IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante "Nuova disciplina
della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo";
Vista la legge 29 agosto 1991, n. 288, recante "Modifiche agli
articoli 29, 31, 32 e 34 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in
materia previdenziale e assicurativa per volontari in servizio civile
e cooperanti";
Visti, in particolare, gli articoli 31, comma 2-bis e 32, commi
2-bis e 2-ter della citata legge 26 febbraio 1987, n. 49, che
prevedono, rispettivamente, per i volontari in servizio civile e per
i cooperanti delle organizzazioni non governative riconosciute
idonee, che i contributi siano commisurati ai compensi convenzionali
da determinarsi con apposito decreto interministeriale;
Visto l'art. 9, punto 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che
assegna al Ministero degli esteri, di concerto con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali la determinazione dei compensi
convenzionali da valere come base imponibile per i compensi ricevuti
dai volontari e cooperanti in base a contratti di cooperazione con
ONG riconosciute idonee;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro degli affari esteri del 24 gennaio 1984,
emanato in attuazione degli articoli 24 e 27 della legge 15 dicembre
1971, n. 1222, e della legge 9 febbraio 1979, n. 38, cosi' come
modificata dalla legge 5 luglio 1982, n. 427, che determinava le
retribuzioni convenzionali per il personale in servizio di
volontariato civile;
Considerato che nelle more dell'adozione del nuovo decreto
interministeriale di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, cosi'
come modificata dalla legge 29 agosto 1991, n. 288, si e' continuato
a dare applicazione al decreto interministeriale del 24 gennaio 1984
per i soli volontari;
Visto l'art. 36, comma l, lettera a) del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 446, che ha abolito i contributi al Servizio
sanitario nazionale;
Ritenuta la necessita' di predisporre il decreto interministeriale
di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, cosi' come modificata
dalla legge 29 agosto 1991, n. 288, al fine di stabilire i compensi
convenzionali sui quali considerare i contributi previdenziali da
versare in favore dei volontari e cooperanti;
Tenuto conto delle risultanze della Conferenza dei servizi svoltasi
in data 9 luglio 2001 che ha individuato i compensi convenzionali ai
fini previdenziali dei volontari e dei cooperanti rispettivamente in
Euro 664,00 e 1.188,00;
Considerata l'opportunita', in base all'art. 6 del decreto
legislativo 2 settembre 1997, n. 314, relativo all'armonizzazione
dell'imponibile fiscale e contributivo, di equiparare i compensi
convenzionali a fini fiscali a quelli stabiliti a fini previdenziali;
Decreta:
Art. 1.
A decorrere dal periodo di paga in corso al mese successivo alla
pubblicazione del presente decreto, i compensi convenzionali mensili
ai quali commisurare i contributi previdenziali dovuti per i
volontari e cooperanti ai sensi degli articoli 3l e 32 della legge
26 febbraio 1987, n. 49, cosi' come modificati dalla legge 29 agosto
1991, n. 288, sono stabiliti nelle seguenti misure, espresse in euro:
volontari: 664,00 euro;
cooperanti: 1.188,00 euro.