IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  l'art.  5,  lettera  h), della legge 30 aprile 1962, n. 283,
modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto l'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Vista la raccomandazione della Commissione del 27 dicembre 2001, n.
2002/1/CE,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
europee  n.  L. 2  del  4 gennaio  2002,  relativa  ad  un  programma
comunitario  coordinato  di  controlli  da  effettuare  nel  2002 per
garantire  il  rispetto delle quantita' massime consentite di residui
di  antiparassitari  sui  e  nei  cereali  e su in alcuni prodotti di
origine vegetale;
  Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  1993,  n.  123,  recante
attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale
dei prodotti alimentari ed in particolare l'art. 9;
  Visto  l'art.  3  del  decreto  legislativo 26 maggio 1997, n. 156,
recante  attuazione  della  direttiva  93/99/CEE  concernente  misure
supplementari   in   merito   al  controllo  ufficiale  dei  prodotti
alimentari, riguardante i requisiti minimi dei laboratori;
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, recante
i   limiti  massimi  di  residui  di  sostanze  attive  dei  prodotti
fitosanitari   tollerati  nei  prodotti  destinati  all'alimentazione
(pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207
del  5  settembre  2000), come integrato e modificato dai decreti del
Ministro  della  sanita'  10  luglio  2000 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  217 del 16 settembre 2000), 3 gennaio 2001 (pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2001), 2 maggio 2001
(pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 177
del  1  agosto  2001),  8  giugno  2001  (pubblicato  nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 203 del 1 settembre 2001) e 6
agosto   2001(pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  239  del  13 ottobre  2001) e dai decreti del Ministro
della  salute  20 novembre 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  25 del 30 gennaio 2002), 29 marzo 2002
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2002);
  Visto  il  decreto  del Ministro della sanita' del 20 dicembre 1980
recante  le  modalita'  di prelevamento dei campioni per il controllo
dei residui di antiparassitari negli e sugli ortofrutticoli;
  Visto  che  dalle  comunicazioni  delle regioni e province autonome
risulta  che solo parte di esse dispongono di laboratori pubblici per
il  controllo  ufficiale  accreditati  per  le analisi sui residui di
antiparassitari nei prodotti alimentari;
  Rilevato  che occorre procedere alla formale adozione dei programma
di  cui  alla  citata  raccomandazione,  in  base  a  quanto disposto
dall'art. 9 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
  1.  E' adottato per l'anno 2002 il programma comunitario coordinato
di  controlli  ufficiali  per  garantire  il rispetto delle quantita'
massime  consentite di residui di antiparassitari sui e nei cereali e
su   e   in   alcuni  prodotti  di  origine  vegetale,  compresi  gli
ortofrutticoli,  di  cui alla raccomandazione della Commissione della
Unione europea del 27 dicembre 2001, n. 2002/1/CE.