LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
                PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

  Visto  l'art.  2,  comma  1, lettera b), del decreto legislativo 28
agosto  1997,  n.  281,  che affida a questa Conferenza il compito di
promuovere  e sancire accordi secondo quanto disposto dall'art. 4 del
medesimo    decreto,   in   attuazione   del   principio   di   leale
collaborazione,  al  fine  di  coordinare  l'esercizio  di rispettive
competenze per svolgere attivita' di interesse comune;
  Visto l'art. 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, recante: "Regolamento per la determinazione
dei  requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei
requisiti per l'accesso al secondo livello dirigenziale del personale
del ruolo del Servizio sanitario nazionale", il quale dispone che gli
incarichi di secondo livello dirigenziale per i profili professionali
del  ruolo  sanitario  possono  essere conferiti esclusivamente nelle
discipline  stabilite  con  decreto  del Ministro della salute previo
parere   del  Consiglio  superiore  di  sanita'  e  della  Conferenza
Stato-Regioni;
  Visto  il  comma  2  del  richiamato art. 4 con il quale sono state
determinate  in via transitoria le discipline oggetto degli incarichi
di  secondo  livello, fino a quando non verra' adottato il decreto di
cui al comma 1 dello stesso articolo;
  Visto   l'art.   6   del  predetto  regolamento,  che  prevede  che
l'aspirante  all'incarico  di  secondo  livello dirigenziale - in una
delle  discipline  di  cui  al predetto art. 4 - deve aver svolto una
specifica  attivita'  professionale nella disciplina stessa anche con
riferimento    agli    standard    complessivi    di    addestramento
professionalizzante nelle relative scuole di specializzazione;
  Visto il decreto trasmesso dal Ministro della salute il 30 novembre
2001  con il quale si individua, in via definitiva, in considerazione
del  superamento  della  fase transitoria di cui all'art. 4, comma 2,
del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n.  484/1997,  le
discipline   nelle   quali   possono   essere   conferiti   incarichi
dirigenziali di struttura complessa per i profili professionali della
dirigenza del ruolo sanitario;
  Visto l'accordo sancito da questa Conferenza il 21 marzo 2002 (rep.
atti  n.  1416)  con il quale sono state definite le discipline nelle
quali   possono   essere  conferiti  gli  incarichi  dirigenziali  di
struttura  complessa  per i profili professionali della dirigenza del
ruolo sanitario, ripartite per categorie professionali;
  Tenuto  conto  che  con  il  suddetto  accordo  si  e' convenuto di
limitare,  per la disciplina dell'epidemiologia, la conferibilita' di
struttura  complessa ai profili professionali medici e alla dirigenza
del  ruolo  sanitario (medici, chirurghi e medici veterinari); che si
e' altresi' convenuto di estendere, con un successivo accordo, per la
disciplina  dell'epidemiologia,  la conferibilita' degli incarichi di
strutture complesse anche agli altri profili professionali non medici
della  dirigenza  del  ruolo sanitario nazionale, quali i farmacisti,
biologi, chimici, fisici e psicologi;
  Considerato  che, in sede tecnica, il 26 giugno e' stato concordato
il  testo  del  presente accordo tra i rappresentanti regionali e del
Ministero  della  salute e che, con successiva nota del 5 luglio u.s.
il  Ministero  della  salute  ha  trasmesso  la tabella relativa alla
disciplina  di epidemiologia per il personale del ruolo sanitario non
compreso  nella  tabella  allegata al richiamato accordo del 21 marzo
2002;
  Tenuto  conto  che, con il presente accordo, si integra quello gia'
sancito il 21 marzo 2002 (rep. atti n. 1416);
  Acquisito  l'assenso  del  Governo e dei presidenti delle regioni e
province  autonome,  espresso  ai  sensi  dell'art.  4,  comma 2, del
decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, nel corso dell'odierna
seduta di questa Conferenza;
Sancisce  tra  il  Ministro  della  salute,  le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  il  seguente  accordo  nei  termini
sottoindicati:
  le  discipline  nelle  quali possono essere conferiti gli incarichi
dirigenziali  di  struttura complessa per i professionisti non medici
del ruolo sanitario, sono le seguenti:
    D)  categoria  professionale  dei  farmacisti:  che  comprende  i
laureati in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche;
      4) epidemiologia ricompresa nell'area di sanita' pubblica;
    E) categoria professionale dei biologi;
      6) epidemiologia ricompresa nell'area di sanita' pubblica;
    F) categoria professionale dei chimici;
      5) epidemiologia ricompresa nell'area di sanita' pubblica;
    G) categoria professionale dei fisici;
      2) epidemiologia ricompresa nell'area di sanita' pubblica;
    H) categoria professionale degli psicologi;
      3) epidemiologia ricompresa nell'area di sanita' pubblica.
  Si  riporta  pertanto  la  tabella gia' oggetto dell'Accordo del 21
marzo 2002 coordinata con quanto disposto dal presente accordo.
A) Categoria professionale dei medici.
Area medica e delle specialita' mediche:
  1) allergologia e immunologia clinica;
  2) angiologia;
  3) cardiologia;
  4) dermatologia e venerologia;
  5) ematologia;
  6) endocrinologia;
  7) gastroenterologia;
  8) genetica medica;
  9) geriatria;
  10) malattie metaboliche e diabetologia;
  11) malattie dell'apparato respiratorio;
  12) malattie infettive;
  13) medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza;
  14) medicina fisica e riabilitazione;
  15) medicina interna;
  16) medicina dello sport;
  17) nefrologia;
  18) neonatologia;
  19) neurologia;
  20) neuropsichiatria infantile;
  21) oncologia;
  22) pediatria;
  23) psichiatria;
  24) radioterapia;
  25) reumatologia;
  26) scienza dell'alimentazione e dietetica.
Area chirurgica e delle specialita' chirurgiche:
  1) cardiochirurgia;
  2) chirurgia generale;
  3) chirurgia maxillo-facciale;
  4) chirurgia pediatrica;
  5) chirurgia plastica e ricostruttiva;
  6) chirurgia toracica;
  7) chirurgia vascolare;
  8) ginecologia e ostetricia;
  9) neurochirurgia;
  10) oftalmologia;
  11) ortopedia e traumatologia;
  12) otorinolaringoiatria;
  13) urologia;
Area della medicina diagnostica e dei servizi:
  1) anatomia patologica;
  2) anestesia e rianimazione;
  3) biochimica clinica;
  4) farmacologia e tossicologia clinica;
  5) laboratorio di genetica medica;
  6) medicina trasfusionale;
  7) medicina legale;
  8) medicina nucleare;
  9) microbiologia e virologia;
  10) neurofisiopatologia;
  11) neuroradiologia;
  12) patologia  clinica  (laboratorio  di analisi chimico-cliniche e
microbiologia);
  13) radiodiagnostica.
Area di sanita' pubblica:
  1) igiene, epidemiologia e sanita' pubblica;
  2) igiene degli alimenti e della nutrizione;
  3) medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro;
  4) organizzazione dei servizi sanitari di base;
  5) direzione medica di presidio ospedaliero;
  6) epidemiologia.
B)  Categoria professionale degli odontoiatri: che comprende laureati
in  odontoiatria e protesi dentaria, nonche' i laureati in medicina e
chirurgia    legittimati    all'esercizio    della   professione   di
odontoiatria:
  1) odontoiatria.
C) Categoria professionale dei veterinari:
  1) sanita' animale;
  2) igiene  della  produzione,  trasformazione, commercializzazione,
conservazione  e  trasporto  degli alimenti di origine animale e loro
derivati;
  3) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
  4) epidemiologia ricompresa nell'area di sanita' pubblica.
D)  Categoria  professionale dei farmacisti, che comprende i laureati
in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche:
  1) farmacia ospedaliera;
  2) farmaceutica territoriale;
  3) i  laureati  in  chimica  e  tecnologie  farmaceutiche  possono,
altresi', accedere agli incarichi di struttura complessa in:
    a) biochimica   clinica,   ricompresa  nell'area  della  medicina
diagnostica e dei servizi;
    b) chimica analitica, ricompresa nell'area di chimica;
  4) epidemiologia ricompresa nell'area di sanita' pubblica.
E) Categoria professionale dei biologi:
  1) Biochimica   clinica   ricompresa   nell'area   della   medicina
diagnostica e dei servizi;
  2) laboratorio   di  genetica  medica  ricompresa  nell'area  della
medicina diagnostica e dei servizi;
  3) microbiologia  e  virologia  ricompresa nell'area della medicina
diagnostica e dei servizi;
  4) patologia    clinica   ricompresa   nell'area   della   medicina
diagnostica e dei servizi;
  5) igiene degli alimenti e della nutrizione ricompresa nell'area di
sanita' pubblica;
  6) epidemiologia ricompresa nell'area di sanita' pubblica.
F) Categoria professionale dei chimici:
  1) biochimica   clinica   ricompresa   nell'area   della   medicina
diagnostica e dei servizi;
  2) patologia    clinica   ricompresa   nell'area   della   medicina
diagnostica e dei servizi;
  3) igiene degli alimenti e della nutrizione ricompresa nell'area di
sanita' pubblica;
  4) chimica analitica;
  5) epidemiologia ricompresa nell'area di sanita' pubblica.
G) Categoria professionale dei fisici:
  1) Fisica sanitaria;
  2) epidemiologia ricompresa nell'area di sanita' pubblica.
H) Categoria professionale degli psicologi:
  1) psicologia;
  2) psicoterapia riservata agli psicologi ed ai laureati in medicina
e    chirurgia,    legittimati    all'esercizio   dell'attivita'   di
psicoterapia;
  3) epidemiologia ricompresa nell'area di sanita' pubblica.
    Roma, 11 luglio 2002
                                             Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino