IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli e alimentari e in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1 luglio
1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione,
fra  le  altre,  della  indicazione  geografica protetta "Farro della
Garfagnana""  nel  quadro  della  procedura  di  cui  all'art. 17 del
regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  decreto  10  settembre  1999,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 231 del 1 ottobre 1999, con il
quale  l'organismo  di  controllo  "A.I.A.B.  - Associazione italiana
agricoltura  biologica",  con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29,
e'  stato  autorizzato  ad  effettuare  i controlli sulla indicazione
geografica protetta "Farro della Garfagnana";"
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dal  1 ottobre 1999, data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in
precedenza citato;
  Visto  lo  schema  tipo  di  controllo  relativo alle denominazioni
protette  della  filiera  produzioni  vegetali  sul quale ha espresso
parere  positivo  il  gruppo  tecnico  di  valutazione,  di  cui alla
previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128,
come  sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati
i  piani di controllo di tutte le produzioni vegetali a denominazione
di  origine  protetta,  al  fine  di soddisfare l'esigenza di fissare
modalita'  uniformi per l'esercizio dell'attivita' di controllo sulle
rispettive aree di produzione;
  Ritenuto  opportuno  che  il  piano  di  controllo approvato con il
citato  decreto  10 settembre  1999  per  la  indicazione  geografica
protetta  "Farro della Garfagnana" venga adeguato allo schema tipo di
controllo sopra indicato;
  Considerato che il Consorzio produttori Farro della Garfagnana, pur
essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo
di  controllo  da autorizzare per il triennio successivo alla data di
scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo concernente la indicazione geografica protetta "Farro della
Garfagnana""  anche  nella  fase  intercorrente tra la scadenza della
predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo della stessa, per consentire
all'organismo  di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo
schema tipo di controllo citato in precedenza;
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa,
alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
"A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica", con sede in
Bologna,  Strada  Maggiore  n.  29, con decreto 10 settembre 1999, ad
effettuare  i  controlli sulla indicazione geografica protetta "Farro
della  Garfagnana""  registrata  con il regolamento della Commissione
(CE)  n. 1263/96 del 1 luglio 1996, e' prorogata di centoventi giorni
a far data dal 1 ottobre 2002.