IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto   l'articolo   23,   della   legge   6 marzo   1976,  n.  51,
"Modificazioni  ed  integrazioni  alla legge 11 febbraio 1971, n. 50,
recante  norme  sulla  navigazione  da  diporto"  il  quale delega al
Ministro  per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i
trasporti l'emanazione di un apposito regolamento contenente le norme
di sicurezza cui dovranno attenersi le unita' da diporto in relazione
alle  loro  caratteristiche  e  al  loro impiego e le barche da pesca
costiera (locale e ravvicinata);
  Visto  l'articolo  23,  comma 1, lettere a) e b) del regolamento di
sicurezza   per  la  navigazione  da  diporto,  emanato  con  decreto
ministeriale  21 gennaio  1994,  n. 232, che demanda ad altro decreto
del  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  il  compito  di
stabilire  le caratteristiche tecniche e i requisiti delle zattere di
salvataggio  da  utilizzare  esclusivamente  sulle unita' da diporto,
nonche' le modalita' e la scadenza delle revisioni periodiche;
  Vista  la  direttiva  n.  98/34/CE  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio   del   22 giugno   1998,   che   prevede   una   procedura
d'informazione  nel  settore  delle  norme  e  delle regolamentazioni
tecniche   e   delle   regole  relative  ai  servizi  della  societa'
dell'informazione;
  Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  parere  espresso  dalla  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE del Parlamento
e del Consiglio, del 22 giugno 1998;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 marzo 2002;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata  con  nota  n.  2359  del  16 luglio  2002,  e il relativo
nulla-osta,  di  cui al foglio n. 11433 19.3.13/2 del 17 luglio 2002,
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

  1. Il  presente  decreto definisce le caratteristiche tecniche ed i
requisiti delle zattere di salvataggio, di capacita' compresa fra 4 e
12  persone, destinate esclusivamente alle unita' da diporto, nonche'
le modalita' e la scadenza delle revisioni periodiche.
  2. Ai fini del presente decreto s'intende per:
    a) Amministrazione:  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
    b) Unita' da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione
da diporto;
    c) Zattera:  la  zattera  di  salvataggio  utilizzata  come mezzo
collettivo   di  salvataggio  pneumatico  idoneo  a  sostenere  ed  a
mantenere in vita persone in pericolo dopo l'abbandono nave.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.  23  della  legge 6 marzo 1976, n. 51, recante
          "Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971,
          n.   50,  recante  norme  sulla  navigazione  da  diporto",
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 20 marzo 1976, n. 74,
          cosi' recita:
              "Art.  23. - Il  Ministro  per la marina mercantile, di
          concerto  con  il Ministro per i trasporti, emanera', entro
          sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente legge,
          apposito  regolamento  contenente le norme di sicurezza cui
          dovranno  attenersi  le unita' da diporto in relazione alle
          loro caratteristiche e al loro impiego e le barche da pesca
          costiera (locale e ravvicinata).
              All'entrata   in   vigore   del   regolamento  suddetto
          cessera',  per  i  natanti  di  cui  al  precedente  comma,
          l'applicazione   delle   norme   per   la  sicurezza  della
          navigazione  e  della  vita  umana  in  mare, contenute nel
          regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente della
          Repubblica del 14 novembre 1972, n. 1154.".
              - L'art.  23,  comma  1,  lettere  a)  e b) del decreto
          ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, recante: "Regolamento
          di  sicurezza  per  la  navigazione da diporto", pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  15 aprile  1994,  n.  87, cosi'
          recita:
              "1.  Con  decreto  del  Ministero dei trasporti e della
          navigazione, da emanare ai sensi dell'art. 17, terzo comma,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:
                a) le  caratteristiche,  i  requisiti  e la durata di
          validita'  dei  mezzi  di  salvataggio  e  dei  segnali  di
          soccorso;
                b) le   modalita'   e  la  scadenza  delle  revisioni
          periodiche delle zattere di salvataggio.".
              - La  legge 21 giugno 1986, n. 317, recante: "Procedura
          d'informazione  nel  settore delle norme e regolamentazioni
          tecniche  e delle regole relative ai servizi della societa'
          dell'informazione  in  attuazione  della direttiva 98/34/CE
          del  Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998,
          modificata  dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo
          e  del  Consiglio  del 20 luglio 1998", e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.
              - La  direttiva  98/34/CE  del Parlamento europeo e del
          Consiglio  del 22 giugno 1998 (Procedura d'informazione nel
          settore  delle  norme e delle regolamentazioni tecniche) e'
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. L 204 del 21 luglio
          1998.
              - L'art.  17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  recante:  "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri",
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
              "3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
              - L'art.  8  della  direttiva 98/34/CE del Parlamento e
          del Consiglio del 22 giugno 1998, cosi' recita:
              "Art.  8. - 1.  Fatto salvo l'art. 10, gli Stati membri
          comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di
          regola   tecnica,   salvo   che   si  tratti  del  semplice
          recepimento   integrale   di  una  norma  internazionale  e
          europea,   nel   qual  caso  e'  sufficiente  una  semplice
          informazione   sulla   norma  stessa.  Essi  le  comunicano
          brevemente  anche  i motivi che rendono necessario adottare
          tale  regola  tecnica  a  meno  che  non risultino gia' dal
          progetto.
              All'occorrenza,  e  a  meno  che  non  sia  gia'  stato
          trasmesso  in  relazione  con una comunicazione precedente,
          gli  Stati  membri  comunicano  contemporaneamente il testo
          delle     disposizioni    legislative    e    regolamentari
          fondamentali,  essenzialmente  e direttamente in questione,
          qualora  la  conoscenza  di  detto testo sia necessaria per
          valutare la portata del progetto di regola tecnica.
              Gli  Stati  membri procedono ad una nuova comunicazione
          secondo  le  modalita' summenzionate qualora essi apportino
          al  progetto  di regola tecnica modifiche importanti che ne
          alterino   il   campo  di  applicazione,  ne  abbrevino  il
          calendario    di    applicazione   inizialmente   previsto,
          aggiungano  o  rendano  piu  rigorosi le specificazioni o i
          requisiti.
              Quando   il   progetto   di   regola  tecnica  mira  in
          particolare    a    limitare   la   commercializzazione   o
          l'utilizzazione  di  una  sostanza, di un preparato o di un
          prodotto   chimico,   segnatamente  per  motivi  di  salute
          pubblica  o  di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli
          Stati  membri  comunicano  anche  un  riassunto  oppure gli
          estremi  dei  dati  pertinenti  relativi  alla sostanza, al
          preparato  o  al prodotto in questione e di quelli relativi
          ai  prodotti  di  sostituzione conosciuti e disponibili, se
          tali  informazioni sono disponibili, nonche' le conseguenze
          previste   delle  misure  per  quanto  riguarda  la  salute
          pubblica  o  la tutela del consumatore e dell'ambiente, con
          un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i
          principi  generali  di  valutazione dei rischi dei prodotti
          chimici  di  cui  all'art. 10, paragrafo 4, del regolamento
          (CEE)   n.   793/93  ove  si  tratti  d'una  sostanza  gia'
          esistente,   o  di  cui  all'art.  3,  paragrafo  2,  della
          direttiva 67/548/CEE nel caso di una nuova sostanza.
              La  Commissione comunica senza indugio agli altri Stati
          membri  il  progetto  di regola tecnica e tutti i documenti
          che  le sono stati trasmessi. Essa puo' anche sottoporre il
          progetto al parere del comitato di cui all'art. 5 e, se del
          caso, del comitato competente del settore in questione.
              Per  quanto concerne le specificazioni tecniche o altri
          requisiti  o  le regole relative ai servizi di cui all'art.
          1,   punto   11),   secondo   comma,   terzo  trattino,  le
          osservazioni  o i pareri circostanziati della Commissione o
          degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti
          che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per
          le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei
          servizi  o  alla liberta' di stabilimento dell'operatore di
          servizi,  e  non  sugli elementi fiscali o finanziari della
          misura.
              2.  La  Commissione  e gli Stati membri possono inviare
          allo  Stato  membro che ha presentato il progetto di regola
          tecnica  osservazioni  di cui lo Stato membro terra' conto,
          per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola
          tecnica.
              3.  Gli  Stati  membri  comunicano  senza  indugio alla
          Commissione il testo definitivo della regola tecnica.
              4.  Le  informazioni  fornite  ai  sensi  del  presente
          articolo  non  sono  considerate  riservate,  a meno che lo
          Stato  membro  autore  della notifica ne presenti richiesta
          esplicita.  Qualsiasi  richiesta  in  tal senso deve essere
          motivata.
              In  caso  di  simile  richiesta,  il  comitato  di  cui
          all'art.  5 e le amministrazioni nazionali, prese le debite
          precauzioni,  hanno  la  facolta' di consultare, ai fini di
          una  perizia,  persone  fisiche  o  giuridiche  che possono
          appartenere al settore privato.
              5.  Se  un  progetto  di regola tecnica fa parte di una
          misura la cui comunicazione in fase di progetto e' prevista
          da  un  altro  atto  comunitario,  gli Stati membri possono
          effettuare  la comunicazione di cui al paragrafo 1 in forza
          di  quest'altro  atto, a condizione di indicare formalmente
          che essa vale anche ai fini della presente direttiva.
              La  mancanza  di  reazione della Commissione nel quadro
          della presente direttiva in merito ad un progetto di regola
          tecnica  non  pregiudica  la  decisione che potrebbe essere
          presa nel quadro di altri atti comunitari.".