare all'art. 31, comma 1, lettera h) della
legge  n. 675/1996, nonche' agli articoli 6 e 10, 11 e 12 del decreto
legislativo n. 281/1999;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  1,  del decreto
legislativo  n.  281/1999,  il  codice  deve  essere pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante;
  Vista la documentazione in atti;
  Viste  le  osservazioni  formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art.  15  del  regolamento  del  Garante n. 1/2000, adottato con
deliberazione  n.  15  del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
  Relatore il prof. Gaetano Rasi;

                               Dispone
la  trasmissione  del codice di deontologia e di buona condotta per i
trattamenti  di  dati  personali  per  scopi  statistici e di ricerca
scientifica  effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale,
che figura in allegato, all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del
Ministero  della  giustizia  per  la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 31 luglio 2002
                                               Il presidente: Rodota'