IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli e alimentari e in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  134/98 del 20
gennaio  1998,  con  il  quale  l'Unione  europea  ha provveduto alla
registrazione,  fra  le  altre, della indicazione geografica protetta
"Vitellone bianco dell'Appennino centrale" nel quadro della procedura
di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  decreto  18  ottobre  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 250 del 23 ottobre 1999, con
il   quale   l'organismo   di   controllo   "3  A  Parco  tecnologico
agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.", con sede in frazione
Pantalla  di  Todi  (Perugia),  e'  stato autorizzato ad effettuare i
controlli  sulla  indicazione  geografica  protetta "Vitellone bianco
dell'Appennino centrale";
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dal 23 ottobre 1999, data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in
precedenza citato;
  Visto  lo  schema  tipo  di  controllo  relativo alle denominazioni
protette della filiera carni trasformate sul quale ha espresso parere
positivo  il  gruppo  tecnico  di valutazione, di cui alla previsione
dell'art.  53,  comma  1,  della  legge  24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito,  e  in  relazione  al quale dovranno essere riformulati i
piani  di  controllo di tutte le carni trasformate a denominazione di
origine  protetta,  al  fine  di  soddisfare  l'esigenza  di  fissare
modalita'  uniformi per l'esercizio dell'attivita' di controllo sulle
rispettive aree di produzione;
  Ritenuto  opportuno  che  il  piano  di  controllo approvato con il
citato decreto 18 ottobre 1999 per la indicazione geografica protetta
"Vitellone bianco dell'Appennino centrale" venga adeguato allo schema
tipo di controllo sopra indicato;
  Considerato che il Consorzio produttori carne bovina pregiata delle
razze italiane - C.C.B.I. con nota del 28 marzo 2002 ha comunicato di
aver   deliberato  il  rinnovo  della  designazione  di  "3  A  Parco
tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.", con sede
in  frazione Pantalla di Todi (Perugia), quale organismo di controllo
e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE)
n. 2081/92;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la indicazione geografica protetta "Vitellone
bianco  dell'Appennino  centrale"" anche nella fase intercorrente tra
la  scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa,
per  consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di
controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa,
alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo "3 A
Parco  tecnologico  agroalimentare  dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.",
con  sede  in  frazione  Pantalla  di  Todi (Perugia), con decreto 18
ottobre  1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica
protetta  "Vitellone  bianco dell'Appennino centrale"" registrata con
il  regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998,
e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 23 ottobre 2002.