IL DIRIGENTE
             dell'ufficio per i rapporti internazionali
                Direzione generale della prevenzione
                            Ufficio XIII
  Vista  l'istanza  presentata dal magnifico rettore dell'Universita'
degli studi di Catania, in data 22 luglio 2002, intesa ad ottenere il
rinnovo   dell'autorizzazione  all'espletamento  delle  attivita'  di
trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico,
presso  la  1a  Clinica  chirurgica  e  terapia  chirurgica  - Centro
trapianti  d'organo  - Universita' di Catania, gia' sede di attivita'
di trapianto di rene;
  Visto  il  proprio  decreto  23 gennaio  2002 con il quale e' stata
concessa l'autorizzazione alle attivita' di trapianto di rene;
  Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita' in
data  23 novembre 2001 in esito agli accertamenti tecnici effettuati,
presso  le  strutture  relative  alle  attivita' di trapianto di rene
autorizzate con il suddetto decreto;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409, che approva il regolamento di esecuzione sopracitata legge;
  Vista  la  legge  13 luglio  1990,  n. 198, recante modifiche delle
disposizioni  sul  prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994,
n.   694,   che   approva   il   regolamento   recante   norme  sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
  Vista  la  legge  1 aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e trapianti di organi tessuti;
  Vista  l'ordinanza  1  giugno  1999  del Ministro della sanita' che
dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni
ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;
  Viste  le  ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1 marzo 2001
del  Ministro  della  sanita',  nonche' l'ordinanza 8 agosto 2001 del
Ministro   della   salute  che  prorogano  ulteriormente  l'efficacia
dell'ordinanza di cui sopra;
  Ritenuto,  in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1
giugno  1999  del Ministro della sanita', convalidate dalle precitate
ordinanze,  di  limitare  la  validita' temporale dell'autorizzazione
fino  alle  determinazioni  che la regione Sicilia adottera' ai sensi
dell'art. 16, comma 1, legge 1 aprile 1999, n. 91;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'Universita'    degli    studi    di   Catania,   e'   autorizzata
all'espletamento   delle   attivita'   di   trapianto   combinato  di
rene-pancreas  da  cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o
importato gratuitamente dall'estero.